Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41,concernente: << Disciplina delle acque di scarico provenientida fognature pubbliche e da insediamenti civili >>.

Numero della legge: 34
Data: 19 maggio 1983
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1983

L.R. 19 Maggio 1983, n. 34
Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41,concernente: << Disciplina delle acque di scarico provenientida fognature pubbliche e da insediamenti civili >>.


(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1983, n. 16)


Art. 1

L' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente:

<< Ai fini dell' applicazione della presente legge, le acque superficiali e sotterranee, il suolo e gli strati superficiali del suolo devono intendersi come definiti nelle deliberazioni 4 febbraio 1977 e 30 dicembre 1980, del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento >>.


Art. 2

L' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dai seguenti:

<< Gli scarichi attivati dopo l' entrata in vigore della presente legge devono essere conformi, fin dall' attivazione, ai limiti indicati nel presente articolo.
Sono esclusi da tale obbligo gli scarichi provvisori di fognature pubbliche realizzati in comuni provvisti di piano regolatore generale urbanistico o strumento simile approvato, qualora risultino inseriti nel programma di fognatura o nello stralcio compiuto dal programma stesso, predisposto ai sensi dell' articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Tali scarichi provvisori devono essere adeguati entro tre anni dall' attivazione ai limiti di accettabilita' indicati nel presente articolo.
Su domanda motivata degli interessati i comuni possono concedere eventuali proroghe per l' adeguamento degli scarichi provvisori indicati nel precedente comma, tenuto conto delle complessita' delle opere, delle procedure e delle risorse finanziarie occorrenti >>


Art. 3

Al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole << dall' articolo 1- quater, lettera B) >>, sono sostituite dalle parole << dall' articolo 1- quater lettera b) >>;
2) alle lettere B) e C) le parole << 0,2 metri cubi/ metri quadri >> sono sostituite dalle parole << 0,4 metri cubi/ metri quadri >>;
3) alla lettera D) le parole << quanto previsto al punto 2.3 >> sono sostituite con le parole << quanto previsto al punto 2.3.2. >>.


Art. 4

All' articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il secondo comma e' sostituito dal seguente:

<< Qualora le acque di scarico, provenienti dagli insediamenti di cui alle lettere D) ed E) del precedente articolo 5, vengano immesse nelle pubbliche fognature, debbono essere preventivamente depurate fino ai limiti della tabella " C", allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 marzo 1984, salvo quanto previsto dai regolamenti emanati dall' ente competente >>.
b) Al terzo comma: punto n. 1 le parole << precedente articolo 4 >> sono sostituite dalle parole << precedente articolo 5 >>; punto n. 2 le parole << precedente articolo 3 >> sono sostituite dalle parole << precedente articolo 5 >>.
c) L' ultimo comma e' sostituito dal seguente:

<< Gli scarichi attivati dopo l' entrata in vigore della presente legge devono essere conformi, fin dall' attivazione, ai limiti indicati nel presente articolo >>.


Art. 5

L' articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato:
il primo comma e' sostituito dal seguente:

<< Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i titolari degli scarichi di cui al precedente articolo 5, devono richiedere l' autorizzazione allo scarico al comune territorialmente competente, ovvero il rinnovo dell' autorizzazione qualora le acque di rifiuto non vengano immesse nella pubblica fognatura >>.
Al secondo comma sono soppresse le parole << che ne fa parte integrante >>.
Al terzo comma, aggiungere, dopo << di cui >> le parole << alla lettera D) ed >>.


Art. 6

All' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, le parole << immersi in >> sono sostituite con le parole << immessi in >>.


Art. 7

L' articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato:
all' ultimo comma le parole << nel caso di >> sono sostituite con le parole << nel caso in >>.


Art. 8

L' articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato:
al primo comma, dopo la parola << associati >> sono aggiunte le parole << e delle comunita' montane >>.


Art. 9

Il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente comma:

<< Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dagli organi regionali, nell' ambito delle rispettive competenze, in conformita', alle leggi vigenti ed alle direttive impartite dal comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento ai sensi dell' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni >>.


Art. 10

L' articolo 12 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato:
al primo comma, dopo le parole << comuni singoli o associati >> sono aggiunte le parole << e delle comunita' montane >>;
al punto 1) le parole << nei corpi ricettori >> sono sostituite dalle parole << corpi d' acqua superficiali >>; al punto 2) le parole << nei vari corpi ricettori >> sono sostituite dalle parole << nei corpi d' acqua superficiali >>;
il terzo comma e' sostituito dal seguente:

<< Nella fase di prima attuazione della presente legge i comuni singoli od associati e le comunita' montane trasmettono entro il 31 marzo 1983, mediante le schede di cui al primo comma, i dati di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 1982 >>.


Art. 11

Il punto 4) dell' allegato 1 alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41, e' cosi' modificato:
4 - Corpo ricettore dello scarico
Fognatura privata
Corpo idrico superficiale (nome)
Suolo
Sottosuolo
Altro (autobotti).


Art. 12

Nell' intestazione della scheda << catasto degli scarichi >> allegato n. 2 alla legge regionale n. 41 del 1982 le parole << Comitato di Ministri >> sono sostituite dalle parole << Comitato interministeriale >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.