L.R. 04 Settembre 1979, n. 67 |
Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.
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Art. 1 (Diritto e misura del trattamento previdenziale ) Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, un trattamento previdenziale (indennita' di anzianita') pari a 1/ 12 dell' 80 per cento dell' ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l' ordinamento dell' INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, prende a base per il calcolo dell' indennita' premio di servizio. La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennita' premio di servizio, di indennita' di buonuscita, di indennita' di anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione (ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 42 e 28 luglio 1977, n. 29 e di ogni altra futura legge regionale concernente la materia) e dall' ente presso il quale e' instaurato il rapporto previdenziale. La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione. Art. 2 (Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono: a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro; b) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nel testo vigente all' atto della cessazione dal servizio del dipendente; c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l' ordinamento dell' INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, vigente all' atto della cessazione dal servizio del dipendente; d) i servizi riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell' articolo 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge di pari data n. 21, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto d' impiego o di lavoro. I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell' interessato, secondo l' ordinamento INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, a favore e cura dell' INADEL stesso, ove le disposizioni disciplinanti l' istituto lo consentano, oppure, in caso contrario, a favore e cura della Regione applicando le regole di riscatto contemplate dall' ordinamento INADEL. Sono computabili senza riscatto quei servizi che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all' atto della costituzione del rapporto d' impiego o di lavoro con la Regione e che tali permangano anche dopo la costituzione del rapporto. Nella ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l' ENPAS - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, o l' INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennita' di anzianita' ed analoghe, maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi, sono versate alla Regione oppure, per statuizioni di leggi della Repubblica o della Regione, all' INADEL o all' ente pubblico presso il quale e' acceso il rapporto previdenziale. Art. 3 (Personale di primo impianto degli uffici regionali ) Il personale transitato o assunto direttamente dalla Regione per la prima formazione degli uffici regionali o che e' stato o sia trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dello ordinamento regionale, anche per soppressione di enti pubblici, ha facolta', ove abbia percepito l' indennita' di anzianita', di buonuscita, premio di servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l' ente di provenienza, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un' unica soluzione ed ottenere cosi' il computo del servizio prestato presso l' ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all' importo dell' indennita' rifusa. La rifusione di cui al precedente comma puo' essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso, pero', e' applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate e' fissato in relazione all' importo del debito stesso. Art. 4 (Termini) I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano gia' utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data predetta; per il personale non in servizio a tale data, il termine decorre dal giorno di notificazione del provvedimento di costituzione del rapporto d' impiego o di lavoro. In caso di opzione per il pagamento in unica soluzione, di cui al precedente articolo 3, questo deve avvenire nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento adottato dall' amministrazione. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall' ordinamento INADEL - Istituto nazionale dipendenti enti locali, per i riscatti operati dall' istituto medesimo. Art. 5 (Norme finanziarie) Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, la spesa di L. 280 milioni, che sara' iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 525024, da istituirsi nel bilancio regionale per l' anno medesimo, con la seguente denominazione: " Spese per l' omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale ". All' onere derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa, si fara' fronte, quanto a L. 230 milioni, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 990031 e, quanto a L. 50 milioni, mediante iscrizione di tale importo in termini di competenza e di cassa, al capitolo di entrata n. 32430, che sara' istituito nel bilancio regionale per l' anno 1979, con la seguente denominazione: " Versamenti effettuati dal personale dipendente per riscatto di servizi ai fini previdenziali ". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |