Modificazioni agli articoli 9 e 13 dello statuto dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale 17 marzo 1986, n. 13.

Numero della legge: 86
Data: 16 dicembre 1988
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1989

L.R. 16 Dicembre 1988, n. 86
Modificazioni agli articoli 9 e 13 dello statuto dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) approvato con legge regionale 17 marzo 1986, n. 13.

(Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1989, n. 1)


Art. 1

1. L' articolo 9 dello statuto dell' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio), allegato alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 13, e' sostituito dal seguente:

< (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell' istituto e' costituito dal presidente e da nove membri eletti dal Consiglio regionale.

2. L' elezione di sei di tali membri avviene con le procedure previste dagli articoli 77- bis e seguenti del regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Gli altri tre membri devono essere rappresentanti delle forze sociali; a tale scopo gli organismi e le associazioni sottoindicate:
a) confederazioni regionali dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative;
b) associazioni degli industriali, delle piccole e medie imprese e della cooperazione;
c) associazioni regionali degli artigiani e dei commercianti maggiormente rappresentative, presentano indicazioni nominative al Presidente del Consiglio regionale, che invita i suddetti organismi ad effettuare le indicazioni entro un termine perentorio di quarantacinque giorni trascorso il quale, nel caso di carenza totale di indicazioni, avvia anche per tali candidature le procedure di cui al precedente secondo comma.

4. Le indicazioni presentate dagli organismi di cui alle lettere a), b) e c) sono fatte proprie dal Presidente del Consiglio regionale e seguono le procedure previste dai citati articoli 77- bis e seguenti del regolamento del Consiglio regionale.

5. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell' istituto. Partecipa, altresi', un rappresentante del personale, designato dal personale stesso, con voto consultivo quando il consiglio delibera in materia di personale.

7. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente >>.

Art. 2

1. L' articolo 13 dello statuto dell' IRSPEL, allegato alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 13, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 13
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con le limitazioni previste dal regolamento del Consiglio stesso per il rispetto delle minoranze.

2. I revisori eleggono nel loro seno il presidente >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.