L.R. 10 Gennaio 1996, n. 5 |
Modifica della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, concernente la disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
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Art. 1 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, e' sostituita dalla seguente: "a) i rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nell'ambito del territorio regionale non possono essere smaltiti in altre regioni, ne' i titolari degli impianti di smaltimento di detti rifiuti possono ricevere rifiuti provenienti da altre regioni". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |