Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti.

Numero della legge: 25
Data: 16 marzo 1987
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1987

L.R. 16 Marzo 1987, n. 25
Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti.

(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1987, n. 9)


Art. 1

I biologi, i chimici, i fisici, gli ingegneri che svolgono unicamente attivita' di assistenza alle medesime tecnologie, gli psicologi, i farmacisti, di cui all' allegato 1, tabelle << B >>, << D >>, << E >>, << F >>, << G >>, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini dell' iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, sono inquadrati nelle posizioni funzionali di collaboratore, coadiutore, dirigente, secondo i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821.


Art. 2

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unita' sanitarie locali provvedono a trasformare i posti in organico di collaboratore biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista, in posti di coadiutore del rispettivo profilo professionale nei limiti utili a realizzare la parita' numerica tra le due posizioni nell' ambito dei singoli servizi.
In sede di definizione del piano sanitario regionale, nell' individuare gli standards di personale riferiti ai diversi bacini di utenza, verra' garantita al personale di cui al precedente articolo la possibilita' di accesso alla posizione funzionale di dirigente del rispettivo profilo professionale delle unita' operative istituite con la legge di piano.


Art. 3

Il personale di cui al precedente articolo 1, se in possesso dei requisiti di cui all' articolo 21, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e di cui all' articolo 65 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nei posti di coadiutore del rispettivo profilo professionale.
La copertura dei posti trasformati avviene secondo le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.


Art. 4

Le unita' sanitarie locali, ultimate le operazioni di trasformazione delle piante organiche e di inquadramento del personale, trasmettono alla Giunta regionale la copia autentica delle deliberazioni adottate, ai fini delle conseguenti modifiche dei ruoli nominativi regionali.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.