L.R. 16 Maggio 1996, n. 14 |
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51,CONCERNENTE: "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI.
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Art. 1 1. Alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari", sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli. Art. 2 1. Il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti all'attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che possano rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di fatto limitativi dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, e consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi". Art. 3 1. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Compiti) 1. Alla Regione spettano l'indirizzo, la programmazione ed il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, per la cui attuazione, in conformita' all'articolo 25 della legge n. 390 del 1991, la Regione adotta una delle seguenti modalita': a) istituisce aziende regionali per il diritto allo studio; b) stipula apposita convenzione con le universita'. 2. Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, dotate di personalita' giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, sono denominate A.DI.S.U. ed hanno sede amministrativa nel comune sede di universita'. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio, avuto riguardo all'ambito territoriale, individua l'azienda cui attribuire la competenza a provvedere agli interventi a favore degli studenti iscritti alle universita', agli istituti universitari, agli istituti per le industrie artistiche, con sede nella Regione e autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 1, lettera b). Tali istituzioni devono tutte intendersi comprese, ai fini della presente legge, nella dizione "universita'". Alle aziende fanno capo, altresi', gli interventi da realizzare in altre citta' della Regione, sedi di decentramento delle universita' di riferimento. 4. Le aziende conformano la propria azione ai contenuti del piano di indirizzo di cui all'articolo 29, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 5. La convenzione di cui al comma 1, lettera b), e' sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, che deve prevedere: a) la tipologia dei servizi erogabili; b) i criteri e le modalita' di partecipazione all'organizzazione ed al controllo della gestione dei servizi dei rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione delle universita' o, in carenza, degli studenti designati dagli organi statutari di rappresentanza studentesca; c) le risorse umane rispettivamente impegnate e le relative figure professionali; d) le modalita' del trasferimento delle risorse finanziarie la cui entita' e' determinata in base ai criteri del piano annuale di cui all'articolo 29; in ogni caso le risorse finanziarie trasferite non possono risultare diverse per quota pro-capite dalle risorse in favore degli studenti delle universita' di analoghe dimensioni cui si provveda attraverso le A.DI.S.U.; e) i beni mobili ed immobili resi rispettivamente disponibili; f) le modalita' e gli elementi per la valutazione e la verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati; g) le modalita' per lo scambio di informazioni; h) l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni della presente legge ed alle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31 in materia di organizzazione e di gestione degli interventi; i) la durata della convenzione stessa, comunque, non superiore ai cinque anni, con la possibilita' di rinnovo per eguale periodo; l) l'impegno da parte delle universita' contraenti ad esonerare dalle tasse di iscrizione gli studenti beneficiari delle provvidenze previste ai punti a) e b) dell'articolo 3 della presente legge e ad altre forme, da concordare in sede di stipula della convenzione, di riduzione delle tasse e dei contributi per il sostegno del diritto allo studio. 6. Le convenzioni sottoscritte ai sensi del presente articolo non sono soggette ad approvazione ne' a registrazione se non in caso d'uso. 7. In concomitanza con l'istituzione di una nuova universita', la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio, provvede, secondo quanto previsto dal comma 1, a definire la modalita' di gestione degli interventi. 8. L'A.DI.S.U. stipula accordi di collaborazione e convenzioni per iniziative comuni con le universita' di riferimento". Art. 4 1. All'articolo 4, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Criteri e modalita' di gestione dei servizi". 2. Il comma 2 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "2. Alla gestione dei servizi, si puo' provvedere anche con apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione avvalendosi di prestazioni rese da imprese, da enti, o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle universita' e composte da una percentuale non inferiore ai due terzi di studenti che, se iscritti da piu' di un anno all'universita', abbiano superato almeno un esame nell'anno accademico precedente a quello della stipula delle convenzioni. Sono fatte salve le convenzioni attualmente stipulate e non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente norma". 3. Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2. bis Per garantire il controllo degli utenti sulla qualita' dei servizi e delle attivita' di gestione degli stessi, presso ciascuna azienda e presso ciascuna universita' convenzionata e' costituita una commissione composta da cinque studenti eletti all'assemblea dei consiglieri di facolta' dell'Ateneo e dai rappresentanti degli studenti nei consigli del corso di laurea con voto limitato ad una preferenza e, per le universita' convenzionate i primi dei non eletti, sulla base di liste con almeno sette nominativi, nelle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi delle universita' stesse. L'assemblea viene convocata entro trenta giorni dal presidente dell'ADISU. La commissione viene rinnovata ogni tre anni. La commissione ha diritto di accesso ai locali destinati ai servizi di cui all'articolo 3 e formula rilievi e proposte sulla qualita' dei servizi stessi". Art. 5 1. Il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "2. Gli studenti di nazionalita' straniera fruiscono delle provvidenze secondo le modalita' stabilite dall'articolo 20 della legge n. 390 del 1991". Art. 6 1. Al comma 2 dell'articolo 6 sono soppresse le seguenti parole: "un diploma universitario o di". Art. 7 1. Il comma 2 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "2. Il servizio abitativo e' organizzato nel comune o nella provincia in cui ha sede l'universita', prioritariamente attraverso l'assegnazione di un alloggio nella disponibilita' dell'universita' o della A.DI.S.U.". 2. Dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5 bis Rientrano tra il servizio abitativo tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede, ivi comprese la rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilita' di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio, l'informazione e l'assistenza legale per i contratti di locazione o di altri ad essi assimilabili". 3. Dopo il comma 5 bis e' aggiunto il seguente: "5 ter. Puo' essere, inoltre, erogato in via subordinata un contributo monetario allo studente per l'abbattimento parziale del canone di locazione relativo all'alloggio reperito dallo stesso studente su libero mercato". Art. 8 1. Alla lettera c), comma 3, dell'articolo 8 dopo le parole "la normativa vigente" sono inserite le seguenti: "Le strutture di cui alle lettere a), b) e c) devono esssere prive di barrriere architettoniche". 2. Al comma 4 dell'articolo 8, dopo la parola: "articolo" sono aggiunte le seguenti: "29 e". Art. 9 1. Il comma 3 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "3. Il servizio di cui al comma 1, puo' essere organizzato tramite stipula di apposite convenzioni con le aziende di trasporto pubblico. Per i portatori di handicap nel caso in cui non esistano trasporti pubblici idonei allo scopo, il servizio deve essere organizzato tramite stipula di apposite convenzioni con soggetti che dispongono di mezzi omologati per il trasporto di portatori di handicap". Art. 10 1. Il comma 1 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 1". Il servizio di informazione e di orientamento e' volto a rappresentare agli studenti, ai diplomati e ai laureati le opportunita' offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari". Art. 11 1. Al comma 2 del'articolo 11, dopo le parole "a tal fine" e' inserita la seguente: "anche". Art. 12 1. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Presititi d'onore) 1. Per pubblico concorso annuale sono individuati per due diverse categorie, gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea presso l'universita' di riferimento e gli studenti laureati che intendono accedere ai corsi post-laurea e a stage di specializzazione che possono usufruire dei prestiti d'onore. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso previsto dal comma 1 gli studenti di cui all'articolo 6, comma 2". Art. 13 1. All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "sono dotati" sono aggiunte le seguenti: "o fruiscono di contributi per l'acquisto". 2. Il comma 2 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "2. Una percentuale delle risorse finanziarie disponibili e' annualmente destinata a tutti gli interventi di cui al comma 1. 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 e' aggiunto il seguente: "2 bis. Per gli studenti di cui al comma 1, portatori di handicap con invalidita' superiore al sessantasei per cento non si fa riferimento al reddito familiare ma solo al reddito personale per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge". Art. 14 1. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Presidente: nomina e funzioni) 1. Il presidente dell'A.DI.S.U. e' eletto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita l'universita' di riferimento. 2. Il presidente svolge le seguenti funzioni: a) ha la rappresentanza legale dell'A.DI.S.U.; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione fissandone l'ordine del giorno; c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento della gestione; d) adotta, nei casi di necessita' ed urgenza stabiliti dallo Statuto, provvedimenti non aventi contenuto generale di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima seduta successiva; e) convoca la commissione di cui all'articolo 4, comma 2 bis". Art. 15 1. La lettera c), comma 1, dell'articolo 17, e' sostituita dalla seguente: "c) quattro rappresentanti dell'universita' di riferimento, due designati dall'universita' e due eletti dagli studenti secondo le norme vigenti per l'elezione degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'universita' di riferimento". 2. Al comma 2: - la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque"; - dopo le parole: "per una sola volta" sono aggiunte le seguenti: "La componente studentesca si rinnova in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amminstrazione dell'universita'". Art. 16 1. Al comma 3 dell'articolo 18, dopo le parole "il voto del presidente" sono aggiunte le seguenti: "Le deliberazioni di cui all'articolo 19, comma 2 lettera a) sono approvate a maggioranza assoluta". Art. 17 1. Il comma 2 dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di amministrazione delibera: a) lo statuto dell'A.DI.S.U. e le sue modifiche; b) il bilancio di previsione e il rendiconto generale; c) i piani di attivita' annuali e pluriennali in conformita' alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione; d) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici; e) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui all'articolo 4, comma 2 bis; f) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna qualifica. La pianta organica deve fare riferimento alla determinazione organica tipo di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge e non puo' superare il limite di spesa; g) le modalita' di partecipazione ad attivita' consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni alle A.DI.S.U.; h) la nomina del direttore amministrativo; i) le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attivita' contrattuale; l) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale; m) ogni altro provvedimento previsto da norme legislative o regolamentari". Art. 18 1. Al comma 2 dell'articolo 20 dopo la parola: "consiglio di amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve avere luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento". Art. 19 1. All'articolo 21, comma 1, dopo la parola: "eletti" sono inserite le seguenti: "con voto limitato a uno". 2. La lettera c) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: "c) trasmette al Presidente dalla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'A.DI.S.U.. Il Presidente della Giunta regionale trasmette tempestivamente copia della relazione alla competente commissione consiliare". Art. 20 1. Al comma 1 dell'articolo 22 la parola "di presenza" e' sostituita dalla seguente: "di carica". 2. Al comma 2 dell'articolo 22 dopo la parola "cinquanta per cento dell'indennita'" e' aggiunta la seguente: "di carica". Art. 21 1. Al comma 2 dell'articolo 23 la parola "quadriennale" e' sostituita dalla seguente: "quinquennale". 2. Alla lettera a) del comma 5 sono soppresse le seguenti parole: ", con voto consultivo,". 3. Al comma 6, dopo le parole: "della gestione" sono inserite le seguenti: "in relazione alle direttive ed agli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione". Art. 22 1. Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole "la Giunta regionale " sono aggiunte le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali". 2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, e' sostituito dal seguente: "4. Per la copertura delle vacanze di organico, comunque determinatesi, l' A.DI.S.U. sentite le organizzazioni sindacali, esperisce prioritariamente le necessarie procedure per utilizzare personale regionale del ruolo IDISU che, conprovvedimento della Giunta regionale viene assegnato all'A.DI.S.U. stessa". 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, e' aggiunto il seguente: "4 BIS. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilita' del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonche' del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilita' ove il trasferimento interessi una destinazione in ambito provinciale.". Art. 23 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 e' sostituita dalla seguente: "b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal piano triennale e annuale di cui agli articoli 28 e 29.". Art. 24 1. Al comma 1 dell'articolo 27 dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera: "g) professori universitari che ricoprono i seguenti incarichi istituzionali all'interno delle universita': rettore, prorettore, preside di facolta', membri del consiglio di amministrazione, direttori di dipartimento.". Art. 25 1. Al comma 1 dell'articolo 28, dopo le parole: "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", sentite le parti sociali rappresentative del mondo produttivo e la conferenza di coordinamento regionale,". Art. 26 1. All'articolo 29, comma 1, la parola "sentita" e' sostituita dalle parole: "sentite le parti sociali rappresentative del mondo produttivo, la conferenza di coordinamento regionale e". 2. Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il piano annuale definisce criteri e modalita' dirette ad assicurare pari condizioni di fruibilita' degli interventi per gli studenti delle diverse realta' universitarie e per favorire il decentramento e, in particolare, precisa: a) le tipologie, le priorita' ed i livelli degli interventi; b) i criteri di riparto dei finanziamenti per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari; c) l'ammontare annuo e i criteri per la determinazione del numero delle borse di studio, per la loro ripartizione tra universita', facolta' e anni di corso; d) la quota dei fondi regionali disponibile da devolvere a copertura delle operazioni relative ai prestiti d'onore, che sara' integrata dalle disponibilita' a tale titolo concesse dal Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica; e) i criteri relativi ai bandi di concorso per l'assengazione di borse di studio, servizi abitativi e prestiti d'onore, in conformita' ai criteri e alle modalita' di cui all'articolo 4 della legge n. 390 del 1991; f) i criteri e le modalita' per la partecipazione degli studenti al costo dei servizi, anche con tariffe differenziate; g) i criteri di riparto dei finanziamenti per la copertura delle spese correnti, diretti ad assicurare un trattamento omogeneo in rapporto alla popolazione studentesca, che devono tenere conto anche dei dati relativi al volume dei servizi attivati, alle spese di gestione e alla popolazione studentesca di riferimento, nonche' della dimensione e della localizzazione dell'universita'; h) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe del servizio di ristorazione di cui all'articolo 8; i) i criteri e le modalita' per consentire la frequenza a particolari categorie di studenti quali portatori di handicap; l) i criteri e le modalita' per agevolare la frequenza delle ragazze madri anche attraverso convenzioni con idonee strutture.". 3. Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3. bis La Giunta regionale assegna alle aziende ed alle universita' convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo i criteri e i parametri contenuti nel piano di indirizzo pluriennale e annuale". Art. 27 1. All'articolo 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che provvede entro venti giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'A.DI.S.U. riguardanti lo statuto organizzativo". 2. Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le deliberazioni riguardanti l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale nonche' i regolamenti, aventi ad oggetto la fruizione dei servizi e dei benefici, sono immediatamente esecutive e vengono inviate entro tre giorni alla Giunta regionale, che puo' annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.". 3. Alla lettera a) del comma 3 dopo la parola: "previsione" sono aggiunte le seguenti: "con allegato il piano di attivita' annuale e i risultati finali del controllo di gestione;". Art. 28 1. Il comma 2 dell'articolo 31 e' soppresso. Art. 29 1. Al comma 1 dell'articolo 32 dopo le parole "con le universita'" sono aggiunte le seguenti: "tramite le aziende UU.SS.LL. di competenza territoriale.". Art. 30 1. L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Conferenza di coordinamento regionale) "1. Al fine di valutare lo stato del diritto agli studi universitari e per coordinare, ai sensi dell'articolo 10 della legge n.390 del 1991, gli interventi della Regione e dell'universita', e' istituita una conferenza di coordinamento tra le componenti istituzionali che interagiscono nel sistema universitario. 2. La conferenza di coordinamento regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio, e' costituita dai seguenti membri: a) assessore regionale competente in materia di diritto allo studio, o suo delegato, in funzione di presidente; b) presidenti delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario; c) un rappresentante designato da ciascun comune sede di universita'; d) uno studente universitario per ciascuna azienda eletto, con il sistema del voto limitato ad uno, dai rappresentati degli studenti in seno ai consigli di amministrazione delle aziende nel corso di regolare assemblea appositamente convocata dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio; e) uno studente universitario per ciascuna universita' convenzionata eletto, con il metodo del voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione delle universita' stesse o, in carenza, dagli organi statutari di rappresentanza studentesca, nel corso di regolare assemblea appositamente convocata dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio; f) rettori delle universita' o loro delegati; g) un rappresentante di ciascuna universita' designato dal rispettivo consiglio di amministrazione. 3. L'assemblea degli studenti e' validamente costituita quando sia presente almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Risultano eletti gli studenti che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parita' di voti risulta eletto lo studente con piu' anzianita' di iscrizione all'universita'. 4. I decreto di nomina puo' essere adottato quando siano state acquisite le designazioni di almeno due terzi dei componenti. La conferenza di coordinamento dura in carica cinque anni. Le sedute della conferenza sono valide quando siano presenti almeno la meta' dei componenti assegnati oltre al presidente. 5. La componente studentesca si rinnova in concomitanza con il rinnovo dei consigli di amministrazione delle universita'. 6. La conferenza puo' essere indetta anche su richiesta motivata del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per questioni locali, dal rettore di ciascuna universita'. 7. La conferenza esprime pareri obbligatori sui piani annuali e pluriennali, formula ipotesi sulle proposte di sviluppo universitario nel Lazio, sulla qualita' dei servizi, sui contenuti delle convenzioni tese a promuovere collaborazione e coordinamento tra Regione ed universita'. A tal fine, nell'ambito della conferenza, possono essere previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realta' territoriali. 8. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del settore diritto allo studio". Art. 31 1. Il comma 2 dell'articolo 34 e' sostituito dal seguente: "2. L'ammontare della tassa e' di lire duecentomila. Tale ammontare e' soggetto a revisione con cadenza triennale sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT - Istituto centrale di statistica - con delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio.". Art. 32 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 sono aggiunti i seguenti: "2 bis. Le quote di tasse a carico degli studenti riscosse nell'anno, con cadenza trimestrale, sono trasferite all'azienda correlata con l'universita' da cui originano o direttamente all'universita' convenzionata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, nella misura non inferiore all'ottanta per cento. Il restante venti per cento viene trasferito secondo i criteri previsti dal piano annuale". 2 ter. Le somme di cui al presente articolo sono finalizzate per i servizi a concorso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal piano annuale e pluriennale e dalle norme vigenti in materia". Art. 33 1. Al comma 2, dopo le parole: "n. 390 del 1991" sono aggiunte le seguenti: "e dai finanziamenti propri della Regione". 2. Al comma 3, le parole: "(articolo 2, comma 2, lettera a)" sono sostituite con le seguenti: "(articolo 2, comma 1, lettera b)". 3. Al comma 5, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6". 4. Il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per ciascuna azienda, e' istituito il corrispondente capitolo denominato "Finanziamento A.DI.S.U. (articolo 25, comma 1, lettera b)" con finanziamento disposto dalla legge di bilancio sulla base del piano annuale di cui all'articolo 29.". Art. 34 1. Il comma 2 dell'articolo 40 e' sostituito dal seguente: "2. Le aziende e le universita' convenzionate inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'amministrazione finanziaria, cosi' come previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 390 del 1991.". Art. 35 1. L'articolo 41 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 41 (Prima applicazione) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, limitatamente agli IDISU istituiti ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n.14, sulla base delle determinazioni delle corrispondenti universita' in ordine alla stipula della convenzione e tenuto anche conto dei risultati di gestione dei singoli enti, effettua la scelta della modalita' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2. Fino all'adozione del predetto provvedimento: a) gli IDISU ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n.14, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano, secondo i rispettivi ambiti di competenze, a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari, ivi compresi gli interventi da realizzarsi in altra citta' della regione sede di decentramento universitario, secondo le norme dettate dalla presente legge. Per il medesimo periodo, gli IDISU sono altresi' autorizzati a protrarre i rapporti convenzionali in atto con gli enti gestori di attivita' culturali; b) le opere universitarie costituite presso la LUISS - Libera universita' internazionale studi sociali - e la LUMSA - Libera universita' Maria SS. Assunta - continuano a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari secondo le norme dettate dalla presente legge. 2. l'A.DI.S.U., istituita dalla presente legge, ove si abbia coincidenza nell'universita' di riferimento con il preesistente organismo previsto dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi del predetto organismo i cui organi restano in carica fino alla nomina dei nuovi a norma dell'articolo 17. 3. Alle esigenze di personale di cui all'articolo 24 si fa fronte prioritariamente con il personale del ruolo regionale IDISU. 4. Nell'assegnazione di personale all'A.DI.S.U. si tiene conto dello specifico profilo professionale di ciascun dipendente onde consentire l'idonea collocazione dei criteri vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in materia di trasferimento. 5. Il personale di ruolo dell'IDISU, eventualmente in soprannumero rispetto alle esigenze delle aziende e' riassorbibile alla data di attuazione delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 29 del 1993. 6. Qualora venga a determinarsi comunque un esubero di personale rispetto alle piante organiche delle aziende definite ai sensi dell'articolo 19, il personale gia' in servizio di ruolo presso l'IDISU viene posto in mobilita' ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 24 privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso comparto, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 29 del 1993. 7. Per le finalita' di cui all'articolo 31, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio e di concerto con l'assessore regionale competente in materia di informatica, con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalita' di utilizzo delle risorse informatiche facenti capo al CED (Centro elaborazione dati) dell'IDISU "La Sapienza" ed ISEF di Roma, costituito ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, nonche' le figure professionali e le relative unita' di personale". Art. 36 1. Il comma 6 dell'articolo 42 e' sostituito dal seguente: "6. Alla liquidazione delle opere universitarie costituite presso la libera universita' internazionale studi sociali (LUISS) e la libera universita' Maria SS. Assunta (LUMSA) provvede, secondo le modalita' di cui al presente articolo, un commissario nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio.". Art. 37 1. La tabella "A" della legge regionale n. 51 del 1994 e' sostituita dalla tabella "A" allegata alla presente legge. Art. 38 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Dotazione organica tipo ------------------------------------------------------------------------------------------------ L I V EL L I ADISU presso universita' con numero iscritti: Totale ------------------------------------------------------------------------------------------------ dirig VIII VII VI V IV III II I ------------------------------------------------------------------------------------------------ -inferiore a 50.000 1 2 1 3 3 3 - 2 - 15 -superiore a 50.000 5 15 5 70 55 70 - 10 - 230 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |