Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, concernente: << Riorganizzazione funzionale dei servizi socio - sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della citta' di Roma >>.

Numero della legge: 4
Data: 25 gennaio 1978
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1978

L.R. 25 Gennaio 1978, n. 4
Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, concernente: << Riorganizzazione funzionale dei servizi socio - sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della citta' di Roma >>.






Art. 1

Al primo capoverso dell' art. 9 le parole << Entro un anno dall' approvazione della presente legge >> sono sostituite con le parole << Entro i termini di cui al primo comma del successivo art. 12 >>. La lettera f) dell' art. 9 e' cosi' sostituita: << f) Aggregazione dell' ospedale specializzato provinciale per la ostetricia e la ginecologia - Istituto materno Regina Elena, con l' ospedale polispecialistico provinciale Nuovo Regina Margherita, nonche' con l' annesso Istituto di cura per le malattie della senescenza Carlo Scotti, e con l' ospedale provinciale specializzato per la pediatria La Scarpetta, dipendenti dall' ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS.
I predetti ospedali vengono unificati; l' ente ospedaliero " Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS" assume la denominazione di " Ente ospedaliero Roma - Centro".
Alla lettera g) dell' art. 9 le parole: " A tal fine, l' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma viene fuso con l' ente ospedaliero, ospedale oftalmico di Roma. L' ente risultante dalla fusione assume la denominazione di Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma" sono sostituite con le parole: " A tal fine, l' ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma viene incorporato nell' ente ospedaliero Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma il quale mantiene la propria denominazione" >>.



Art. 2

Il secondo comma dell' art. 11 e' cosi' sostituito: << Il completamento dei nuovi ospedali di S. Eugenio e di S. Andrea, la costruzione dei nuovi ospedali di Ostia e Pietralata, la ristrutturazione ad uso ospedaliero degli immobili di proprieta' degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, siti in Roma, rispettivamente in via della Bufalotta e sul lungomare Paolo Toscanelli (Ostia) sono gestiti in forma centralizzata a norma del successivo art. 21 >>.



Art. 3

Il secondo e terzo comma dell' art. 16 sono sostituiti dai seguenti:
<< Il personale di ruolo che non possa essere inquadrato nella pianta organica e' collocato in appositi ruoli transitori ad esaurimento e va ad occupare, nell' ordine delle graduatorie di cui al primo comma, i posti che si rendano successivamente disponibili, nelle rispettive qualifiche, nei ruoli degli enti ospedalieri indicati al precedente art. 9. Gli enti ospedalieri stessi non possono, in ogni caso, procedere a nuove assunzioni fino a quando vi sia disponibilita' di personale di corrispondente qualifica nei predetti ruoli transitori ad esaurimento.
Il personale indicato al precedente comma e' utilizzato nei servizi socio - sanitari della citta' di Roma >>.


Art. 4

All' art. 20, penultimo comma, le parole << Entro il 31 dicembre 1977 >> sono soppresse.



Art. 5

Al primo comma dell' art. 21 sono soppresse le parole: << promuovendo eventualmente forme di associazione consortile >>.
Il secondo comma dell' art. 21 e' cosi' sostituito: << Allo stesso scopo il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, puo' disporre unioni obbligatorie di acquisto e di gestione a norma dell' art. 11 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 37 >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 gennaio 1978

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.