Modifica alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 recante: norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412

Numero della legge: 2
Data: 11 gennaio 2002
Numero BUR: 2
Data BUR: 01/00/2002

L.R. 11 Gennaio 2002, n. 2
Modifica alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 recante: norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:
Art. 1
(Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55)


1. L’articolo 12 della l.r. 55/1993, è sostituito dal seguente:
“Art. 12
(Strutture psichiatriche)

1. Nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 4, in attuazione del piano di cui all’articolo 3 ed in conformità alle prescrizioni della presente legge, è previsto il completamento della rete dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, secondo gli standard fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Approvazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”), attraverso l’istituzione di nuovi servizi ed il potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti.

2. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare permanente e la commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.) di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e successive modifiche, il piano generale di riconversione delle strutture private attualmente accreditate.

3. Sulla scorta del piano generale di cui al comma 2, una quota parte dei posti complessivi delle case di cura neuropsichiatriche private esistenti deve essere riconvertita, in relazione alla tipologia anche edilizia delle case di cura stesse, nell’ambito di strutture alternative al ricovero ospedaliero, secondo criteri definiti nel piano di cui al comma 2.

4. Il Dipartimento di salute mentale prescrive l’accesso ed effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle case di cura neuropsichiatriche private mediante una équipe multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti più propri di assistenza.



Data a Roma, addì 11 gennaio 2002


Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.