Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità

Numero della legge: 17
Data: 21 ottobre 2008
Numero BUR: 40
Data BUR: 28/10/2008

L.R. 21 Ottobre 2008, n. 17
Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga


la seguente legge:



Art. 1
(Adempimenti relativi all’inserimento dei disabili)

1. Gli uffici della pubblica amministrazione con sede nel territorio della Regione Lazio, al fine di garantire il rispetto della normativa posta a tutela del lavoratore disabile, nell’ambito delle procedure di appalto o di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dalla ricezione, all’ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili, copia della dichiarazione del legale rappresentante presentata dalle imprese, attestante il pieno rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.

2. L’ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili procede, entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, all’accertamento della veridicità del contenuto della stessa e ne trasmette l’esito all’amministrazione interessata. L’esito positivo dell’accertamento ha validità sei mesi.



Art. 2
(Indagine conoscitiva)

1. L’assessorato competente in materia di lavoro promuove un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e ne riferisce al Consiglio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3
(Bollino di qualità H)

1. La Regione, al fine di promuovere l’adozione di efficaci strategie aziendali e il riconoscimento delle buone prassi volte all’inserimento lavorativo delle persone disabili da parte delle imprese pubbliche e private, tenute al rispetto delle disposizioni normative della l. 68/99, istituisce il Bollino di qualità H.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, individua i criteri e le modalità per l’attribuzione del Bollino di qualità H ai soggetti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, nell’individuare i criteri di cui al comma 2, tiene conto dei seguenti parametri:
a) numero di persone disabili inserite;
b) percentuale di invalidità media;
c) livello di adeguamento del luogo di lavoro;
d) idoneità della mansione lavorativa al tipo di disabilità.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 21 ottobre 2008

Marrazzo

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.