MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1987, N. 56 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SVILUPPOAGRICOLO".

Numero della legge: 15
Data: 29 maggio 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

L.R. 29 Maggio 1997, n. 15
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1987, N. 56 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SVILUPPOAGRICOLO".

(Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1997, n.16, S.O. n. 3)


Art. 1
(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56)

1. La lettera d) del comma 4, dell'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e' sostituita dalla seguente:
"d) impieghino personale tecnico, di cui almeno una unita' a tempo pieno, per ciascuno dei gruppi di attivita' di cui alla lettera a) che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) 270/79, che abbia frequentato con profitto o i corsi per divulgatori agricoli istituiti ai sensi del regolamento (CEE) 270/79 come modificato dal regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio del 15 giugno 1987, o i corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola di cui all'articolo 15 bis, o i corsi per informatori socio-economici previsti dall'articolo 45 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e successive modificazioni, e che sia iscritto al registro di cui all'articolo 14;".


Art. 2
(Modifica all'articolo 14 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 56)

1. Alla rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, le parole: "e dei divulgatori agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei divulgatori agricoli e dei tecnici agricoli riqualificati".

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, le parole: "ed i divulgatori agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "i divulgatori agricoli ed i tecnici agricoli riqualificati".

3. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e' aggiunta, infine, la seguente lettera:

"b-bis) per i tecnici agricoli riqualificati, dell'attestato di idoneita' rilasciato a seguito della frequenza dei corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola di cui all'articolo 15 bis.".


Art. 3
(Corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 e' inserito il seguente:

"Art. 15 bis
(Corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola)

1. Al fine di garantire lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica polivalente da parte delle strutture autogestite di cui all'articolo 11, la Regione organizza corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola rivolti ai tecnici agricoli gia' addetti alle attivita' di divulgazione agricola nell'ambito regionale presso le organizzazioni professionali agricole.

2. I corsi di cui al comma 1 sono svolti dalla Regione con analoga metodologia rispetto ai corsi di riqualificazione previsti dal paragrafo 4.3. del Piano quadro di divulgazione agricola del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste del dicembre 1987, anche avvalendosi, mediante convenzioni, di centri ed istituti specializzati in materia di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo.".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.