L.R. 28 Dicembre 1971, n. 1 |
Istituzione tributi propri della Regione Lazio.
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Titolo I TRIBUTI PROPRI Capo I GENERALITA' Art. 1 (Istituzione) Sono istituiti nella Regione Lazio, ai sensi dell' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi: a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; b) tasse sulle concessioni regionali; c) tassa di circolazione; d) tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art. 2 (Decorrenza) I tributi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo sono istituiti con decorrenza dal 10 gennaio 1972. Le tasse sulle concessioni regionali sono istituite, per i singoli atti e provvedimenti che vi sono soggetti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata all' art. 117 della Costituzione. Titolo I TRIBUTI PROPRI Capo II IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE Art. 3 (Oggetto) L' imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l' occupazione e l' uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Art. 4 (Aliquota) L' ammontare dell' imposta e' determinato nella misura del 10 per cento del canone di concessione. Art. 5 (Accertamento, liquidazione e riscossione) L' imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso. Titolo I TRIBUTI PROPRI Capo III TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI Art. 6 (Oggetto) Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell' esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con DPR 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. L' atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata gia' pagata la tassa di concessione regionale, non e' soggetto all' analoga tassa stabilita dalla Regione Lazio anche se l' atto medesimo spieghi i suoi effetti nel suo territorio. Art. 7 (Aliquota) Nella prima applicazione delle tasse l' ammontare e' determinato in misura pari al 100 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Art. 8 (Accertamento, liquidazione e riscossione) All' accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa sulle concessioni governative. Titolo I TRIBUTI PROPRI Capo IV TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE Art. 9 (Oggetto) La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella regione. Art. 10 (Soggetto passivo) La tassa regionale di circolazione e' dovuta dal proprietario del veicolo o dell' autoscafo. In caso di vendita a rate con riserva di proprieta', la tassa e' dovuta dall' acquirente. Art. 11 (Rinnovazione dell' immatricolazione) La rinnovazione dell' immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione Lazio di un veicolo o di autoscafo, gia' immatricolato in una provincia di altra regione, non da' luogo all' applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata riscossa dalla regione di provenienza. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di trasferimento di residenza da altra regione nell' ambito della Regione Lazio, nei confronti del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione. Art. 12 (Ammontare della tassa) La tassa regionale e' determinata in misura pari al 50 per cento della tassa erariale di circolazione in vigore al 31 dicembre 1971. Per il periodo 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1973 la tassa regionale e' commisurata in misura pari al 25 per cento della tassa erariale di circolazione in vigore alla predetta data. Art. 13 (Accertamento, liquidazione e riscossione) La tassa regionale di circolazione e' applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalita' stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione. Titolo I TRIBUTI PROPRI Capo V TASSA REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 14 (Oggetto) Sono soggetti alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonche' le occupazioni di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio a favore della Regione. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo delle strade regionali, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell' acqua potabile e dell' energia elettrica gestito in regime di concessione amministrativa. Art. 15 (Soggetto passivo) La tassa e' dovuta dal titolare della concessione. La revoca della concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali da' diritto alla restituzione della tassa relativa al periodo di mancata utilizzazione. Art. 16 (Occupazioni) Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l' esistenza di manufatti o impianti; le altre sono temporanee. Art. 17 (Ammontare delle tasse) L' ammontare delle tasse e' determinato in misura pari al 100 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. Art. 18 (Accertamento, liquidazione e riscossione) All' accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l' analogo tributo provinciale. A tal fine ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia entro 10 giorni dalla sua emanazione alla provincia competente. Per le occupazioni permanenti la riscossione della tassa avviene mediante ruoli compilati dalle province e trasmessi in riscossione agli esattori con gli, obblighi ed i privilegi di cui al TU 29 gennaio 1958, n. 645, e al DPR 15 maggio 1963, n. 858 e successive modificazioni. I ricevitori provinciali verseranno, nei modi e termini previsti dalla legge, le somme relative alla tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali alla tesoreria regionale. Per le occupazioni temporanee la tassa e' riscossa direttamente dai tesorieri provinciali che effettueranno il versamento alla tesoreria regionale. I ricevitori ed i tesorieri provinciali devono altresi' trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti. Titolo II ESAZIONE COATTIVA Art. 19 (Esazione coattiva) Per l' esazione coattiva dell' imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, delle tasse sulle concessioni regionali e della tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni del testo unico approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639. Titolo III RICORSI E SANZIONI Art. 20 (Ricorsi e sanzioni) Ferma restando l' azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l' accertamento e la riscossione nonche' per il rimborso dei tributi regionali, puo' essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale. Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l' azione giudiziaria non puo' essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa. Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali. Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta Regionale. Avverso tale provvedimento l' azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione. Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 21 (Applicazione della tassa regionale di circolazione nell' anno 1972) Gli autoveicoli e gli autoscafi, immatricolati nella circoscrizione della regione, non sono soggetti alla tassa regionale di circolazione per il periodo corrispondente a quello per il quale sia stata corrisposta la tassa erariale di circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 22 (Entrata in vigore) La presente legge regionale, stante l' imminente scadenza dei termini previsti, e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |