L.R. 10 Aprile 1991, n. 16 |
Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52concernente: "Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea"
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Art. 1 1. La segreteria del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52, concernente: "Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea" e' struttura regionale di primo grado dotata di autonomia funzionale ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 recante: "Strutture ed organizzazione regionale". 2. E' conseguentemente integrata la elencazione degli uffici autonomi del Consiglio regionale istituiti dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 tabella A: 3. Ufficio autonomo segreteria del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea. Cura l'attivita' istruttoria per la definizione delle iniziative da sottoporre al comitato permanente dei poteri locali e regionali, i rapporti con gli enti locali in fase di proposta e di attuazione dell'iniziativa, i collegamenti con la Giunta regionale per gli adempimenti di legge". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |