L.R. 03 Marzo 1982, n. 11 |
Modifica dell' art. 5 della legge regionale 17 novembre1979, n. 87.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1982, n. 9) Art. 1 Il terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87 e' sostituito dal seguente: << I lavori debbono comunque avere inizio entro il 30 giugno 1982 pena la revoca del contributo >>. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |