L.R. 20 Dicembre 2002, n. 43 |
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 (Disciplina dell’esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia)
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n.10) 1. All’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le parole: “nonché all’immediata cessazione dell’esercizio ed alla chiusura dei locali”; b) al comma 8, sono aggiunte, infine le parole: “limitatamente alle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 2”. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, 20 dicembre 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |