Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1977,n. 24, sulla disciplina urbanistico - edilizia nei comuni sprovvistidi piano regolatore generale o di programma di fabbricazioneapprovati, per la ricostruzione dei fabbricatirelativi al risarcimento danni di guerra di cui alla legge25 giugno 1949, n. 409 e successive, prorogate da ultimocon la legge 28 ottobre 1981, n. 611.

Numero della legge: 14
Data: 16 marzo 1982
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1982

L.R. 16 Marzo 1982, n. 14
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1977,n. 24, sulla disciplina urbanistico - edilizia nei comuni sprovvistidi piano regolatore generale o di programma di fabbricazioneapprovati, per la ricostruzione dei fabbricatirelativi al risarcimento danni di guerra di cui alla legge25 giugno 1949, n. 409 e successive, prorogate da ultimocon la legge 28 ottobre 1981, n. 611.

(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1982, n. 9)


Art. 1

I limiti di edificabilita' stabiliti nella legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e nell' articolo 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ferma ogni altra normativa urbanistica ed edilizia, possono essere derogati quando si tratti di effettuare la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici ed ammessi a contributo dello Stato ai sensi delle leggi statali vigenti.
Nei casi di deroga, di cui al precedente comma, si applicano le norme urbanistiche vigenti nella zona alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, con il limite che non possa comunque superarsi l' indice fondiario di tre metri cubi per metro quadrato e che la costruzione non ecceda di oltre il 5 per cento il volume ammesso a contributo.


Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.