Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000

Numero della legge: 2
Data: 12 gennaio 2001
Numero BUR: 2 s.o. n. 5
Data BUR: 20/01/2001

L.R. 12 Gennaio 2001, n. 2
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000


Art. 1
(Variazione. Tabella “A”)

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A”.


Art. 2
(Variazioni. Tabella “B”)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B”.


Art. 3
(Variazioni. Tabella “C”)

1. Al bilancio pluriennale 2000 - 2002 sono apportate le variazioni di cui all’allegata tabella “C”.


Art. 4
(Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione
per l’anno 2000 – tabella “D”)

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’anno 2000 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

2. L’elenco 5/bis allegato alla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla legge regionale 13 aprile 2000, n. 20, dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 e dalla presente legge, è sostituito dall’allegata tabella “D”.


Art. 5
(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e) della l.r. 14/2000, è incrementata dell’ulteriore importo di lire 125 miliardi 182 milioni 846 mila 042 mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 1.150 miliardi 420 milioni 847 mila 952 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

2. Attesa la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio 2001 o con il relativo assestamento, di rinnovare l’autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell’elenco n. 5 allegato alla l.r. 14/2000 e nell’elenco 5/bis di cui alla medesima legge, come modificato dalla l.r. 20/2000, dalla l.r. 26/2000 e dalla presente legge, nonché di quelle autorizzate dal presente articolo.


Art. 6
(Adempimenti contabili)

1. Improrogabilmente, entro il 31 marzo 2001, i dirigenti delle aree regionali devono far pervenire all’area 2.A-Bilancio del dipartimento economia e finanza regionale l’elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio 1998 e non pagati negli anni 1998, 1999 e 2000 per i quali al 31 dicembre 2000 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 15/1977, precisando gli estremi degli atti originali d’impegno, l’indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell’adozione dei decreti ricognitivi di cui al secondo comma dell’articolo 33 della l.r. 15/1977.

2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1, sono personalmente responsabili dell’esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l’assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell’articolo 27 della l.r. 15/1977.

3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l’iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l’adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernente i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 6 del presente articolo.

4. Entro la data del 31 marzo 2001 i direttori dei dipartimenti regionali devono far pervenire all’area 2.A-dipartimento economia e finanza un quadro dettagliato aggiornato degli impegni di rispettiva competenza assunti e dei pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2000 relativamente ai debiti ricogniti con decreti pregressi e quelli per i quali sia stata accertata la decadenza o la riduzione dell’importo del titolo del credito a suo tempo vantato da terzi.

5. Il dipartimento economia e finanza è autorizzato a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la consegna o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite; trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

6. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l’anno finanziario 2000, a carico degli esercizi 1998 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative abbiano ordinato l’emissione entro i termini con atti pervenuti all’area ragioneria entro il 31 dicembre 2000, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l’immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell’esercizio 2001. Agli adempimenti contabili occorrenti per l’erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l’area ragioneria del dipartimento economia e finanza regionale.

7. Per l’esercizio finanziario 2000 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 gennaio 2000 di cui all’articolo 8 secondo comma della l.r. 15/1977.

8. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.


Art. 7
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000”)

1. L’articolo 11 della l.r.26/2000 è sostituito dal seguente:

Art. 11
(Proroga del termine di cui all’articolo 18 della l.r. 59/1996 concernente assestamento del bilancio 1996)

1. Al fine di consentire agli enti locali di attuare le attività finanziate gravanti sugli stanziamenti di bilancio dell’esercizio 1999 disposte nello stesso anno ma comunicate nell'anno 2000, il termine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 e successive modificazioni è fissato improrogabilmente al 30 aprile 2001”.


Art. 8
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 26/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r 26/2000 dopo le parole “nell’anno 1999” sono aggiunte, in fine, le parole: <>.


Art. 9
(Termine per le istanze di finanziamento del trasporto pubblico locale)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2000 i termini per la presentazione, da parte dei comuni, delle istanze intese ad ottenere per l’anno 2001 il finanziamento a carico del fondo regionale dei trasporti, a sostegno del trasporto pubblico urbano ai sensi della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30.

2. Sono altresì fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la presentazione delle istanze per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale a domanda debole riferiti agli anni 1999 e 2000.


Art. 10
(Responsabilità dirigenziale – Comitato dei garanti)

1. In via provvisoria, in attesa del recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è istituito il comitato dei garanti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal medesimo d.lgs. 80/1998.

2. Il comitato dei garanti è costituito con decreto del Presidente della Giunta, ed è composto:
a) da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente, designato dal Presidente dello Corte dei conti;
b) da un dirigente, eletto dagli appartenenti al ruolo della dirigenza con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, collocato fuori ruolo per la durata dell’incarico;
c) da un esperto designato dalla Giunta regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

3. Il comitato dei garanti resta in carica tre anni e non è rinnovabile.

4. Il comitato dei garanti può essere costituito in collaborazione con gli altri enti presenti nel territorio regionale facenti parte del comparto regioni-enti locali, previa stipula di una apposita convenzione. In tale ultimo caso, la convenzione stessa deve disciplinare la elezione del dirigente tra i dirigenti degli enti partecipanti e le modalità di scelta dell’esperto di cui al comma 2, lettera c), al fine della composizione del comitato medesimo.

5. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento il funzionamento del comitato dei garanti.


Art. 11
(Copertura disavanzi di esercizio nel settore trasporti pubblici)

1. La Regione è autorizzata a contrarre un mutuo per provvedere alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all’anno 1997 del settore trasporti pubblici locali, per i quali è previsto all’articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 “Interventi nel settore dei trasporti” un contributo quindicennale da parte dello Stato, stabilito nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 giugno 2000 in un importo pari a lire 8 miliardi 194 milioni per l’anno 1999 e di lire 8 miliardi 98 milioni a partire dall’anno 2000 fino al 2013.


Art. 12
(Anticipazioni alle aziende sanitarie)

1. Con riferimento alle risorse di competenza della Regione comprese negli accantonamenti di cui alla tabella “A” della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, per il ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario regionale, ed in attesa della loro effettiva erogazione da parte dello Stato, la Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle singole aziende unità sanitarie locali (USL) ed aziende ospedaliere, in via di anticipazione, le relative somme nel limite complessivo di 2 mila miliardi di lire.

2. Per l’effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le risorse necessarie mediante finanziamenti a titolo oneroso sul mercato del credito.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad operare anche mediante operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”.

4. Il rimborso delle somme finanziate è effettuato utilizzando le somme erogate da parte dello Stato ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole aziende USL e aziende ospedaliere.



Art. 13


(OMISSIS).


Art. 14
(Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo)

1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” e dall’articolo 10, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342 contenenti disposizioni in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, a decorrere dal 1° gennaio 1998 l’imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo è determinata nella misura del 15 per cento.

2. Il contribuente che dall’anno 1998 ha pagato la maggiore imposta nella misura del 300 per cento stabilita dall’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 come modificata dalla legge regionale 29 aprile 1983, n.29, può chiedere il rimborso alla Regione nel termine di cui all’articolo 2948 del codice civile, che decorre dalla data del pagamento effettuato.


Art. 15
(Tasse di concessioni regionali – Sospensione voce tariffa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è sospesa l’applicazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modifiche limitatamente alla voce della tariffa n. 7 relativa ai seguenti esercizi pubblici:
a) strutture ricettive alberghiere ed altre strutture ricettive;
b) esercizi per la somministrazione di alimenti;
c) esercizi per la somministrazione di bevande.


Art. 16
(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 36 “Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell’equo indennizzo”)

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 36, dopo le parole “un funzionario direttivo medico dipendente della Regione Lazio” sono inserite le seguenti:
<>.


Art. 17
(Modifica all’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1 “Istituzione dell’Istituto regionale di Formazione dei dipendenti (I.R.FO.D. Lazio)

1. All’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, al comma 1, dopo le parole “mediante la stipulazione di convenzioni con l’Università e con l’Istituto regionale di studi giuridici “A.C. JEMOLO” sono inserite le seguenti:
<>.


Art. 18
(Personale di cui all’articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 “Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale”)

1. Al personale assunto ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 che viene confermato in servizio e che presta effettivamente servizio, in caso di rinnovo dell’organo di Governo e di direzione politica, compete la continuità del trattamento economico anche nel caso in cui il nuovo contratto di lavoro venga, per motivi tecnici, stipulato in data successiva.

2. Per l’anno 2000, nel passaggio tra la VI e la VII legislatura, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in conformità alle disposizioni di cui al comma 1.


Art. 19
(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 “Disciplina autorità dei bacini regionali”)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 è sostituita dalla seguente:<>.


Art. 20
(Termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa)

1. In considerazione dei tempi richiesti per il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei mutui e delle similari fonti di finanziamento da parte dei soggetti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionale da concretizzare mediante il ricorso al credito direttamente da parte dei soggetti interessati ovvero della Regione, il termine posto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale del 21 dicembre 1996 n. 59 e successive modifiche è fissato al 15 ottobre dell'anno successivo a quello in cui viene formalmente concesso il credito da parte degli istituti finanziari concedenti.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto retroattivo.


Art. 21
(Modifiche all'articolo 20 delle legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1997 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1997 n. 12, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e dall'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37, è sostituito dal seguente:

<<2. il="" trasferimento="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" perfezionato="" con="" atti="" formali="" dai="" comuni="" interessati="" e="" dall="" arsial="" entro="" non="" oltre="" 31="" dicembre="" 2000="" fatti="" salvi="" i="" trasferimenti="" gi="" effettuati="" predetti="" enti="">>.


Art. 22
(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 “Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane”)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 sono aggiunti i seguenti:

<<3bis l="" investimento="" minimo="" ammissibile="" ai="" benefici="" di="" legge="" fissato="" in="" lire="" 30="" milioni="" e="" ridotto="" a="" 20="" se="" trattasi="" impresa="" nuova="" costituzione="" i="" beni="" mobili="" ammessi="" contributo="" sono="" vincolati="" all="" attivit="" aziendale="" per="" tre="" anni="" mentre="" immobili="" cinque="" fatta="" eccezione="" limitatamente="" alle="" sole="" imprese="" nei="" casi="" morte="" o="" invalidit="" permanente="" del="" titolare="" font="">

<<3ter la="" regione="" valuta="" annualmente="" le="" domande="" pervenute="" tra="" il="" 1="" giugno="" dell="" anno="" precedente="" ed="" 31="" maggio="" in="" corso="">>.


Art. 23
(Proroga del termine di cui all’articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1998”)

1. La durata del Comitato tecnico istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, istituito con l'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, è prorogata di ulteriori due anni.


Art. 24
(Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo)

1. Per il supporto tecnico ed operativo necessario allo svolgimento delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario ed alla sua copertura, alla programmazione sanitaria ed agli investimenti, la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, ovvero di strutture specializzate promosse dall'Agenzia stessa ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della lettera a), della l.r. 6/1999.


Art. 25
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1991, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: le parole: "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative norme integrative, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai Titoli III, IV, V e VI ambiti territoriali ottimali, non interprovinciali" sono sostituite dalle seguenti:
<>.

2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 14/1999, è sostituito dal seguente:

<<3. qualora="" alla="" data="" di="" decorrenza="" dell="" effettivo="" esercizio="" delle="" funzioni="" e="" dei="" compiti="" amministrativi="" conferiti="" agli="" enti="" locali="" la="" regione="" non="" abbia="" ancora="" adottato="" deliberazione="" individuazione="" degli="" ambiti="" territoriali="" ottimali="" cui="" al="" comma="" 2="" i="" singoli="" comuni="" esercitano="" comunque="" le="" ed="" ad="" essi="" fino="" all="" adozione="" della="" stessa="">>.

3. Al comma 2, dell’articolo 19, della l.r. 14/1999, le parole: "lettera od)" sono sostituite dalle seguenti:
<>.

4. Al comma 2, dell’articolo 19, della l.r. 14/1999, le parole.: “articolo 182” sono sostituite dalle seguenti:
<>.

5. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 14/1999, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
<>.
    6. Alla lettera aa), comma 1, dell’articolo 69, della l.r. 14/1999, le parole: "e 182" sono sostituite dalle seguenti:
    <>.

    7. L'articolo 86 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

    << Art. 86
    (Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive)

    1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del d.lgs. 112/1998, confluiscono i fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese a qualunque titolo conferite alle regioni, nonché tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e commercio.

    2. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive è gestito dalla Regione attraverso programmi annuali di intervento.>>.
      8. Al comma 2, dell’articolo 100, della l.r. 14/1999, le parole: "lettera g" sono sostituite dalle seguenti:
      <>.
        9. Al comma 1 dell’articolo 101, della l.r. 14/1999, le parole: "fatta salva la delega di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
        <>.

        10. Al numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 114, della l.r. 14/1999, le parole: "tensione inferiore a 150 KV.", sono sostituite dalle seguenti: <>.

        11. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 121 della l.r. 14/1999 le parole: "tensione inferiore a 150 KV." , sono sostituite dalle seguenti:
        <>.
        dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "e di pubblica utilità".

        12. Alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 121 della l.r. 14/1999 dopo le parole “opere pubbliche” sono inserite le seguenti:
        <>.

        13. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 121 della l.r. 14/1999 dopo le parole: “opere pubbliche” sono inserite le seguenti:
        <>.

        14. L’articolo 191 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

        << Art. 191
        (Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti)

        1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi:

        a) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997;
        b) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fermo restando l'esercizio concernente le funzioni e i compiti confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie previsti dall'articolo 192.

        2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in materia di agricoltura, di attività a rischio di incidente rilevante, di commercio, di turismo, di sanità, di governo del territorio, nonché di edilizia residenziale pubblica decorre dalla data di entrata in vigore dalle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 188, 189 e 194, comma 4, ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalle leggi stesse.

        3. Ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 della l. 59/1997.

        4. Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs 112/1998.>>.

        15. L’articolo 192 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

        << Art. 192
        (Prima assegnazione di risorse umane patrimoniali e finanziarie – Poteri sostitutivi)

        1. Ai fini dell’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi organizzati dalla presente legge, in sede di prima applicazione la Regione provvede:
        a) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), alla determinazione, nell’ambito delle risorse individuate dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, delle quote di risorse da assegnare alla Regione e a ciascun ente locale;
        b) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge, all’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie secondo le disposizioni del comma 2.

        2. Per il fine di cui al comma 1 lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di approvazione dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari 2001 e seguenti, nei quali sono stanziate le risorse da assegnare, nonché dalla data di esecutività delle eventuali variazioni, la Giunta regionale sottopone la deliberazione di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie agli enti locali, alla conferenza Regione - Autonomie Locali, per l’acquisizione del parere.

        3. Per l’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4 della l.r. 53/1998.

        4. Per l’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo fermo restando quanto stabilito negli articoli 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998 in relazione alle risorse patrimoniali e finanziarie.

        5. Per l’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificati dall’articolo 200 della presente legge.

        6. Per l’assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di edilizia residenziale pubblica dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, della legge stessa>>.

        16. L’articolo 193 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

        << Art. 193
        (Affari pendenti)

        1. Entro la data di decorrenza dell’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono consegnati a ciascun ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti stessi relativi ad affari non ancora esauriti, ad eccezione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso alla data della predetta decorrenza>>.

        17. Al comma 2, dell’articolo 195, della l.r. 14/1999, le parole: “entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti:
        <>.

        18. Alla lettera e), del comma 1 dell’articolo 209 (n.d.r. della l.r. 14/1999), le parole “il comma 1” sono sostituite dalle seguenti:
        <>.

        19. L’allegato A della l.r. 14/1999 è abrogato.


        Art. 26
        (Contributo alla Provincia di Roma per il progetto “Estate della Provincia di Roma”)

        1. L’importo di lire 50 milioni assegnato in aumento al capitolo 44352 ai sensi dell’articolo 1, tabella b) della l.r. 26/2000, è destinato alla provincia di Roma per interventi straordinari collegati al progetto “Estate della Provincia di Roma”.


        Art. 27
        (Contributo al Comune di Latina per la realizzazione del progetto ”Parco tematico terme di Fogliano”)

        1. Al fine di concorrere alle spese per la realizzazione dello studio di fattibilità del progetto “Parco tematico terme di Fogliano”, è concesso al comune di Latina un contributo pari al 12 per cento della spesa e comunque non superiore a lire 600 milioni. Il contributo è concesso dall’Assessorato politiche del bilancio e programmazione a seguito della presentazione da parte del comune di Latina del programma dello studio di fattibilità da realizzare. L’erogazione avviene a seguito della presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta erogazione della quota a loro carico da parte degli altri soggetti interessati al progetto.

        2. Ai relativi oneri si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2000 del capitolo n. 28178 avente la seguente denominazione <> con lo stanziamento di lire 600 milioni.


        Art. 28
        (Contributo straordinario aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale)

        1. A favore delle aziende che esercitano il servizio pubblico di trasporto regionale ed interregionale è corrisposto un contributo straordinario di lire 21 miliardi 73 milioni 787 mila 142 per i maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione per l’anno 1999 connessi all’introduzione dell’IVA.

        2. Il relativo onere grava sul capitolo n. 43121 “Contributo straordinario per l’anno 1999 a favore dei soggetti che esercitano il trasporto pubblico regionale ed interregionale per la copertura dei maggiori oneri connessi all’introduzione dell’IVA nei contratti di servizio stipulati con la Regione”.


        Art. 29
        (Contributi alle ADISU)

        1. Una quota dello stanziamento iscritto al capitolo n. 44116 è destinata: quanto a lire 500 milioni all’ADISU Cassino, quanto a lire 2 miliardi all’ADISU La Sapienza Roma, quanto a lire 1 miliardo all’ADISU Tor Vergata Roma, quanto a lire 500 milioni all’ADISU Viterbo.


        Art. 30
        (Contributo all’Università La Sapienza di Roma)

        1. Una quota pari a lire 60 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n.44124 è destinata all’Università degli studi La Sapienza di Roma per la realizzazione del Master in economia e management per il turismo.


        Art. 31
        (Risorse finanziarie per la realizzazione di progetti innovativi)

        1. La Regione in caso di progetti approvati ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e realizzabili mediante strumenti finanziari innovativi, quali il project financing o leasing operativo, provvede all’erogazione delle relative risorse finanziarie secondo un piano coerente con il reale fabbisogno.

        2. Le somme disponibili per effetto dei pagamenti differiti di cui al comma 1 possono essere utilizzate dalla Regione per anticipare la realizzazione dei progetti finanziabili con le successive annualità, ricadenti nel medesimo piano triennale ed aventi le caratteristiche necessarie per essere avviati.


        Art. 32
        (Contributo al Comune di San Donato Val Comino per acquisto attrezzature ostello della gioventù)

        1. Lo stanziamento del capitolo n. 23245 denominato “Concorso regionale agli oneri sostenuti dai soggetti pubblici per le attrezzature e gli arredi di ostelli realizzati per il Giubileo del 2000”, è integrato di lire 300 milioni da destinare al comune di San Donato Val Comino per l’acquisto di attrezzature per il locale ostello della gioventù.

        2. All’onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 16310, denominato “Fondo di riserva per spese obbligatorie” che offre sufficiente disponibilità.


        Art. 33
        (Contributo al Comune di Viterbo per la manifestazione “Viterbo Festival”)

        1. Uno quota di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 44350 per le iniziative previste dalla legge regionale 27 settembre 1991, n. 60 “Interventi a sostegno della promozione turistica sul territorio regionale” è destinato al comune di Viterbo per la manifestazione “Viterbo Festival”.


        Art. 34
        (Contributo al Comune di Sora ed al Comune di Pescosolido per danni alluvionali)

        1. Nell’ambito dello stanziamento di cui al capitolo n. 47114, una somma sino a lire 500 milioni è destinata agli interventi connessi ai danni alluvionali nel territorio del Comune di Sora ed alla frana nel territorio del Comune di Pescosolido – località Forcella.


        Art. 35
        (Contributo acquisizione immobile nel Comune di Segni)

        1. Lo stanziamento di L. 2 miliardi iscritto al capitolo n. 28101 “Interventi per lo sviluppo economico dell’area Colleferro-Valle del Sacco (articolo 14 l.r. 36/1992)” è destinato all’acquisizione dell’immobile sito nel Comune di Segni, di proprietà dell’Istituto religioso delle Suore del Santissimo Sacramento, da destinare a presidio sul territorio per l’accoglienza di gruppi giovanili e/o di gruppi della terza età, nonché ad attività turistico-congressuali, nell’ambito delle attività ricomprese nella misura 5 del piano d’area per l’attuazione degli interventi ex articolo 14 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 36, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1995, n. 5588.


        Art. 36
        (Contributo al Comune di Castelliri per centro diurno “Elio Gabriele”)

        1. Nell’ambito dello stanziamento di cui al capitolo n. 42125, al Comune di Castelliri è riconosciuto un contributo di lire 100 milioni per il completamento e l’arredo del centro diurno “Elio Gabriele” istituito con deliberazioni consiliari 22 settembre 1995, n. 14 e 28 settembre 1999, n.63 allo scopo di consentirne la piena agibilità quale struttura destinata a giovani ed anziani del comune.


        Art. 37
        (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000”)

        1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

        << 2. La convocazione dell’assemblea dei consorziati e lo svolgimento delle votazioni devono avvenire entro il 30 giugno 2001>>.


        Art. 38
        (Modifica all’articolo 17 della l.r. 12/2000)

        1. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, è aggiunto il seguente:

        <<4 bis="" lo="" stanziamento="" di="" cui="" al="" comma="" 4="" destinato="" fino="" alla="" concorrenza="" lire="" 550="" milioni="" ai="" produttori="" i="" terreni="" ricadenti="" nell="" area="" produzione="" frascati="" doc="" rientrano="" nei="" confini="" del="" comune="" roma="" e="" sono="" esclusi="" dai="" della="" xi="" comunit="" montana="">>.


        Art. 39
        (Contributi al Comune di Anguillara Sabazia)

        1. La Regione concede contributi in conto capitale al Comune di Anguillara Sabazia per interventi di consolidamento e valorizzazione del complesso La Rupe.

        2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
        a) al recupero ed al consolidamento statico della parete rocciosa situata nella zona del decantatore di liquami “ai Soldati”;
        b) al recupero e riqualificazione delle aree limitrofe alla zona di cui alla lettera a).

        3. Per gli interventi di cui al comma 2, l’amministrazione comunale presenta appositi studi di settore, nel rispetto delle specifiche competenze spettanti all’Amministrazione statale, ove previste.

        4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, “Norme in materia di opere e lavori pubblici” in quanto applicabili, ed ai sensi dell’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (art. 28 legge regionale, 11 aprile 1986, n. 17)”.

        5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, procede all’erogazione dei contributi entro trenta giorni dalla richiesta del comune interessato.

        6. Nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2000 è istituito il capitolo n. 44222 denominato “Contributi al Comune di Anguillara per il consolidamento e la valorizzazione del complesso La Rupe” con lo stanziamento di lire 500 milioni per l’esercizio finanziario 2000 e di lire 500 milioni per l’esercizio finanziario 2001.

        7. Allo stanziamento di cui al comma 6 si fa fronte mediante riduzione di pari importo al capitolo n. 39002, elenco 4, lettera m) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2000.


        Art. 40
        (Contributo per il reinserimento della popolazione carceraria)

        1. Per favorire una corretta attuazione delle disposizioni costituzionali circa il recupero ed il reinserimento della popolazione carceraria, onde facilitarne il ripristino dell’autostima e dei rapporti interpersonali, attraverso uno scambio interno/esterno, dentro/fuori, è assegnato un contributo di lire venti milioni al “Progetto PLANCTON – Laboratorio e Messinscena” da attuarsi presso il carcere di Rebibbia N.C..

        2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo n. 42123 del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 2000 e successivi.


        Art. 41
        (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 16 febbraio 2000 , n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000”)

        1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge 14/2000 sono aggiunte le seguenti lettere:
        <
        g) Comune di Acquapendente sino a lire 1 miliardo.>>


        Art. 42
        (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”)

        1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 24/1998 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

        << Art. 27 bis
        (Varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai PTP)

        1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite varianti agli strumenti stessi, esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche, nelle zone territoriali omogenee indicate nell’articolo 2 del Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968 n. 97, ad eccezione delle zone E, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP.>>.


        Art. 43
        (Contributo all’I.R.V.I.T)

        1. Lo stanziamento previsto sul capitolo n. 32426 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000, quale contributo regionale all’I.R.V.I.T. per il finanziamento delle iniziative in conto capitale, è destinato al capitolo n. 32425 di nuova istituzione “Spese di funzionamento dell’I.R.V.I.T.”, che viene istituito ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43”.


        Art. 44
        (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2000 n. 26 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000”)

        1. L’articolo 29 della l.r. 26/2000 è sostituito dal seguente:

        << Art. 29
        (Intervento per la copertura dei disavanzi di gestione delle APT)

        1. Lo stanziamento del capitolo n. 23120 è incrementato dell’importo di lire 2 miliardi 143 milioni, destinato al concorso finanziario della Regione alla copertura delle situazioni debitorie determinatesi nell’anno in corso e negli esercizi precedenti.>>.


        Art. 45
        (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”)

        1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, le parole “Entro il 31 dicembre 2000”, sono sostituite dalle seguenti:
        <>.


        Art. 46
        (Dichiarazione d’urgenza)

        1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


        La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

        Data a Roma, addì 12 gennaio 2001

        STORACE

        Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 gennaio 2001.

        Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.