| L.R. 09 Giugno 1975, n. 48 |
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Integrazione alla legge regionale del 22 aprile 1975, n. 33 recante << norme per il riordino degli autoservizi di interesse regionale >>.
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Art. 1 Alle imprese private che consegneranno, con i criteri, ai fini e nei tempi previsti dalla legge regionale del 22- 4- 1975 n. 33, il materiale rotabile, gli impianti fissi e gli altri beni attinenti allo svolgimento delle linee - che dovranno constare da dettagliato inventario redatto in contraddittorio ed impregiudicati i definitivi criteri per il rilievo dei beni - la Giunta regionale e' autorizzata a corrispondere acconti che saranno rapportati al numero degli autobus consegnati nella misura indicata nelle tabelle allegate alla presente legge. La concessione del predetto acconto, che verra' computato sugli indennizzi che la Regione corrispondera' per la acquisizione dei predetti beni ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973, e' condizionata: a) alla immediata consegna nei termini fissati secondo la legge n. 33 che equivarra' ad immissione in possesso, alla Amministrazione regionale da parte delle imprese private degli autobus e dei beni di cui al precedente comma; b) al formale impegno delle imprese medesime per la cessione dei beni predetti ed alla espressa accettazione delle procedure di stima di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 22- 4- 1975, n. 33; c) alla dimostrazione, da parte delle imprese, della proprieta' e disponibilita' degli autobus. Art. 2 Gli acconti di cui al precedente articolo, potranno essere corrisposti, a domanda, anche alle imprese i cui servizi siano gia' stati, ai sensi delle precedenti leggi regionali, affidati alla Soc. STEFER e alla Soc. Romana per le Ferrovie del Nord, purche' le imprese stesse abbiano adempiuto o adempiano alle condizioni di cui al precedente articolo lettere a), b) e c). Art. 3 L' onere derivante dall' applicazione della presente legge rientra negli stanziamenti previsti dall' art. 8 della legge regionale 22 aprile 1975 n. 33. La Giunta regionale e' autorizzata a corrispondere con proprie deliberazioni acconti, per il titolo e nella misura di cui ai precedenti articoli, che verranno recuperati in sede di erogazione delle somme costituenti il netto ricavo dei mutui di cui al predetto articolo 8 della legge regionale n. 33. Art. 4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del 2Ø comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975. ALL.1 Tabella A Acconti della Regione per autobus fino a 20 posti di cui all' art. 1 della Legge Regionale del 9 giugno 1975, n. 48. ATTO ALLEGATO Per le sottoelencate eta' del veicolo (alla data di entrata in vigore della presente legge) le misure dell' acconto (per ciascun autobus) sono le seguenti: // meno di 1 anno Lit. 6.000.000; // da 1 a 3 anni Lit. 5.500.000; // da 4 a 6 anni Lit. 4.500.000; // da 7 a 9 anni Lit. 3.500.000; // da 10 a 12 anni Lit. 2.500.000; // da 13 a 15 anni Lit. 2.000.000; // da 16 a 18 anni Lit. 1.000.000; // oltre i 19 anni Lit. 300.000. ALL.2 Tabella B Acconti della Regione per autobus da 21 a 32 posti di cui all' art. 1 della Legge Regionale del 9 giugno 1975, n. 48. ATTO ALLEGATO Per le sottoelencate eta' del veicolo (alla data di entrata in vigore della presente legge) le misure dell' acconto (per ciascun autobus) sono le seguenti: // meno di 1 anno Lit. 12.000.000; // da 1 a 3 anni Lit. 10.500.000; // da 4 a 6 anni Lit. 9.000.000; // da 7 a 9 anni Lit. 7.000.000; // da 10 a 12 anni Lit. 5.000.000; // da 13 a 15 anni Lit. 3.500.000; // da 16 a 18 anni Lit. 2.000.000; // oltre i 19 anni Lit. 500.000. ALL.3 Tabella C Acconti della Regione per autobus da 33 a 40 posti di cui all' art. 1 della Legge Regionale del 9 giugno 1975, n. 48. ATTO ALLEGATO Per le sottoelencate eta' del veicolo (alla data di entrata in vigore della presente legge) le misure dell' acconto (per ciascun autobus) sono le seguenti: // meno di 1 anno Lit. 14.000.000; // da 1 a 3 anni Lit. 13.000.000; // da 4 a 6 anni Lit. 10.500.000; // da 7 a 9 anni Lit. 8.500.000; // da 10 a 12 anni Lit. 6.500.000; // da 13 a 15 anni Lit. 4.000.000; // da 16 a 18 anni Lit. 2.000.000; // oltre i 19 anni Lit. 500.000. ALL.4 Tabella D Acconti della Regione per autobus da 41 a 49 posti di cui all' art. 1 della Legge Regionale del 9 giugno 1975, n. 48. ATTO ALLEGATO Per le sottoelencate eta' del veicolo (alla data di entrata in vigore della presente legge) le misure dell' acconto (per ciascun autobus) sono le seguenti: // meno di 1 anno Lit. 15.000.000; // da 1 a 3 anni Lit. 13.500.000; // da 4 a 6 anni Lit. 11.500.000; // da 7 a 9 anni Lit. 9.500.000; // da 10 a 12 anni Lit. 7.000.000; // da 13 a 15 anni Lit. 4.500.000; // da 16 a 18 anni Lit. 2.500.000; // oltre i 19 anni Lit. 500.000. ALL.5 Tabella E Acconti della Regione per autobus da 50 posti ed oltre di cui all' art. 1 della Legge Regionale del 9 giugno 1975, n. 48. ATTO ALLEGATO Per le sottoelencate eta' del veicolo (alla data di entrata in vigore della presente legge) le misure dell' acconto (per ciascun autobus) sono le seguenti: // meno di 1 anno Lit. 16.000.000; // da 1 a 3 anni Lit. 14.500.000; // da 4 a 6 anni Lit. 12.000.000; // da 7 a 9 anni Lit. 9.500.000; // da 10 a 12 anni Lit. 7.500.000; // da 13 a 15 anni Lit. 5.000.000; // da 16 a 18 anni Lit. 2.500.000; // oltre i 19 anni Lit. 500.000. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |