L.R. 30 Giugno 1987, n. 35 |
Interpretazione autentica dell' articolo 3 e modificazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, avente ad oggetto: "Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull' occupazione giovanile".
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(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1987, n. 19) Art. 1 Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con legge 16 maggio 1984, n. 138, la dizione << soci delle cooperative >> riportata all' articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, si intende riferita a tutti i soci delle cooperative convenzionate per l' effettuazione dei progetti socialmente utili, anche se alla data di stipula della convenzione avevano superato il limite di eta' previsto per l' iscrizione nelle liste di collocamento speciali di cui alla legge 10 giugno 1977, n. 285. Art. 2 Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con la legge 16 maggio 1984, n. 138, sono legittimamente iscritti nella graduatoria regionale a norma dell' articolo 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, i giovani assunti ai sensi dell' articolo 26 della legge 1o giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni o chiamati a far parte di cooperative titolari delle convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 27 della legge stessa dopo il 31 marzo 1980 in sostituzione di altri giovani ovvero per il completamento di progetti rientranti nei programmi finanziati dal CIPE la cui esecuzione sia stata comunque iniziata prima di tale data. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |