L.R. 23 Marzo 1995, n. 12 |
Modifica della legge regionale approvata nella seduta del 1 febbraio 1995concernente: "Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effettisospensione componenti Consiglio e Giunta regionale".
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1995, n. 9, S.O. n. 3) Art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale» e' modificato come segue: " 1. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, e' corrisposto con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza fra l'assegno erogato, di cui all' art.1, e l'indennita' ad esso spettante". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |