L.R. 03 Marzo 2009, n. 3 |
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale)
e successive modifiche
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 “Istituzione della Consulta femminile regionale” e successive modifiche) 1. Alla l.r. 58/1976 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità) 1. La Regione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché degli articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta.”; c) al primo comma dell’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
4) alla lettera f), le parole: “ed incontri” sono sostituite dalle seguenti: “, incontri ed iniziative congiunte”; 5) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“Art. 3 bis (Durata in carica) 1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attività di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di decadenza della precedente.”;
2) al quarto comma, le parole: “La partecipazione alle sedute della consulta è gratuita.” sono sostituite dalle seguenti: “Alle componenti della Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali appartenenti alla categoria “D”, comprensivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.”; “4 bis (Organi) 1. Gli organi della Consulta sono:
b) la presidente; c) le due vice-presidenti; d) la tesoriera; e) l’esecutivo; f) il comitato delle garanti.”;
“4 ter (Assemblea) 1. L’assemblea della Consulta è composta dai componenti effettivi e supplenti degli organismi di cui all’articolo 4. Ne fanno altresì parte le consigliere regionali e la consigliera di parità regionale. 2. Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi componenti supplenti. 3. L’assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della Consulta. 4. L’assemblea è presieduta, fino alla elezione delle componenti dell’ufficio di presidenza, dalla componente effettiva più anziana. 5. Le sedute dell’assemblea sono valide quando siano presenti la metà più uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda convocazione. 6. Le sedute dell’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’elezione degli organi o modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 sono valide quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la metà più uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda convocazione è richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.”;
“4 quater (Votazioni) 1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna rappresentante può delegare il proprio voto ad un altro organismo. 2. Per l’adozione delle decisioni che non comportino l’elezione degli organi o le modifiche al regolamento, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti che si esprimono in modo palese. 3. Per l’elezione della presidente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti. 4. Per l’elezione delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti. 5. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio segreto. 6. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni separate e successive. Per l’elezione del comitato delle garanti si procede ad un’unica votazione. 7. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni di presidente, vice-presidenti e tesoriera delle persone che:
b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per più di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano. 8. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione di garante, delle persone che:
b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per più di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano. 9. Per l’adozione delle modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si esprimono in modo palese.”;
“4 quinquies 1. L’ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne è responsabile e da due vicepresidenti, è rappresentativo dell’intera assemblea. (Ufficio di presidenza) 2. L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le componenti dell’ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.”; l) dopo l’articolo 4 quinquies è inserito il seguente: “4 sexies
(Esecutivo) 1. L’esecutivo è composto da:
b) la tesoriera; c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro. 2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la tesoriera, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo. 3. Le sedute dell’esecutivo sono valide quando siano presenti la maggioranza delle componenti. Per l’adozione delle decisioni è richiesto il voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.”; “4 septies (Comitato delle garanti) 1. Il comitato delle garanti è composto da tre persone, scelte tra le componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realtà presenti nella medesima. 2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.”;
“4 octies (Tesoriera) 1. La tesoriera, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini previsti per il bilancio della Regione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo e, sentito l’esecutivo, li sottopone all’approvazione dell’assemblea. 2. La tesoriera dura in carica due anni e può essere confermata per un solo ulteriore mandato consecutivo.”; o) al primo comma dell’articolo 5, le parole: “attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente.” sono sostituite dalle seguenti: “dell’assemblea senza giustificati motivi.”; p) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
2) al terzo comma, le parole: “fino alla scadenza della legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di decadenza della Consulta”; 3) al quarto comma, le parole: “della Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio”; 4) al sesto comma, le parole da: “a rotazione” fino a: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio di presidenza”; q) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
2) al terzo comma, le parole da: “che deve riportare” fino a: “minoranza” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio di presidenza, sentito l’esecutivo”; “Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: “Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato regionale per le comunicazioni.”;
“Art. 11 (Disposizione transitoria) 1. L’articolo 3 bis si applica a decorrere dalla data di costituzione della nuova Consulta.”. Art. 2 (Disposizione transitoria) 1. La Consulta provvede ad adottare le modifiche del regolamento necessarie ai fini dell’adeguamento alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more dell’adeguamento, restano in vigore le disposizioni compatibili con la presente legge. Data a Roma, addì 3 marzo 2009 Marrazzo |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |