| L.R. 25 Gennaio 1975, n. 12 |
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Provvidenze per gli anni 1974 e 1975 per l' esercizio delle autolinee ordinarie di competenza regionale e comunale.
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Art. 1 La Regione Lazio, in aggiunta alle provvidenze disposte con legge regionale n. 29 del 15- 6- 1974, interviene sulle spese di gestione degli autoservizi ordinari di competenza regionale e comunale relative agli anni 1974 e 1975, mediante l' erogazione, entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo art. 6, a favore delle Imprese private esercenti i detti servizi, dei seguenti finanziamenti: a) L. 80 per autobus - chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1974; b) L. 150 per autobus - chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata a decorrere dal 1°gennaio 1975; c) L. 50 per autobus - chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata a decorrere dal 1° novembre 1974, quale indennizzo per il mancato riordino ed adeguamento del sistema tariffario. Detto indennizzo sara' ridotto a decorrere dalla data di attuazione del riordino del sistema tariffario, in proporzione al conseguente aumento della base media tariffaria, considerando il rapporto tra i biglietti di corsa semplice e quelli degli abbonamenti preferenziali nella misura del 20%. Con apposito regolamento saranno fissati i criteri e le modalita' di applicazione di una penale di L. 100 per autobus - chilometro a carico di quelle Imprese che dovessero commettere accertate e contestate gravi inadempienze. Art. 2 I finanziamenti di cui al precedente articolo saranno erogati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla legge regionale n. 12 del 2- 4- 1973 ed il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 240 del 16- 10- 1973 in quanto applicabili, nonche' secondo le ulteriori modalita' fissate dalla presente legge. Art. 3 Restano fermi i casi di esclusione previsti dalla legge regionale n. 12 del 2- 4- 1973. Sono pertanto escluse dai contributi in parola le Aziende di proprieta' dei Comuni, nonche' tutte le Imprese private i cui servizi sono in atto gestiti in via precaria dalla Societa' STEFER e dalla Societa' Romana per le Ferrovie del Nord. Art. 4 Per l' anno 1974 i finanziamenti, sia quelli di cui all' art. 1 lettere a) e c) della presente legge, sia quelli di cui alla legge regionale 15- 6- 1974, n. 29 i quali ultimi restano fissati in L. 70 per autobus - chilometro, saranno erogati in un' unica soluzione entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 5 Per l' anno 1975, i finanziamenti di cui alla presente legge saranno erogati in mensilita' posticipate, entro il giorno 10 del mese successivo, sulle spese di esercizio in relazione ad un dodicesimo della percorrenza annua presunta, salvo conguaglio a fine periodo. Art. 6 Per l' attuazione delle provvidenze disposte dalla presente legge per l' anno finanziario 1974, l' autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 29 del 15- 6- 1974 e' elevata a L. 4.492 milioni. Al maggiore onere si fara' fronte mediante riduzione di L. 1.354 milioni dello stanziamento del capitolo n. 1963 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974. Conseguentemente la partita n. 21 dell' elenco n. 3 allegato al predetto stato di previsione, sara' ridotta dell' identico importo di L. 1.354 milioni. Art. 7 Per l' anno finanziario 1975 la spesa di L. 4.492 milioni gravera' sul corrispondente capitolo di bilancio. Art. 8 Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio. Art. 9 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 25 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 gennaio 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |