L.R. 30 Gennaio 2002, n. 4 |
Disposizioni concernenti l’attuazione della disciplina delle zone agricole prevista dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 < |
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 (Disposizioni transitorie per le zone agricole) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2002, in deroga a quanto disposto dall’articolo 51, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, alle zone agricolo definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone agricole definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della l.r. 38/1999 e successive modifiche. Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 30 gennaio 2002. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.5 del 20 febbraio 2002. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |