Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

Numero della legge: 44
Data: 12 settembre 1986
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1986

L.R. 12 Settembre 1986, n. 44
Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1986, n. 27)


Art. 1

La Regione, al fine di sostenere la ripresa economica e produttiva del settore dell' olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, interviene, mediante la concessione di provvidenze, in favore delle aziende agricole, singole od associate danneggiate, nonche' degli oleifici sociali e dei frantoi.


Art. 2

Alle aziende agricole di cui al precedente articolo sono concessi i seguenti contributi:
a) L. 4.000 a pianta per cinque anni in caso di riempimento o di taglio al ciocco, per incentivare la razionalita' degli impianti;
L. 4.000 a pianta per tre anni in caso di potatura alle branche, per incentivare la razionalita'' degli impianti;
b) L. 20.000 a pianta a parziale copertura delle spese sostenute per interventi di potatura alle branche, ai fini della ripresa produttiva;
L. 15.000 a pianta a parziale copertura delle spese sostenute per interventi di potatura al ciocco, ai fini della ripresa produttiva.


Art. 3

Al fine di assicurare l' attivita' produttiva onde evitare il deterioramento degli impianti degli oleifici e dei frantoi di cui al precedente articolo 1, e' concesso un contributo:
a) L. 1.000 a quintale di prodotto lavorato in meno rispetto alla media del triennio precedente alla campagna olearia 1984/ 1985, per un periodo di tre anni;
b) L. 500 a quintale per l' intero prodotto lavorato nelle campagne olearie 1984/ 1985, 1985/ 1986 e 1986/ 19 87. Ai fini della quantificazione delle produzioni di cui al precedente comma, lettere a) e b), sono valide le copie dei registri di lavorazione depositati presso i settori decentrati dall' agricoltura.
Inoltre agli oleifici sociali ed ai frantoi di cui al precedente articolo 1 che dimostrino di avere in scadenza ratei per prestiti o mutui accesi per la ristrutturazione degli impianti o per l' acquisto di nuovi macchinari, viene concesso un contributo del 30 per cento sull' ammontare dei relativi interessi per l' intero quinquennio 1986- 1990.


Art. 4

Alle aziende agricole, singole od associate, che per la gravita' dei danni subiti agli impianti debbono procedere alla ricostruzione, mediante reimpianto, degli oliveti esistenti, il contributo, previsto dall' articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37, viene elevato rispettivamente al 70 per cento ed all' 80 per cento nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della vigente disciplina nazionale e comunitaria.


Art. 5

All' articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:
<< d) le associazioni dei produttori che presentano progetti interaziendali per conto dei propri associati >>.


Art. 6

Per quanto non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 e relative modificazioni ed integrazioni.


Art. 7

Per i comuni che alla data del 28 febbraio 1987 non avranno completato gli adempimenti previsti dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, i medesimi adempimenti, ai fini della presente legge, saranno svolti dai settori decentrati dell' agricoltura espressamente incaricati con decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 8

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1986, la complessiva spesa di L. 30.000 milioni.
La predetta spesa sara' iscritta, in termini di competenza e di cassa, nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione per l' anno 1986:
capitolo n. 01271 (di nuova istituzione) << Contributi a favore di aziende agricole, singole od associate, danneggiate dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 - gennaio 1985 >> (articolo 2, lettera a) L. 10.000.000.000 capitolo n. 01272 (di nuova istituzione) << Contributi a favore di aziende agricole, singole od associate, danneggiate dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 - gennaio 1985, che hanno effettuato interventi di potatura alle branche od al ciocco >> (articolo 2, lettera b) L. 15.000.000.000 capitolo n. 01274 (di nuova istituzione) << Contributo agli oleifici sociali ed ai frantoi >> (articolo 3) L. 1.400.000.000 capitolo n. 01275 (di nuova istituzione) << Contributi a favore degli oleifici sociali ed ai frantoi sugli interessi per prestiti o mutui >> (articolo 3) L. 600.000.000 capitolo n. 01276 (di nuova istituzione) << Contributi alle aziende agricole, singole od associate, per la ricostituzione, mediante reimpianto, degli oliveti esistenti, gravemente danneggiati dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 - gennaio 1985 >> (articolo 4) L. 3.000.000.000 Alla spesa per il 1986 si fa fronte con il capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera c), del bilancio 1986, per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990 i fondi necessari saranno determinati dal bilancio preventivo della Regione Lazio

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.