L.R. 10 Novembre 1997, n. 37 |
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1987, N. 2:CONCERNENTE: "DISCIPLINA DEI NATANTI A MOTORE NEL LAGO DIBRACCIANO ED IN QUELLO DI MARTIGNANO.
|
(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1997, n. 32, S.O. n. 2) Art. 1 "Art. 1 1. E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di natante la cui propulsione sia assicurata da motori a combustione interna nel Lago di Bracciano ed in quello di Martignano.(Divieto di utilizzazione di natanti a motore) 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: a) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti per lo svolgimento dei compiti di istituto e agli altri servizi di pubblica utilita'; b) natanti a motore a combustione interna non superiori a cinque cavalli vapore all'asse, di proprieta' ed in uso da parte di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A", che esercitino l'attivita' di pesca in modo professionale e quale attivita' lavorativa principale; c) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, Kayak e di nuoto su distanze superiori ai metri 500, a condizione che le competizioni siano organizzate dalle rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I.; d) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento degli allenamenti propedeutici alle regate veliche ed alle gare indicate alla lettera c).". Art. 2 1. L'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Sanzioni amministrative) 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a L. 500.000= (cinquecentomila) e non superiore a L. 3.000.000= (tre milioni). 2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e' di competenza degli organi di polizia urbana e rurale e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Per quanto non previsto al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, ed alla l. 689/1981 e le altre norme vigenti in materia di sanzioni amministrative.". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |