Finanziamenti alle comunita' montane per l' attuazione dei programmi - stralcio annuali di cui all' art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

Numero della legge: 20
Data: 24 marzo 1979
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1979

L.R. 24 Marzo 1979, n. 20
Finanziamenti alle comunita' montane per l' attuazione dei programmi - stralcio annuali di cui all' art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.




Art. 1

I finanziamenti alle comunita' montane per l' attuazione dei programmi - stralcio annuali di cui all' articolo 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, sono costituiti per l' anno 1979, oltre che dai fondi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, anche da uno stanziamento di L. 1.800.000.000 a carico del bilancio regionale.


Art. 2

I fondi regionali di cui al precedente articolo 1 saranno ripartiti tra tutte le comunita' montane secondo i criteri previsti dall' articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e secondo i parametri cui all' articolo 1 del regolamento regionale n. 1 del 4 maggio 1978.


Art. 3

La spesa di L. 1.800.000.000 autorizzata dal precedente articolo 1 sara' iscritta, in termini di competenza, nell' apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979 con la denominazione: << Finanziamenti alle comunita' montane per l' attuazione dei programmi stralcio annuali di cui all' articolo 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 >> e con l' annotazione prevista dal sesto comma dell' articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1977.
La relativa copertura finanziaria e' costituita da una corrispondente quota di L. 1.800.000.000 del fondo globale iscritto nel capitolo n. 529299 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio 1979 di cui al primo comma del presente articolo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.