L.R. 08 Gennaio 1986, n. 6 |
Modifica della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: "Determinazione delle indennita' e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio".
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(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1986, n. 2) ARTICOLO UNICO I punti a) e b) dell' articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, sono cosi' modificati: << a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un' indennita' pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo a chilometro in caso di spostamento con autovettura propria oltre il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali; b) una diaria per ogni giornata di L. 50.000 aumentata a L. 90.000 per i viaggi all' estero e ridotta di un terzo o di due terzi in caso di alloggio o vitto ed alloggio forniti gratuitamente dall' Amministrazione o da qualsiasi ente pubblico, ovvero il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate con la maggiorazione del 10 per cento per quelle non documentabili; essa maggiorazione e' elevata del 20 per cento per i viaggi all' estero >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |