Modifica dell' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71.

Numero della legge: 39
Data: 12 settembre 1986
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1986

L.R. 12 Settembre 1986, n. 39
Modifica dell' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1986, n. 27)


ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71, e' sostituito dal seguente: << L' idoneita' delle aree per impianti di smaltimento di rifiuti solidi e' determinata da una commissione presieduta dal sindaco del comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti, o da un suo delegato, e della quale fanno parte:
a) il coordinatore del settore regionale opere e lavori pubblici competente per territorio;
b) un medico designato dall' Assessore regionale alla sanita';
c) un chimico designato dall' Assessore regionale alla sanita';
d) un geologo designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
e) un ingegnere designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
f) un architetto designato dall' Assessore regionale all' urbanistica.
Gli esperti sono nominati, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni dalla data del decreto >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.