L.R. 17 Gennaio 1981, n. 2 |
Modificazione alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16.Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio.
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(Pubblicato nel B.U. 30 gennaio 1981, n. 3) Art. 1 Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 16: << Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio >>, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore di tale legge, dal seguente: << La Giunta regionale provvede, sentita la competente Commissione consiliare e le organizzazioni sindacali del personale, alla esecuzione dei servizi di trasporto di cui al precedente articolo 1, appaltandoli, mediante licitazioni private, ad imprese private o cooperative esercenti servizi di trasporto, ovvero affidandoli, mediante convenzioni, ad imprese od aziende pubbliche esercenti servizi di trasporto oppure ad organizzazioni a carattere socio - ricreativo rappresentative del personale. I capitolati di appalto e le convenzioni debbono disciplinare in particolare anche le modalita' di funzionamento dei servizi di trasporto, gli orari, i percorsi ed il numero delle corse. La presente legge cessera' di avere efficacia il primo giorno del mese successivo a quello entro il quale tutti gli uffici regionali, attualmente situati in via della Pisana, saranno stati trasferiti entro il perimetro urbano della citta' di Roma >>. Art. 2 L' attuazione della presente legge, nell' anno finanziario 1980, non puo' comportare nuovi maggiori oneri oltre l' importo della spesa iscritta al capitolo n. 25801: << Spese concernenti i servizi di trasporto per il personale regionale (legge regionale 20 maggio 1977, n. 16) >>, del bilancio regionale per l' anno medesimo. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |