L.R. 02 Settembre 1974, n. 43 |
Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio forestale.
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Art. 1 I boschi di proprieta' dei Comuni, di altri Enti e privati, ubicati nel territorio della Regione Lazio, inclusi in zone di rilevante interesse vegetazionale e ritenuti meritevoli di conservazione in base a provvedimenti di legge o amministrativi nazionali o regionali, sono sottoposti alle speciali disposizioni di cui alla presente legge. Art. 2 Negli atti amministrativi che determinano le zone di rilevante interesse vegetazionale e i boschi ritenuti meritevoli di conservazione possono essere disposti in tutto o in parte i seguenti divieti: a) la manomissione e l' alterazione delle bellezze naturali; b) la raccolta delle specie vegetative piu' rare che saranno indicate in apposito regolamento; c) le esecuzioni di taglio boschivo, anche parziale; d) le costruzioni edilizie di qualsiasi genere; e) l' esercizio della caccia, l' uccellagione e la pesca, con qualsiasi mezzo esercitate; f) l' apertura di cave di pietre; g) i movimenti di terreno, dissodamenti e gli scavi; h) la riduzione a coltura dei terreni boschivi. Art. 3 Per i limiti imposti dalla Regione, indicati alle lettere c), e), f), dell' art. 2, verra' corrisposto, da parte della Regione stessa, un adeguato indennizzo ai proprietari o ai possessori, tenuto conto dei mancati redditi derivanti dall' applicazione della presente legge. Art. 4 L' indennizzo di cui all' art. 3 sara' determinato dalla Giunta regionale caso per caso, sentito l' interessato. Contro la determinazione di indennizzo e' ammessa la tutela in base alla legislazione vigente. La Regione, in ogni caso, proporra' alla controparte il deferimento della controversia ad un Collegio Arbitrale ai sensi delle norme previste dal codice di procedura civile. Art. 5 Fino all' esaurimento della procedura di cui all' articolo precedente, l' interessato dovra' astenersi da qualsiasi forma di utilizzazione del bosco che violi i divieti di cui all' art. 2. Art. 6 La Regione, quando ne riconosca preventivamente la opportunita', concedera' contributi agli Enti, alle Cooperative ed ai privati che razionalmente, e sotto la vigilanza dell' Ufficio regionale competente, compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, purche' tali lavori non rientrino nella categoria di quelli sussidiabili ai sensi degli artt. 90 - 91 della legge 30- 12- 1923, n. 3267. Inoltre, in concomitanza o in alternativa, concedera' gratuitamente i semi e le piantine occorrenti. Art. 7 Per l' attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, e' autorizzata, a carico del bilancio di previsione dell' anno 1974, la spesa di L. 250.000.000 ( duecentocinquantamilioni). A tale onere si fara' fronte, ai sensi della legge 27- 2- 1955 n. 64, mediante prelievo di pari somma dal cap. 2982 del bilancio di previsione dell' anno 1973. Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio 1974. Art. 8 La somma di L. 250.000.000 di cui al precedente articolo viene iscritta nei capitoli di nuova istituzione: - cap. 2736 con denominazione: << Indennizzo dei mancati redditi derivanti dai limiti nei tagli dei boschi e nel pascolo >> L. 200.000.000 - cap. 2737 con denominazione: << Contributi o concessione di semi e piantine per lavori di rimboschimento >> L. 50.000.000 I fondi stanziati con la presente legge, qualora risultino in tutto o in parte non utilizzati nel corso dell' esercizio finanziario cui si riferiscono, saranno trasportati all' esercizio successivo con la stessa utilizzazione senza necessita' di specifici ulteriori provvedimenti. Art. 9 La spesa derivante dall' applicazione della presente legge negli anni finanziari successivi gravera' sui capitoli del bilancio regionale di cui al precedente articolo. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 2 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 26 agosto 1974. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |