L.R. 01 Giugno 1990, n. 66 |
Modifica del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e variazioni della delimitazione della zona omogenea n. 2 ed inclusione del comune di Vallerano nella comunita' montana dei Cimini.
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1990, n. 17) Art. 1 1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, e' sostituito dal seguente: "1. Sulla base delle intese intercorse con i comuni, i territori della Regione classificati montani e i comprensori di bonifica montana in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:". Art. 2 1. La zona omogenea n. 2 prevista dall'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 comprende i comuni d Canepina per intero e Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vetralla, Viterbo, Vitorchiano, Vallerano in parte. Art. 3 1. Il comune di Vallerano, il cui territorio e' stato incluso in parte fra quelli ammessi a godere delle agevolazioni previste per la montagna, fa parte della comunita' montana costituita fra i comuni compresi nella zona omogenea n. 2. Art. 4 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |