Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980.

Numero della legge: 8
Data: 28 gennaio 1980
Numero BUR: 3
Data BUR: 02/02/1980

L.R. 28 Gennaio 1980, n. 8
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980.







TITOLO I


Art. 1

Il totale generale delle entrate della Regione per l' anno finanziario 1980 e' approvato in L. 3.099.037.000.000 in termini di competenza ed in L. 2.611.500.000.000 in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata e il versamento nella cassa della Regione delle somme e di proventi dovuti, per l' anno finanziario 1980, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).


Art. 2

Il totale generale delle spese della Regione per l' anno finanziario 1980 e' approvato in L. 3.099.037.000.000 in termini di competenza ed in L. 2.609.500.000.000 in termini di cassa.
Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 12 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, la classificazione della spesa per l' anno finanziario 1980, e' effettuata anche in riferimento ai programmi regionali di sviluppo ed ai settori di intervento.
Ai fini dell' analisi funzionale ed economica sono adottate sezioni e categorie corrispondenti a quelle previste nel bilancio dello Stato.


Art. 3

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1980, in conformita' all' annesso stato di previsione (tabella B) con la limitazione di cui al comma seguente.
Il pagamento delle spese a carico di capitoli concernenti l' esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, nonche' dei capitoli n. 29001, n. 29201, n. 29301 e 29501 e' consentito per importi non superiori a quelli accertati a favore dei corrispondenti capitoli d' entrata.


Art. 4

In relazione alla progressiva attivazione delle unita' sanitarie locali, il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali alla sanita' ed al bilancio, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento dei fondi di volta in volta necessari dal capitolo n. 07391 ai capitoli n. 07001, n. 07101, n. 07102, n. 07103, n. 07701 e 08581.
Con lo stesso decreto si provvede all' assegnazione e all' impiego dei relativi fondi.


Art. 5

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1980. Il totale degli stanziamenti, risultante dall' allegato n. 1 al quadro generale riassuntivo, e' inferiore di L. 2.635 milioni al totale generale delle entrate corrispondenti, in relazione al recupero delle somme anticipate dalla Regione, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1978, n. 20.


Art. 6

E' approvato l' elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazioni di fondi, mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.


Art. 7

E' approvato l' elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento.


Art. 8

E' approvato l' elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 9

I fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivati da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l' approvazione del bilancio, ferme restando le disposizioni previste dal primo comma dell' articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, possono essere ripartiti secondo i programmi ed i settori di cui all' articolo 2 della presente legge.


Art. 10

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l' arco di tempo relativo agli anni 1980- 1982, allegato al bilancio annuale ai sensi dell' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.



TITOLO II
Disposizioni finanziarie



Art. 11

Ai sensi dell' articolo 11, primo comma, dello Stato della Regione, e' determinata in L. 5.950.000.000 la spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio regionale.
La spesa e' ripartita nei capitoli n. 25001, n. 25201, n. 25601, n. 25602, n. 25651 e n. 25701 dello stato di previsione della spesa, con le denominazioni stabilite dall' articolo 2 della legge n. 853 del 6 dicembre 1973.


Art. 12

E' approvato l' elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente gli stanziamenti iscritti nel medesimo stato di previsione, a modifica od integrazione delle autorizzazioni di spesa a suo tempo disposte da leggi regionali.


Art. 13

Ferma restando la validita' delle obbligazioni assunte negli esercizi finanziari precedenti per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere pubbliche, qualora, alla data del 31 dicembre 1979 a fronte delle obbligazioni suddette, non giunga a scadenza il pagamento della prima annualita' di contributi, resta sospesa, per l' anno finanziario 1980, la decorrenza delle annualita' successive e, conseguentemente, non si fa luogo all' iscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti.
La disponibilita' finanziaria occorrente per gli anni successivi e' assicurata mediante iscrizione delle relative quote nel bilancio pluriennale, con riferimento ai singoli capitoli del bilancio annuale, ai sensi del secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 14

Resta confermato il programma di interventi in materia di opere pubbliche di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 della legge regionale 10 luglio 1979, n. 53.
Ad integrazione del medesimo programma e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di complessive L. 2.000 milioni di cui L. 1.000 milioni per il 1980 e L. 1.000 milioni per il 1981. Nell' ambito di tale limite di impegno L. 500 milioni per il 1980 e L. 500 milioni per il 1981 sono riservati per il finanziamento di opere igieniche da realizzare in localita' Valle Martella (provincia di Roma) mentre i restanti L. 1.000 milioni egualmente suddivisi in L. 500 milioni per il 1980 e L. 500 milioni per il 1981, sono destinati per la realizzazione di opere igieniche in altre localita' della Regione aventi carattere di straordinarieta' ed urgenza, individuate con apposito provvedimento che, in deroga a quanto previsto dall' articolo 2, della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere previa consultazione con le amministrazioni provinciali. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, assume obbligazioni fino alla concorrenza dei limiti di impegno cosi' come indicati nel precedente comma con riferimento alle quote iscritte nei singoli esercizi finanziari. La concessione formale dei contributi avverra' con le modalita' previste dall' articolo 24 della legge 10 luglio 1979, n. 53 mediante provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
L' ammontare del limite di impegno di cui al precedente comma viene iscritto al capitolo n. 17101 << Contributi costanti annuali per l' esecuzione di reti idriche, nonche' di acquedotti, impianti di depurazione e fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue e delle altre opere igienico - sanitarie di interesse degli enti locali >>.
L' ammontare dei contributi costanti pluriennali iscritti al capitolo n. 17101 del bilancio regionale 1980 e' destinato, quanto a L. 17.950 milioni a copertura delle quote di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere igieniche da parte del comune di Roma.



Art. 15


Per il finanziamento di interventi straordinari nel settore dei trasporti (capitoli n. 09991 e n. 09997) la Regione Lazio adotta un programma di mutui, da contrarre nel triennio 1980- 1982 per un ammontare complessivo di L. 88.000 milioni, di cui L. 43.000 milioni per l' anno finanziario 1980, L. 15.000 milioni per l' anno finanziario 1981, e L. 30.000 milioni per l' anno finanziario 1982.
In attuazione del programma previsto dal comma precedente, la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre, per l' anno finanziario 1980 e con le modalita' di cui all' articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, uno o piu' mutui fino alla concorrenza di un netto ricavo di L. 43.000 milioni.
La durata minima del periodo di ammortamento e' stabilita in venti anni ed il tasso di interesse e degli oneri accessori non potra' superare il quattordici per cento.
Gli ulteriori mutui da contrarre negli anni 1981 e 1982 saranno autorizzati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci regionali, nell' ambito della copertura finanziaria all' uopo prevista nel bilancio pluriennale 1980- 1982.


TITOLO III
Norme finali e transitorie


Art. 16

Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' consentito dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.
In tal caso possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalita' di cui all' articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, anche al fine di determinare l' ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.
Tali deliberazioni si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno formale a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all' esercizio entro il cui termine venga a scadere l' obbligazione, ai sensi del secondo comma dell' articolo 27 della citata legge regionale n. 11 del 1979.


Art. 17

Al fine di accelerare la spesa per l' erogazione di contributi e finanziamenti in capitale volti alla realizzazione di opere di investimento - iscritti ai capitoli di spesa inclusi nell' elenco n. 5 allegato alla tabella B - in considerazione anche della grave situazione economica e sociale in cui versa la Regione Lazio, e delle difficolta' finanziarie degli enti locali, e allo scopo di dare rapida attuazione ai programmi regionali, l' ordinazione della spesa a favore dei comuni, provincie e loro consorzi, unita' sanitarie locali, ed enti territoriali ed istituzionali viene disposta nella misura del 75 per cento dell' ammontare dei contributi e dei finanziamenti di cui sopra, immediatamente dopo il perfezionamento delle deliberazioni di riparto o di assegnazione dei fondi con le quali si e' provveduto all' impegno, sulla base di programmi o di progetti, anche in deroga alle norme regionali vigenti che disciplinano gli interventi stessi.
All' atto della consegna dei lavori l' amministrazione regionale emette titolo di spesa a favore degli enti di cui al comma precedente per un' ulteriore quota pari al 15 per cento, su presentazione da parte degli enti del verbale di eseguita consegna dei lavori.
Gli enti beneficiari dei contributi o dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare alla Giunta regionale o al Consiglio regionale, alla scadenza dell' esercizio finanziario nonche' ad ultimazione dell' opera, la utilizzazione delle somme ricevute, fornendo notizie in merito ai risultati ottenuti agli effetti dell' occupazione, dello sviluppo economico e dei servizi. All' ultimazione dell' opera l' Amministrazione regionale dispone il pagamento della quota a saldo.
Decorsi due anni dalla data della prima erogazione dei fondi senza che l' ente abbia dato inizio ai lavori, e' facolta' dell' Amministrazione regionale revocare la concessione del contributo e del finanziamento e recuperare la relativa somma anche attraverso compensazione amministrativa.
Le norme di cui sopra si applicano anche agli impegni assunti per gli esercizi precedenti ed afferenti somme iscritte nel conto dei residui passivi, relativamente ai capitoli inclusi nell' elenco di cui al primo comma del presente articolo.


Art. 18

Per la gestione dei fondi iscritti ai capitoli n. 12101 e n. 12102, concernenti il finanziamento degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle comunita' montane e' confermata l' applicazione delle procedure di cui all' articolo 8 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 82.


Art. 19

Le previsioni iscritte nei capitoli concernenti la formazione professionale dei lavoratori sono riferite agli oneri dell' intero anno finanziario 1980, siano essi di pertinenza dell' anno scolastico formativo 1979- 1980 o di quello 1980- 1981.


Art. 20

All' erogazione delle somme iscritte al capitolo n. 08001 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica e scolastica, si provvede, per l' anno 1980, in due soluzioni semestrali. Per quanto concerne i criteri di riparto si provvedera' in conformita' a quanto sara' previsto con il decreto di cui all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e, fino all' entrata in vigore del decreto medesimo, secondo i criteri previsti dalla vigente legislazione regionale.


Art. 21

Fino a quando non sia approvata la legge di assestamento del bilancio, e' consentito il pagamento di residui passivi accertati in dipendenza di impegni di spesa definitivi, anche in eccedenza all' ammontare della cifra presunta iscritta nel rispettivo capitolo del bilancio di previsione, purche' il pagamento rientri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso.


Art. 22

Limitatamente all' esercizio finanziario 1980, e fino a quando non sara' adottato il regolamento di attuazione della legge di contabilita' regionale e completata la meccanizzazione dei servizi di bilancio e ragioneria, i titoli di spesa dell' amministrazione centrale, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, in deroga all' ultimo comma dell' articolo 28 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, vengono emessi dagli assessorati competenti per materia e trasmessi all' assessorato al bilancio per gli adempimenti di riscontro, contabilizzazione ed inoltre alla tesoreria.
La procedura prevista dall' ultimo comma dell' articolo 28 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' applicabile per l' ordinazione della spesa relativamente ai titoli da emettere agli effetti delle disposizioni contenute nell' articolo 17 della presente legge, senza far luogo alle richieste di cui al quinto comma dello stesso articolo 28 della citata legge regionale n. 15 del 1977.


Art. 23

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALL.1
Quadro generale riassuntivo del bilancio della regione Lazio per l' anno finanziario 1980.
Competenza (in milioni di lire)
ATTO ALLEGATO
ENTRATA
Avanzo di amministrazione L. 48.000.
Titolo I, entrate derivanti da tributi propri della Regione ecc. L. 246.505.
Titolo II, entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ecc. L. 2.536.947. Titolo III, entrate derivanti da vendite patrimoniali ecc. L. 19.498.
Titolo IV, entrate derivanti da alienazioni beni patrimoniali ecc. L. 6.300.
Titolo V, entrate derivanti da mutui,
prestiti ecc. L. 43.000.
Titolo VI, entrate per contabilita' speciali ecc. L. 198.787.
Totale complessivo dell' entrata del bilancio della Regione Lazio per l' anno 1980, competenza L. 3.099.037.
SPESA
Titolo I, spese correnti.
a) funzioni normali (parte I):
// 1) L. 24.315;
// 2) L. 2.340.374;
// 3) L. 5.715;
// 4) L. 19.415;
// 5) L. 68.086.
a) funzioni normali (parte II): L. 9.114. Totale funzioni normali (parti I e II) L. 2.467.019 b) sviluppo (parte I):
// 1) L. 3.664;
// 2) L. 6.405;
// 3) L. 2.102;
// 4) L. 10.880;
// 5) L. 3.000.
b) sviluppo (parte II) L. 0.
Totale sviluppo (parti I e II) L. 26.051. Totali Titolo I (spese correnti): parte I:
1) L. 27.979;
2) L. 2.346.779;
3) L. 7.817;
4) L. 30.295;
5) L. 71.086; parte II: L. 9.114; Totale complessivo titolo I, spese correnti, L. 2.493.070.
Titolo II, spese in conto capitale.
a) funzioni normali (parte I):
// 1) L. 12.088;
// 2) L. 20.900;
// 3) L. 6.359;
// 4) L. 7.193;
// 5) L. 500.
a) funzioni normali (parte II): L. 50.655. Totale funzioni normali (parte I e II) L. 97.695.
b) sviluppo (parte I):
// 1) L. 106.764;
// 2) L. 270.359;
// 3) L. 87.971;
// 4) L. 26.215;
// 5) L. 0.
b) sviluppo (parte II) L. 12.601.
Totale sviluppo (parti I e II) L. 503.910. Totali titolo II (spese in conto capitale): parte I:
1) L. 118.852;
2) L. 291.259;
3) L. 94.330;
4) L. 33.408;
5) L. 500; parte II: L. 63.256; Totale complessivo titolo II, spese in conto capitale, L. 601.605. Titolo III, rimborso di prestiti.
a) funzioni normali, parte II, L. 962.
Titolo IV, contabilita' speciali.
a) funzioni normali, parte II, L. 3.400. Totale funzioni normali.
parte I:
1) L. 36.403;
2) L. 2.361.274;
3) L. 12.074;
4) L. 26.608;
5) L. 68.986; parte II: L. 64.131; totale complessivo (parti I e II) funzioni normali L. 2.589.076. Totale sviluppo.
Parte I:
1) L. 110.428;
2) L. 276.764;
3) L. 90.073;
4) L. 37.095;
5) L. 3.000; parte II: L. 12.601; totale complessivo (parti I e II) sviluppo L. 529.961 Totali complessivi della spesa del bilancio della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1980: parte I:
1) L. 146.831;
2) L. 2.638.038;
3) L. 102.147;
4) L. 63.703;
5) L. 71586; parte II: L. 76.732; totale complessivo generale della spesa L. 3.099.037.



ALL. 2

TITOLO DEDOTTO
Capitoli dell' entrata e della spesa del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.