L.R. 21 Marzo 1987, n. 28 |
COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INDAGINE SULLO STATO E SULLE PROSPETTIVE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ASSISTENZA NELLA REGIONE LAZIO.
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(Pubblicata nel B.U. 10 aprile 1987, n. 10) Art. 1 La Regione, ai sensi dell' articolo 34 dello statuto regionale, promuove una indagine conoscitiva sulle necessita' e lo stato degli interventi nel settore dell' assistenza nella Regione Lazio, sia a carattere pubblico che privato, volta ad acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di giudizio in ordine alle diverse componenti sociali interessate (anziani, minori, tossicodipendenti, ex detenuti ed emarginati in genere), alle relative specifiche problematiche e distribuzione delle strutture sul territorio, agli enti operanti nel settore, ai flussi finanziari disponibili, alle procedure di loto utilizzazione ed agli effetti sociali concretamente indotti. L' indagine dovra' in particolare consentire di conoscere: a) la situazione degli attuali servizi nonche' delle strutture pubbliche e private di assistenza sociale operanti nella Regione; b) lo stato di attuazione della normativa regionale anche in riferimento alla domanda sociale ed alla possibilita' di accesso ai servizi; c) l' entita' dei beni delle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e degli enti assistenziali disciolti, il loro uso e la loro dislocazione nel territorio anche ai fini della predisposizione di un sistema informativo regionale e della predisposizione di un apposito piano; d) la verifica del livello di operativita' delle IPAB in rapporto ai compiti di istituto, nonche' della relativa consistenza ed utilizzazione del personale. Art. 2 Ai fini dell' indagine di cui al precedente articolo e' costituita, entro trenta giorni dall' approvazione della presente legge, un' apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale e composta: a) dal Presidente della Commissione consiliare permanente alla sanita' ed all' assistenza sociale, che la presiede; b) da undici consiglieri regionali, scelti dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i capigruppo, di cui due con funzioni di vice presidente; c) l' assessore competente per materia partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 13 dello statuto regionale. Funge da segretario un funzionario del Consiglio regionale. Art. 3 Nello svolgimento della propria attivita', la commissione di indagine ha facolta' di richiedere alle province, ai comuni singoli ed associati, alle unita' sanitarie locali ed alle istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni assistenziali, che sono tenuti a fornirle, informazioni e documenti utili ai fini dell' indagine. Ha inoltre facolta' di consultare i funzionari delle unita' sanitarie locali e degli enti locali territoriali, nonche' delle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), per le materie di loro competenza. La commissione puo', altresi', avvalersi delle strutture della Regione, degli enti locali territoriali, delle unita' sanitarie locali, di supporti scientifici qualificati, nonche' della presenza del coordinatore del competente settore dei servizi sociali, dell' assessorato regionale agli enti locali. I cittadini, singolarmente od attraverso le formazioni ed organizzazioni sociali, collaborano all' attivita' della commissione riferendo alla stessa fatti e circostanze che possono interessate l' indagine. Art. 4 La commissione d' indagine dovra' presentare al Consiglio regionale la propria relazione entro dodici mesi dal suo insediamento. Art. 5 La commissione d' indagine ha sede presso il Consiglio regionale, che provvedera' a mettere a sua disposizione le attrezzature ed i mezzi necessari. La spesa per il funzionamento e per le necessita' della commissione, quantificata in L. 100 milioni, gravera' sul bilancio interno del Consiglio regionale |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |