L.R. 18 Settembre 1974, n. 55 |
Rifinanziamento della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, recante norme per la concessione di contributi in conto capitale ad imprese artigiane.
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Art. 1 Per le finalita' previste dalla legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 e' autorizzata per l' esercizio 1974 e successivi una spesa di L. 600 milioni annui. La spesa autorizzata e non impegnata nell' esercizio di competenza potra' essere utilizzata negli esercizi successivi a norma dell' art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. Art. 2 All' onere di L. 600 milioni, previsto dal precedente articolo per il 1974 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno e per gli esercizi successivi con i normali mezzi di bilancio. La spesa suddetta sara' iscritta nel capitolo n. 2814 del bilancio regionale del 1974, con la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane >>. Il Presidente della Giunta regionale in conseguenza di quanto previsto nei commi precedenti e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, l' occorrente variazione al bilancio regionale relativo all' anno 1974. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 18 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 settembre 1974. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |