Modifica alla legge regionale n. 34 del 23 agosto 1973. Delega agli enti locali per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali nonche' del tempo libero a favore dei minori.

Numero della legge: 41
Data: 23 agosto 1976
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1976

L.R. 23 Agosto 1976, n. 41
Modifica alla legge regionale n. 34 del 23 agosto 1973. Delega agli enti locali per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali nonche' del tempo libero a favore dei minori.



Art. 1

A decorrere dall' anno finanziario 1976 la spesa annua di cui al primo comma dell' art. 9 della legge regionale 23 agosto 1973, n. 34, e' commisurata al due per cento della entrata relativa al fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


Art. 2

In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1 lo stanziamento del cap. 14.15.34 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1976 e' aumentato da L. 870.000.000 a L. 1.270.000.000.
Alla maggiore spesa di L. 400.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17.27.53 del medesimo stato di previsione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 23 agosto 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 agosto 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.