Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 febbraio 1974, n. 17 e 17 agosto 1974, n. 42, recanti norme sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa.

Numero della legge: 29
Data: 28 luglio 1977
Numero BUR: 21
Data BUR: 02/08/1977

L.R. 28 Luglio 1977, n. 29
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 febbraio 1974, n. 17 e 17 agosto 1974, n. 42, recanti norme sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa.






Art. 1

L' art. 1 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 42, e' sostituito dal seguente:

<< La Regione corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nell' intervallo di tempo occorrente alla definitiva liquidazione della pensione stessa, un acconto mensile che e' determinato sulla base dei servizi utili, cumulabili o ricongiungibili o riscattati, accertati mediante regolari certificati di prestazione, secondo l' ordinamento delle predette casse pensioni fino al novanta per cento dell' importo della pensione presumibilmente dovuta. Le suddette casse pensioni provvedono al rimborso alla Regione sino alla concorrenza degli arretrati della pensione dovuta.
Qualora la misura dell' acconto di cui al precedente comma risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalle casse facenti parte degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si provvede al recupero delle maggiori somme corrisposte a titolo di acconto dalla Regione mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva stessa >>.


Art. 2

L' art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 42, e' sostituito dal seguente:

<< Agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla indennita' premio di servizio e di buonuscita, rispettivamente da parte dell' Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali( INADEL) e dell' Ente nazionale previdenza e assistenza degli impiegati statali ( ENPAS), la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio, da recuperare all' atto della liquidazione del trattamento definitivo presso l' istituto e l' ente predetti, con rilascio da parte degli aventi diritto di regolare procura notarile a favore della Regione pari all' ottanta per cento del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all' ottanta per cento per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato >>.


Art. 3

Al personale inquadrato nei ruoli organici, proveniente da enti disciolti, che cessi o sia cessato dal servizio e, in caso di decesso, alla vedova o, in mancanza anche di quest' ultima, agli orfani minorenni e' concessa, a carico del bilancio regionale, una indennita' supplementare di fine servizio.
Il diritto alla indennita' supplementare di fine servizio si stabilisce tenendo conto e dei servizi prestati alle dipendenze dell' ente di provenienza che non siano stati riscattari ai fini delle indennita' premio di servizio dell' INADEL e di quelli utili resi con iscrizione all' INADEL stesso o riscattati.
La misura di detta indennita' supplementare di fine servizio si determina per la totalita' dei servizi valutabili in base alle norme dell' ordinamento dell' INADEL ed il relativo importo e' ripartito in quote proporzionali alla durata dei servizi scissi nel modo indicato dal comma precedente, considerando le durate dei servizi stessi espresse in mesi e trascurando le frazioni di mese.
L' indennita' supplementare di fine servizio e' corrisposta per la sola quota proporzionale alla durata del servizio prestato alle dipendenze dell' ente di provenienza che non risulti riscattato ed in misura pari al settanta per cento del corrispondente importo. Da detta quota di indennita' supplementare di fine servizio sono dedotte le somme gia' corrisposte o da corrispondere direttamente dall' ente di provenienza o tramite la Regione a titolo di indennita' di anzianita' o di licenziamento o comunque denominate. Nei casi in cui il servizio prestato alle dipendenze dell' ente di provenienza sia stato solo in parte riscattato ai fini dell' indennita' premio di servizio dell' INADEL, e' dedotta la sola quota di indennita' di anzianita' o di licenziamento o comunque denominata, gia' corrisposta o da corrispondere, proporzionale alla durata del servizio non riscattato.
Al personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli organici provenienti dai disciolti enti operanti nel settore dell' edilizia pubblica e' data facolta' di chiedere la restituzione delle somme accantonate, per i servizi resi presso gli enti di provenienza, a titolo di indennita' di anzianita' o di licenziamento o comunque denominata e versate all' amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sempre che il personale stesso abbia chiesto il riscatto dei servizi all' INADEL ai fini della indennita' premio servizio.
Al personale collocato o da collocare a riposo ai sensi e per gli effetti dell' art. 3 della legge statale 24 maggio 1970, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, qualora non consegua il diritto alla indennita' premio di fine servizio a carico dell' Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, la Regione corrisponde direttamente l' indennita' suddetta, con le stesse modalita' vigenti presso l' anzidetto Istituto, prendendo, pero', a base per il calcolo, soltanto l' anzianita' convenzionale di sette o dieci anni prevista dall' art. 3 della precitata legge 24 maggio 1970, n. 336.


Art. 4

Il primo ed il secondo comma dell' art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1974, n. 17, sono sostituiti dai seguenti:

<< Il personale regionale di cui all' articolo unico della legge 29 maggio 1973, n. 21, e' iscritto: ai fini del trattamento pensionistico alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;
ai fini dell' erogazione dell' assistenza sanitaria all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico( ENPDEDP);
ai fini del trattamento di fine servizio o buonuscita all' Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali( INADEL)
I dipendenti dei cessati enti << Gioventu' Italiana >>( GI) e << Opera nazionale maternita' e infanzia >>( ONMI) trasferiti alla Regione ai sensi rispettivamente della legge 18 novembre 1975, n. 764 e della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono iscritti, ai fini della erogazione dell' assistenza sanitaria, all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ( ENPDEDP)
Le modalita' di iscrizione, il diritto ai trattamenti di quiescenza e di previdenza ed alle prestazioni sanitarie, la forma di essi, la loro misura, nonche' i criteri di corresponsione e di erogazione dei trattamenti e prestazioni predette si stabiliscono in base alle norme vigenti per ciascun istituto ed ente >>.


Art. 5

La maggiore spesa derivante per l' anno 1977 dall' applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge rientra nello stanziamento iscritto al cap. 10302 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977.
Il recupero della maggiore spesa di cui al comma precedente sara' introitato sul corrispondente capitolo di entrata n. 6003.
La spesa derivante dall' applicazione dell' art. 3 della presente legge, che si determina in L. 300.000.000 per l' anno 1977, e' iscritta nell' apposito capitolo n. 10328 che si istituisce nel bilancio medesimo con la seguente denominazione: << Spesa per la corresponsione dell' indennita' supplementare di fine servizio >>.
Alla suddetta spesa di L. 300.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 12688 dello stesso bilancio (elenco n. 2, partita n. 9).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 luglio 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.