L.R. 01 Giugno 1982, n. 23 |
Disciplina della professione di maestro di sci e dell' eserciziodelle scuole di sci nel Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 17 giugno 1982, n. 17) Art. 1 (Finalita') Le norme della presente legge disciplinano la regolamentazione e l' organizzazione dell' attivita' professionistica dell' insegnamento dello sci e dell' esercizio delle scuole di sci nel Lazio. Art. 2 (Maestri di sci) Sono maestri di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e di fondo, coloro che, per svolgere a titolo professionale attivita' di insegnamento dello sci, possiedono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge ed ottengono la licenza richiesta a tal fine. Art. 3 (Rilascio della licenza) Per esercitare l' attivita' di maestro di sci nel Lazio, fatto salvo quanto successivamente disposto per i maestri di altre Regioni o Stati, occorre essere in possesso di licenza rilasciata dal comune di residenza a norma dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell' articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni per ottenere la licenza si richiede: 1) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea; 2) l' iscrizione nell' elenco regionale degli abilitati all' insegnamento dello sci, di cui al successivo articolo 5; 3) l' idoneita' psico - fisica all' insegnamento di cui all' articolo 1, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1979, n. 28 certificata in data non anteriore a tre mesi; 4) il possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957, della licenza elementare; 5) avere raggiunto la maggiore eta'. La licenza di maestro di sci viene rinnovata annualmente: alla scadenza di ogni triennio la licenza e' rinnovata previa presentazione di certificato medico di cui al punto 3) del precedente comma e dell' attestazione di frequenza ad un corso di aggiornamento di cui al successivo articolo 10. I maestri abilitati all' insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa. Art. 4 (Revoca della licenza di maestro di sci9 La licenza di cui all' articolo 3 e' revocata in ogni tempo dal comune, allorche' l' interessato perda i requisiti di cui al punto 3) del precedente articolo 3 o riporti condanne e sia sottoposto alle misure di cui al primo comma dell' articolo 11 ed al secondo comma dell' articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni. La licenza e' revocata inoltre: 1) nel caso si incorra per tre volte nell' arco di un biennio nelle sanzioni di cui all' articolo 17 della presente legge; 2) nel caso di reiterato inadempimento degli obblighi di deontologia professionale come il rispettare o far rispettare scrupolosamente i regolamenti d' uso degli impianti, collaborare, in caso di necessita' e quando richiesto, alle operazioni di soccorso sulle piste e sugli impianti di risalita e prestare soccorso sulle piste a chiunque si trovi in stato di necessita', ferma restando l' esigenza di salvaguardia della sicurezza degli allievi. Art. 5 (Elenco regionale degli abilitati all' insegnamento dello sci ) Coloro i quali abbiano superato gli esami teorico - didattico - pratici di cui all' articolo 6 della presente legge, sono iscritti, su domanda da presentare all' assessorato regionale competente in materia di sport, nell' elenco regionale degli abilitati all' insegnamento dello sci, che viene approvato e aggiornato con decreto del Presidente della Regione. L' elenco regionale degli abilitati e' tenuto e aggiornato a cura dell' assessorato regionale competente in materia di sport. La revoca della licenza di maestro di sci comporta la cancellazione dall'elenco regionale. Art. 6 (Corsi di esami) La Regione Lazio organizza ed attua ogni anno, direttamente od in accordo con altre Regioni, corsi con relativi esami, per l' accertamento dell' idoneita' all' insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo e corsi per l' aggiornamento dei maestri e per la formazione di istruttori, i quali tutti possono essere realizzati in accordo con altre Regioni. La Regione si riserva la facolta' di aderire, ove ne valuti l' opportunita' e previ accordi, a corsi di abilitazione, aggiornamento e formazione di istruttori organizzati da altre Regioni. Gli esami di cui al primo comma consistono nelle prove tecnico - pratica, didattica e teorica, e sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta regionale e composta da: a) un funzionario dell' assessorato regionale competente in materia di sport con funzioni di presidente ed un funzionario dell' assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale; b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti in base ad elenchi nominativi inviati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale; c) tre esperti, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti fra gli iscritti allo elenco regionale dei maestri di sci, con priorita' per gli istruttori di maestri di sci residenti nel Lazio; d) un istruttore o maestro di sci specializzato in discipline alpine designato dall' organo regionale della FISI - Federazione italiana sport invernali; e) un rappresentante degli enti di promozione sportiva, a livello regionale, indicato dagli stessi; f) due esperti, di cui uno in topografia e sicurezza alpina e uno in scienze giuridiche; g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale; h) un medico esperto in medicina dello sport ed in possesso di apposito attestato di cui all' articolo 8 della legge 28 ottobre 1971, n. 1099. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell' assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale. Con gli stessi criteri sono rispettivamente nominati altrettanti membri supplenti. Nel caso di mancata designazione, e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente in materia di sport, nomina d' ufficio i componenti mancanti. La commissione dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti, la commissione puo' essere parzialmente reintegrata limitatamente al periodo di durata in carica della commissione stessa. Art. 7 (Sottocommissioni tecniche) Limitatamente all' espletamento della prova tecnico - pratica e didattica, la commissione e' articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l' altra per il fondo. La sottocommissione per le discipline alpine e' composta: 1) da un funzionario di cui alla lettera a) del precedente articolo 6, che la presiede, o da un suo delegato scelto tra i membri della sottocommissione medesima; 2) dai due componenti specializzati in discipline alpine previsti alla lettera b) del precedente articolo 6; 3) dai due componenti esperti nelle discipline alpine di cui alla lettera c) del precedente articolo 6; 4) dal componente di cui alla lettera d) del precedente articolo 6. La sottocommissione per il fondo e' composta: 1) da un funzionario di cui alla lettera a) del precedente articolo 6, che la presiede, o da un suo delegato, scelto tra i membri della sottocommissione medesima; 2) dal componente specializzato nel fondo previsto alla lettera b) del precedente articolo 6; 3) dal componente esperto nel fondo previsto alla lettera c) del precedente articolo 6. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono svolte dal segretario della commissione di cui al precedente articolo 6. In caso di assenza od impedimento i componenti delle sottocommissioni di cui al presente articolo sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti previsti dal precedente articolo 6. Art. 8 (Programma di esame) La commissione determina: a) il programma del corso nonche' della prova tecnico - pratica, didattica e teorica che deve essere definito in conformita' di quanto stabilito dall' articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, tenendo anche conto dei piu' aggiornati criteri metodologici di insegnamento della FISI - Federazione italiana sport invernali; b) i criteri di valutazione delle singole prove per l' accertamento della capacita' tecnica nelle diverse discipline. Il programma ed i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio almeno un mese prima dell' inizio dei corsi previa approvazione da parte della Giunta regionale. Nell' esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per i rischi da responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la commissione e le sottocommissioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalita' e massimali. Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di missione, i membri estranei all' amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione. Art. 9 (Ammissione ai corsi e agli esami di abilitazione ) Per essere ammessi ai corsi ed ai conseguenti esami di abilitazione di cui al precedente articolo 6, occorre presentare domanda alla Regione, assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale, attestando il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, punti 1), 3), 4) e 5). L' ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non puo', nell' ambito di uno stesso ciclo di esami, essere ripetuta. Se positiva, la prova non deve essere ripetuta nel caso il candidato non superi i successivi esami di idoneita'. La prova dimostrativa di cui al precedente comma e' tenuta davanti alla competente sottocommissione. Gli esami di idoneita' per ogni singola disciplina consistono nelle prove tecnico - pratica, didattica e teorica. Il mancato superamento della prova tecnico - pratica, di quella didattica o della teorica, comporta la sola ripetizione di tali singole prove, purche' effettuata nella sessione immediatamente successiva. L' ammissione agli esami e' subordinata alla frequenza di un minimo dell' 80 per cento delle ore di durata prevista per il corso. Art. 10 (Corsi di aggiornamento) Al fine del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina debbono frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione ai sensi dell' articolo 6. Nel caso di impossibilita' di frequenza ai corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci puo' frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell' impedimento. In tale ipotesi la licenza e' rinnovata fino allo espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell' impedimento ed in ogni caso per un periodo massimo di tre anni. Art. 11 (Istruttori) Il titolo di istruttore dei maestri di sci rispettivamente nelle discipline alpine e nel fondo si consegue attraverso esami teorico - pratici da sostenere davanti alla commissione di cui al precedente articolo 6, previa frequenza di apposito corso di perfezionamento. Per l' ammissione ai corsi i candidati devono essere iscritti nell' elenco regionale dei maestri di sci da almeno tre anni. Nella prima applicazione della normativa dettata dal presente articolo, si prescinde dall' anzianita' di iscrizione prevista al precedente comma. Art. 12 (Organizzazione dei corsi) La Regione, in conformita' agli indirizzi programmatici stabiliti per settore e con le procedure previste dal proprio ordinamento sulla formazione professionale e dalla presente legge, include nel programma pluriennale e nei piani annuali di attuazione un piano di formazione professionale nella disciplina dello sci. L' organizzazione e la gestione dei corsi puo' essere affidata dalla Giunta regionale alle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, alla FISI - Federazione italiana sport invernali, ad associazioni ed enti qualificati e ad enti locali e periferici del turismo mediante la stipula di apposite convenzioni. L' insegnamento tecnico - pratico nei corsi di formazione e aggiornamento verra' impartito dagli istruttori di cui all' articolo 11. La Giunta regionale determina l' eventuale quota parte di spesa che assume a proprio carico per l' organizzazione dei corsi e la quota a carico dei partecipanti. Art. 13 (Attivita' professionale) Tutti i maestri di sci delle discipline alpine e del fondo, regolarmente abilitati ad esercitare la professione secondo le norme della presente legge, sono tenuti ad indossare il distintivo regionale con la scritta: << maestro di sci >>. I maestri di sci di discipline alpine o di fondo che organizzino la propria attivita' costituendosi in << scuole di sci >> ai sensi del successivo articolo 16, sono tenuti ad indossare sulla divisa l' apposito distintivo con la denominazione della localita' di cui al punto n. 3 del successivo articolo 16. Entrambi i distintivi non possono essere utilizzati da persone non abilitate all' esercizio della professione secondo le norme della presente legge. Ai maestri e' consentito svolgere attivita' professionale anche al di fuori delle suddette scuole; in tal caso non possono organizzare congiuntamente con altri maestri l' offerta delle proprie prestazioni professionali ne' comunque avvalersi della collaborazione, anche saltuaria, di altri maestri. I maestri che svolgono la loro attivita' al di fuori delle scuole devono comunicare all' assessorato regionale competente in materia di sport la zona in cui intendono esercitare la loro professione. Art. 14 (Tariffe) Le tariffe minime e massime da applicarsi per l' insegnamento dello sci nel Lazio vengono fissate annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su proposta del comitato di coordinamento della consulta regionale dello sport di cui alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, limitatamente a tale scopo integrata come segue: a) un nominativo designato da ognuna delle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, fino ad un massimo complessivo di tre; b) un rappresentante per ognuna delle aziende di soggiorno e turismo nel cui ambito siano compresi impianti sciistici idonei all' insegnamento delle discipline alpine o del fondo. Saranno previste tariffe diverse per le lezioni individuali o a gruppi di non piu' di quattro allievi e per le lezioni collettive per gruppi di non piu' di dodici allievi. Tariffe preferenziali potranno essere praticate per particolari combinazioni quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, per le scuole e le associazioni sportive e programmi regionali di promozione sportiva e turistica. Art. 15 (Maestri di sci di altre Regioni e Stati ) Per esercitare la professione nel Lazio, coloro che sono in possesso di licenza per l' insegnamento dello sci rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore o che, provenendo da uno Stato della Comunita' economica europea, sono in esso regolarmente autorizzati all' esercizio della professione di maestro di sci, devono comunicare annualmente, almeno quindici giorni prima dell' inizio dell' attivita' e documentando il possesso del titolo professionale, al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attivita', nonche' i periodi di esercizio della attivita' stessa. I maestri di sci provenienti da Stati non componenti la Comunita' economica europea, regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza e che prestino la propria opera professionale in localita' site nel territorio della Regione Lazio, essendo in possesso di eventuali altri requisiti previsti dalla normativa statale vigente, devono munirsi di nulla - osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla - osta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell' inizio dell' attivita' e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attivita' verra' esercitata, nonche' i periodi di esercizio della medesima. I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l' esercizio della professione da parte dei maestri stranieri e' limitato all' ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti. L' esercizio saltuario della professione da parte dei maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre Regioni italiane o dall' estero, non e' soggetto alle norme di cui alla presente legge. Art. 16 (Scuole di sci) Sono scuole di sci le unita' organizzative cui fanno capo piu' maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attivita' professionale e che siano iscritte presso l' apposito elenco regionale. E' istituito presso l' assessorato competente in materia di sport della Regione l' elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritte solo quelle aventi le seguenti caratteristiche: 1) siano composte da almeno tre maestri di sci, compreso il direttore con funzioni di coordinatore e responsabile del corpo insegnante sotto l' aspetto tecnico e didattico; 2) dispongano di una sede adeguata e siano in grado di funzionare senza soluzione di continuita' per tutto il periodo stagionale; 3) dispongano di una divisa ufficiale per l' esercizio della professione; 4) abbiano sede in localita' idonea all' esercizio dell' attivita' sciistica; 5) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l' insegnamento dello sci nonche' quella della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline; 6) dimostrino di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell' insegnamento; 7) assumano l' impegno a: a) prestare la propria opera, in operazioni straordinarie di soccorso; b) non porre preclusioni alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre Regioni; c) collaborare con gli enti locali e turistici per le iniziative intese ad incrementare l' afflusso turistico e la valorizzazione dei beni ambientali montani; d) collaborare con le competenti autorita' scolastiche ed i consigli di circolo e di istituto e con l' associazionismo sportivo e gli enti locali per favorire la piu' ampia diffusione dello sci; 8) abbiano un regolamento, deliberato dall' assemblea dei maestri che ne fanno parte, il quale determini: a) che l' organizzazione della scuola si ispiri a criteri di democraticita' e partecipazione effettiva di tutti i componenti; b) che l' organizzazione dell' attivita' della scuola sia conforme alle norme della presente legge; c) che i proventi della scuola siano ripartiti esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro effettive prestazioni. Ai fini dell' iscrizione all' elenco deve essere presentata domanda, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, alla Regione per il tramite del comune competente per territorio. Il comune trasmette la domanda alla Regione, assessorato regionale competente in materia di sport, esprimendo, con deliberazione consiliare, il proprio motivato parere, con particolare riguardo alla eventuale costituzione di piu' scuole nella medesima localita'. Il comune verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno; entro il 1° novembre di ogni anno il Presidente della Regione, con proprio decreto adottato su proposta dell' assessore regionale competente in materia di sport, approva le eventuali variazioni e rende pubblico l' elenco delle scuole di sci del Lazio. La denominazione << scuola di sci >> puo' essere usata unicamente dagli organismi iscritti nell' elenco regionale. Art. 17 (Sanzioni) Fatta salva l' attivita' svolta in favore dei propri beneficiari e soci da enti e organismi operanti senza fini di lucro e per finalita' statutarie di rilevanza sociale, e ferma restando l' applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti nell' ambito del territorio della Regione l' attivita' di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza rilasciata ai sensi della presente legge, e chiunque utilizzi senza tale licenza i distintivi di cui al primo comma del precedente articolo 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente a venticinque volte la tariffa massima per le lezioni individuali vigente ai sensi del precedente articolo 14; in caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. La mancata comunicazione di cui al primo comma dell' articolo 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente ad otto volte la tariffa massima per le lezioni individuali vigente ai sensi del precedente articolo 14. La violazione di quanto previsto al secondo comma dell' articolo 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente a quaranta volte la tariffa massima per le lezioni individuali vigente ai sensi del precedente articolo 14. Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell' articolo 14 della presente legge si commina la sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente a venticinque volte l' importo massimo della tariffa stessa. Nel caso di recidiva puo' essere rifiutato il rinnovo della licenza all' esercizio della professione di maestro di sci. L' uso della denominazione << scuola di sci >> da parte di non iscritti nell' elenco regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma corrispondente a trentacinque volte la tariffa massima per lezioni individuali vigente ai sensi del precedente articolo 14 a carico di ciascun maestro che ne faccia parte e di ottanta volte per chi la organizzi o conduca. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. L' importo delle sanzioni di cui al presente articolo, con esclusione dei casi di recidiva, puo' essere ridotto di non piu' del 20 per cento qualora l' infrazione non risulti particolarmente grave o volontaria ed in caso di conciliazione immediata. I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai comuni nel cui territorio sono commesse le infrazioni per essere destinate a programmi di intervento nel campo dello sport secondo le finalita' della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51. Art. 18 (Vigilanza) Fatti salvi gli interventi di competenza degli organi di sicurezza pubblica nell' ambito dei compiti istituzionali attribuiti con leggi dello Stato, sono incaricati della vigilanza sull' attivita' dei maestri di sci e delle scuole di sci i comuni sul cui territorio e' svolta l' attivita' stessa. La Regione si riserva la facolta' di verificare l' osservanza delle norme della presente legge per il tramite di funzionari del competente assessorato espressamente designati. Nell' esercizio delle loro funzioni gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso e permesso di circolazione negli impianti di sci e nelle sedi delle scuole di sci. Art. 19 (Norme transitorie) Nella prima applicazione della presente legge, i maestri di sci residenti nel Lazio che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell' articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, rilasciata nel Lazio dalle competenti autorita', conseguono di diritto l' iscrizione nell' elenco regionale degli abilitati all' insegnamento dello sci di cui al precedente articolo 5 e la licenza di cui al precedente articolo 3 purche' presentino domanda, rispettivamente alla Regione e al comune, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge. Coloro che sono in possesso di certificato di idoneita' all' insegnamento dello sci rilasciato dalla FISI - Federazione italiana sport invernali, ai sensi dell' articolo 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, fino all' entrata in vigore della presente legge, sono ammessi direttamente alla prova di esame teorico per ogni singola disciplina di cui al precedente articolo 6; la prova puo' essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo quarto comma. Gli istruttori militari di sci qualificati in data antecedente all' entrata in vigore della presente legge sono ammessi, a domanda, direttamente alla prova di esame tecnico - pratico - teorico di cui al precedente articolo 6; la prova puo' essere sostenuta anche in occasione della sessione straordinaria di esame prevista al successivo comma. Coloro che, risiedendo nel Lazio da data antecedente al 31 dicembre 1980, abbiano alla stessa data frequentato con esito favorevole corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla frequenza di un apposito corso di aggiornamento tecnico - pratico - teorico da effettuarsi entro il 1982 con il quale si acquisisce l' abilitazione ed il diritto all' iscrizione all' elenco regionale dei maestri. Tale corso avra' la durata di trentacinque giorni e sara' diviso in due parti; saranno esonerati dal frequentare la seconda parte dello stesso coloro che, dopo i primi venti giorni di corso, supereranno un esame teorico sulla didattica dello sci davanti ad una commissione a tal fine costituita dalla Regione che determina e rende noto agli aspiranti partecipanti il programma del corso e delle prove. Coloro che, per causa di forza maggiore o per mancata richiesta non possono partecipare al corso abilitante previsto al precedente comma, devono, in sostituzione, frequentare un successivo corso di formazione per aspiranti maestri. L' insegnamento teorico - pratico nei corsi viene impartito dagli istruttori di cui al successivo comma. In sede di prima applicazione della presente legge, e qualora la Regione non intenda avvalersi della facolta' di cui al secondo comma dell' articolo 6, gli esperti di cui alla lettera c) dell' articolo 6, vengono scelti in base ad un elenco di nominativi fornito dall' organo regionale della FISI - Federazione italiana sport invernali, in cui siano indicati, fra gli altri, tutti gli istruttori per maestri di sci residenti nel Lazio. Art. 20 (Disposizioni finanziarie) Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo n. 06730: << Spese per attivita' di formazione professionale di operatori sportivi >> del bilancio di previsione 1982. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi, si provvedera' con legge di bilancio. Art. 21 (Entrata in vigore) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |