Recupero e miglioramento del territorio agricolo: integrazione regionale sui finanziamenti dei programmi di infrastrutture rurali approvati dalla Comunita' Economica Europea in attuazione del regolamento comunitario n. 1760 del 25 luglio 1978.

Numero della legge: 10
Data: 1 febbraio 1984
Numero BUR: 5
Data BUR: 20/02/1984

L.R. 01 Febbraio 1984, n. 10
Recupero e miglioramento del territorio agricolo: integrazione regionale sui finanziamenti dei programmi di infrastrutture rurali approvati dalla Comunita' Economica Europea in attuazione del regolamento comunitario n. 1760 del 25 luglio 1978.

(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1984, n. 5)



Art. 1
(Finalita')

Con la presente legge la Regione Lazio finanzia, in aggiunta al contributo comunitario, i programmi di intervento nel settore delle infrastrutture rurali, ricadenti nelle zone svantaggiate, approvati dalla Comunita' Economica Europea ai sensi del regolamento CEE n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2
(Interventi)

La Regione Lazio per la realizzazione di opere di viabilita', acquedotti ed elettrificazioni rurali comprese le opere di illuminazione di strade e piazzali al servizio di borgate rurali previste nei progetti approvati dalla Comunita' Economica Europea ai sensi del regolamento CEE n. 1760 del 1978, in aggiunta al concorso del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) concede ai comuni ed alle comunita' montane contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, restando a carico dell' ente beneficiario il 10 per cento delle spesa.


Art. 3

(Procedure)

Il Consiglio regionale delibera il programma di iniziative ed il relativo impegno di spesa da sottoporre alla approvazione della Comunita' Economica Europea sulla base delle domande pervenute alla data del 31 luglio di ogni anno ed istruite dall' Assessorato regionale alla agricoltura
La Giunta regionale, dopo l' approvazione del programma di cui al comma precedente da parte degli organi comunitari, su proposta dell' Assessore regionale alla agricoltura, delibera il finanziamento dei singoli progetti.
Il contributo regionale viene erogato a ciascun ente beneficiario con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle modalita' previste dall' articolo 29 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20.
La liquidazione finale del contributo viene effettuata sulla base della documentazione giustificata necessaria per la liquidazione del contributo comunitario di cui al regolamento CEE n. 1760 del 1978.
In prima attuazione delle presente legge la data del 31 luglio 1983 viene prorogata al 31 marzo 1984.


Art. 4

Per l' attuazione di quanto previsto nella presente legge e' autorizzata la spesa di L. 8.300 milioni per l' anno 1984 e di L. 4.500 milioni per gli anni 1985 e 1986.
Viene pertanto istituito nel bilancio di previsione per l' anno 1984 il necessario capitolo di spesa cosi' denominato: << Integrazione regionale sui finanziamenti dei programmi di infrastrutture rurali approvati dalla Comunita' Economica Europea in attuazione del regolamento CEE n. 1760 del 25 luglio 1978 >>.
Alla copertura finanziaria dell' onere di L. 8.300 milioni per il 1984 si provvedera', ai sensi dell' articolo 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi accantonati nel capitolo n. 25802, elenco n. 4, lettera a), del bilancio 1983. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria si provvedera' con legge di bilancio.
Con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale si dara' corso alle necessarie variazioni di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.