L.R. 18 Febbraio 1989, n. 13 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre1987, n. 56: " Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo ".
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(Pubblicato nel B.U. 10 marzo 1989, n. 7) Art. 1 I commi 5, 6 e 7 dell' articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, sono modificati come appresso: " 5. Al riconoscimento di idoneita' di cui al comma quattro del presente articolo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione sentito il parere della Commissione consiliare permanente agricoltura. 6. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneita' deve essere corredata da una copia dell' atto costitutivo e dello statuto redatto a norma degli articoli 14 e 16 del codice civile. Deve inoltre essere allegata alla domanda idonea documentazione concernente i beni patrimoniali, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l' ente dispone, nonche' la relazione sull' attivita' svolta e che si propone di svolgere per il conseguimento dello scopo indicato nell' atto costitutivo, l' elenco dei soci comprensivo delle schede di adesione e deve specificare l' organizzazione professionale alla quale l' ente fa capo. 7. Gli enti riconosciuti idonei a norma del presente articolo possono presentare progetti di attivita', redatti in conformita' alle direttive regionali, ai fini dell' inserimento nel piano di cui al precedente articolo 2. ". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |