DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DITRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Numero della legge: 3
Data: 26 febbraio 1997
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1997

L.R. 26 Febbraio 1997, n. 3
DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO REGIONALE TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DITRASPORTO PUBBLICO LOCALE.




Art. 1

1. Fino all'attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'entrata in vigore del regime dei contratti di servizio da essa previsti, la quota del Fondo regionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private operanti nel settore dei pubblici servizi di trasporto locale, da corrispondere ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, e' destinata, sino al limite del 90 per cento dell'intera disponibilita', alla copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche esercitanti il trasporto intercomunale nell'ambito del territorio regionale e quello urbano del Comune di Roma.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.