L'assessore Righini ha illustrato in commissione Bilancio la proposta di legge n. 247
Si tratta di disposizioni modificative di varie leggi regionali, molte delle quali sono emerse durante l’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2026.

24/02/2026 - L’assessore regionale al Bilancio,
Giancarlo Righini, ha illustrato in quarta commissione la proposta di legge regionale n. 247 del 21 gennaio 2026, concernente: “Disposizioni modificative di leggi regionali”. Al termine della relazione dell’assessore,
Marco Bertucci, presidente della commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”, ha confermato che giovedì 26 febbraio si terranno due audizioni sul provvedimento: alle ore 10, le Organizzazioni Datoriali e delle Associazioni degli Enti locali; alle ore 14,30, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Promozione sociale. Sono poi intervenuti i consiglieri di minoranza
Mario Ciarla,
Daniele Leodori,
Massimiliano Valeriani (tutti del Pd),
Marietta Tidei (Italia Viva) e
Adriano Zuccalà (M5s), che hanno chiesto alcuni chiarimenti all’assessore Righini. Su questo punto, il presidente Bertucci ha rinviato la discussione a dopo le audizioni.
L’assessore Righini ha spiegato che la proposta di legge n. 247 nasce anche dall’esigenza di affrontare i tanti temi emersi in occasione dell’approvazione della Legge di Stabilità regionale 2026. A tal fine, Righini ha auspicato che “sia stato apprezzato dai consiglieri l’aver mantenuto l’impegno di portare questo provvedimento alla loro attenzione nei primi mesi dell’anno” e ha poi rivolto un invito al presidente Bertucci e alla commissione “per stabilire un termine congruo per l’attività emendativa”. Il testo, infatti, si compone per ora di 10 articoli, ma sia l’assessore Righini sia i consiglieri intervenuti, hanno fatto intendere che saranno proposti numerosi articoli aggiuntivi.
L’articolo uno prevede la sostituzione del comma due dell'articolo 14 della l.r. n. 4/2003 (“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”). L'attuale formulazione dell’articolo 14 prevede una finestra temporale dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno per la presentazione delle istanze di accreditamento da parte dei privati autorizzati interessati ad erogare prestazioni con onere carico del Sistema sanitario regionale. La modifica normativa intende offrire un'ulteriore finestra temporale di massimo 30 giorni che permetta di acquisire altre istanze di accreditamento, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute (tra i quali, l'abbattimento delle liste d'attesa).
L’articolo due intende modificare la l.r. n. 34/1997 (“Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”) per consentire alle Asl, in caso di cattura di cani randagi, di reinserirli nel territorio di provenienza attraverso l'affidamento ad associazioni di protezione, subordinatamente all'accertamento della presenza dei dovuti trattamenti sanitari. L'obiettivo è duplice: far risparmiare le casse comunali e migliorare la salute fisica e mentale degli animali.
L’articolo tre, di fatto, rappresenta l'unico che non contiene disposizioni modificative di leggi regionali, in quanto autorizza la società Cotral Spa a stipulare un apposito protocollo d'intesa con il Comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell'area del parcheggio di scambio localizzato lungo la via Flaminia e adiacente alla stazione di Montebello della linea ferroviaria “Roma-Civita Castellana-Viterbo”.
L’articolo quattro intende modificare l'articolo quattro della l.r. n. 30/1998 (“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”), al fine di inserire nella classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada anche le navette turistiche alimentate da motore elettrico e di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio stesso.
L’articolo 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. n. 5/2013 (“Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”), con riferimento all'Osservatorio sul gioco di azzardo patologico, in quanto le sue funzioni sono assorbite dall’Osservatorio sulle dipendenze istituito di recente con la l.r. n.5/2025 (“Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”).
L’articolo 6 apporta alcune modifiche all’articolo 22 della l.r. n. 15/2025, concernente il riconoscimento del diritto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi, di utilizzare le acque sotterranee demaniali per le piccole derivazioni.
L’articolo 7 intende apportare modifiche alla l.r. n. 20/2023 relativa alle disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. In particolare, si prevede l'adeguamento della tariffa della componente fissa del canone di concessione di cui all'articolo 22 della l.r. n. 20/2023 ed è inserita la specifica legata alla modalità di aggiornamento del canone predetto.
L’articolo 8 introduce alcune modifiche alla l.r. n. 53/1998, al fine di chiarire in maniera più puntuale quali debbano essere le funzioni della Regione in merito alla realizzazione e alla manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica nonché degli impianti pubblici di irrigazione dichiarati di preminente interesse regionale, la cui gestione è affidata – sulla base di apposite convenzioni – ai Consorzi di bonifica. La medesima chiarificazione è effettuata anche in riferimento alle funzioni delle province relativamente alle opere di difesa del suolo.
Infine, l'articolo 9 introduce la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 10 riguarda l’entrata in vigore della legge.
A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio