L.R. 19 Dicembre 1985, n. 101 |
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, concernente: << Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1985, n. 36) Art. 1 Il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e' sostituito dal seguente: << La domanda di concessione del contributo deve essere inoltrata all' assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio entro e non oltre il 30 giugno dell' anno successivo a quello per il quale il contributo viene richiesto. La predetta domanda, ai fini della concessione del contributo, va corredata dalla seguente documentazione: a) copia autentica dello statuto in vigore; b) bilancio dell' esercizio per il quale si chiede il contributo, debitamente approvato dall' assemblea dei soci e depositato a norma di legge; c) dichiarazione congiunta sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risulti il movimento delle quote sociali registrato nello stesso esercizio >>. Art. 2 In deroga a quanto previsto dall' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, le cooperative artigiane di garanzia possono presentare le domande di contributo relative all' esercizio 1983/ 1984 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |