L.R. 12 Marzo 1985, n. 25 |
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 25.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1985, n. 9) ARTICOLO UNICO L' articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, cosi' come risulta modificato dall' articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 25, e' sostituito dal seguente: << Sull' indennita' di cui alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, e' operata la detrazione di L. 50.000 in ogni caso di assenza dei consiglieri regionali dalle sedute del Consiglio e degli organismi consiliari, tranne l' assenza conseguente lo svolgimento di incarichi, formalmente conferiti dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e quella per infermita'. Le somme ricavate in applicazione delle disposizioni del comma precedente saranno versate in favore dei fondi di previdenza di cui all' articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 >>. Le disposizioni di cui al comma precedente verranno applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |