L.R. 12 Settembre 1986, n. 39 |
Modifica dell' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71.
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1986, n. 27) ARTICOLO UNICO Il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71, e' sostituito dal seguente: << L' idoneita' delle aree per impianti di smaltimento di rifiuti solidi e' determinata da una commissione presieduta dal sindaco del comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti, o da un suo delegato, e della quale fanno parte: a) il coordinatore del settore regionale opere e lavori pubblici competente per territorio; b) un medico designato dall' Assessore regionale alla sanita'; c) un chimico designato dall' Assessore regionale alla sanita'; d) un geologo designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici; e) un ingegnere designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici; f) un architetto designato dall' Assessore regionale all' urbanistica. Gli esperti sono nominati, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni dalla data del decreto >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |