Criteri e principi per l' attuazione del piano pluriennaleregionale per la tutela della fauna selvatica e per il risarcimento dei danni.

Numero della legge: 48
Data: 28 settembre 1982
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1982

L.R. 28 Settembre 1982, n. 48
Criteri e principi per l' attuazione del piano pluriennaleregionale per la tutela della fauna selvatica e per il risarcimento dei danni.

(Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1982, n. 29)


Art. 1
(Piano pluriennale regionale - Fauna selvatica )


La Regione Lazio predisporra' il piano pluriennale regionale, per la tutela e la difesa della fauna selvatica autoctona in via di estinzione, entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Per l' elaborazione del piano pluriennale regionale la Regione puo' avvalersi dell' universita' di Roma, del CNR - Consiglio nazionale per le ricerche, di istituti di ricerca, di associazioni protezionistiche, culturali e scientifiche.


Art. 2
(Fini del piano pluriennale regionale)

Il piano pluriennale regionale dovra' individuare le aree dove, per ragioni ambientali e scientifiche, e' utile e necessario difendere alcune particolari specie di fauna selvatica.
Il piano pluriennale regionale dovra' indicare la specie da salvaguardare in ciascuna area, le misure per favorire la loro esistenza, le misure da adottare per tutelare le produzioni agricole e gli allevamenti e l' impegno di comuni, province, consorzi di comuni e comunita' montane per l' attuazione del piano stesso.
Il piano pluriennale regionale dovra' prevedere la completa bonifica del territorio regionale da cani randagi, abbandonati o, comunque, divenuti selvatici.
All' attivita', di cui ai commi precedenti, dovranno provvedere comuni, province, consorzi di comuni e comunita' montane avvalendosi, se necessario, dell' apporto dei settori ed uffici regionali nonche' del corpo forestale dello Stato fatte comunque salve le competenze proprie degli organi sanitari.
In attesa del piano pluriennale regionale, i comuni, le province, i consorzi di comuni e le comunita' montane dovranno iniziare la bonifica del territorio di propria competenza dal randagismo.


Art. 3
(Indennizzo per danni da fauna selvatica o inselvatichita )

Vanno garantite l' integrita' della rendita agricola, la salvaguardia di alcune specie di fauna selvatica in via di estinzione o di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale, con specifico riguardo alle seguenti specie animali:
a) orso bruno marsicano (ursus arctos marsicanos);
b) lupo (canis lupus italicus);
c) aquila reale (aquila chrysaetos).
A tal fine la Regione concede, tramite i comuni, ai proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, ai possessori di terre, agli allevatori ed agli operatori del settore, che ne abbiano fatto richiesta al comune interessato per territorio, un indennizzo, atto a risarcire i danni effettivi, cagionati dalla fauna selvatica o comunque inselvatichita.


Art. 4
(Adempimenti della Regione)

La Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvedera' alla ripartizione ed accreditamento, ai comuni interessati per territorio, dei fondi necessari all' indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica o inselvatichita.


Art. 5

Il comune interessato per territorio al finanziamento per l' attuazione di quanto previsto dalla presente legge produrra' formale richiesta di esso all' assessorato alla agricoltura della Regione Lazio, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei danni verificatisi e denunciati nell' anno precedente.


Art. 6
(Adempimenti dell' avente diritto Procedure di indennizzo)

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni, comunque provocati da fauna selvatica protetta o da cani randagi sono demandati ai comuni interessati per territorio ove si sono verificati i danni. Entro quindici giorni dall' evento dannoso il danneggiato deve presentare formale denuncia al comune nel cui territorio si e' verificato l' evento stesso, richiedendo l' indennizzo relativo ai danni subiti.
Il comune entro i trenta giorni dalla ricezione della suindicata denuncia - richiesta procedera' all' accertamento e alla valutazione di quanto subito e indicato dal danneggiato.
Il comune interessato per territorio potra' eventualmente avvalersi, se necessario, dell' opera degli ispettorati ripartimentali delle foreste, per quanto riguarda i soprassuoli boschivi.
Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico e le colture in atto, potra' avvalersi del servizio veterinario dell' unita' sanitaria locale nonche' del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca competente per territorio.
L' amministrazione comunale con deliberazione di giunta procedera' a liquidare i danni entro trenta giorni dall' accertamento e valutazione dei medesimi e comunque entro trenta giorni dall' accreditamento dei fondi regionali.
Il termine di trenta giorni fissato per l' accertamento e la liquidazione dei danni e' perentorio.


Art. 7
(Valutazione danni)

Per il patrimonio zootecnico, i danni conseguenti a morte e distruzione o perdita dell' animale sono liquidati nella misura del 100 per cento del valore medio di mercato riferito alla specie e categoria di appartenenza dell' animale stesso.
I danni causati alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono liquidati nella misura del 100 per cento del valore del prodotto considerato maturo.


Art. 8
(Pubblicizzazione dell' elenco dei beneficiari )

I comuni, prima della richiesta annuale alla Regione per i finanziamenti di cui alla presente legge, dovranno pubblicizzare l' elenco dei soggetti che hanno usufruito di contributi nell' anno finanziario precedente.
La pubblicizzazione dovra' avvenire con ogni mezzo e comunque mediante la pubblicazione sull' albo pretorio per almeno trenta giorni consecutivi a far data dal 15 febbraio di ogni anno.


Art. 9
(Indennizzi integrativi)

Gli indennizzi di cui alla presente legge vanno considerati quale integrazione di quelli eventualmente concessi con risorse proprie da altri enti ed associazioni per gli stessi danni.
Il comune all' atto della richiesta del finanziamento dovra' comunicare all' assessorato regionale all' agricoltura, per ogni soggetto, gli indennizzi concessi dagli altri enti per lo stesso danno.


Art. 10
(Onere finanziario)

All' onere derivante dall' articolo 1 della presente legge, concernente la predisposizione del piano pluriennale regionale, si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio regionale per l' anno 1983, con la quale verra' istituito apposito capitolo di spesa, con uno stanziamento di lire 300 milioni.
Per la liquidazione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui all' articolo 6 della presente legge e' autorizzata, per l' anno 1982, la spesa di lire 100 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 01922 che viene istituito nel bilancio del medesimo anno con la seguente denominazione: << Spesa per il risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica o inselvatichita >>.
Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, della somma di lire 100 milioni del capitolo n. 29011 del bilancio 1982.


Art. 11
(Disposizioni finali)

La presente legge abroga la legge regionale n. 47 del 1975. E' autorizzato il pagamento degli impegni assunti fino alla data dell' entrata in vigore della presente legge a carico del capitolo n. 01921 del bilancio 1982, gia' istituito con la predetta legge regionale n. 47 del 1975.


Art. 12
(Norma transitoria)

Nelle more del piano pluriennale regionale e comunque fino al completamento della bonifica, i danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita alle colture ed alla zootecnia verranno indennizzati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.


Art. 13
(Norma transitoria)

La Regione provvedera' alla liquidazione di danni gia' denunciati dagli aventi diritto (ex legge regionale n. 47 del 1975) e alle conseguenti relative richieste di risarcimento, inerenti il triennio precedente, all' entrata in vigore della presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.