MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 2 MAGGIO 1980, N. 28, E 21 MAGGIO 1985, N. 76, CONCERNENTI L'ABUSIVISMO EDILIZIO ED I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA.

Numero della legge: 58
Data: 17 dicembre 1996
Numero BUR: 35
Data BUR: 27/12/1996

L.R. 17 Dicembre 1996, n. 58
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 2 MAGGIO 1980, N. 28, E 21 MAGGIO 1985, N. 76, CONCERNENTI L'ABUSIVISMO EDILIZIO ED I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA.

(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1996, n. 35, S.O. n. 4)


Art. 1
(Modifica agli articoli 1, 6 bis e 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76, le parole: "1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 28 del 1980, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole: "1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".

3. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 1980, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole: "1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".


Art. 2
(Modifica dei termini per il recupero urbanistico di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28)


1. I termini previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1980, come modificata dalla legge regionale n. 76 del 1985, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76)

1. Dopo la lettera b) del comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, e' inserita la seguente:
b-bis) per le costruzioni abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per cui sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, e per le quali non sia stata ancora definita la misura del contributo di concessione, la misura stessa e' determinata in base a quanto stabilito dalla normativa regionale di attuazione degli articoli 5, 6 e 10, della legge n. 10 del 1977 come modificata dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con l'applicazione dell'ulteriore coefficiente 0,7. Resta salva la possibilita' di scomputo della quota di contributo per opere di urbanizzazione previsto dall'articolo 39, comma 9, della legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis)".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "a O,3 ed a 0,65" sono inserite le seguenti: "ed a 0,85".

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis)".

5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "a 0,5 ed a 0,8" sono inserite le seugenti: "ed a 1".

6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis)".



Art. 4
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76)


1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole: "1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".


Art. 5
(Abrogazione espressa)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, e' abrogato.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.