Norme per la redazione del piano generale dei trasporti della Regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone (1)(2)

Numero della legge: 37
Data: 6 luglio 1987
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1987

L.R. 06 Luglio 1987, n. 37
Norme per la redazione del piano generale dei trasporti della Regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone (1) (2)


[ Titolo I



NORME PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE LAZIO


Art. 1
(Finalita', obiettivi e contenuti del piano generale dei trasporti del Lazio)

La presente legge disciplina la redazione del piano generale dei trasporti del Lazio, il quale ha natura di piano settoriale pluriennale della Regione, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, concernente: << Norme sulle procedure della programmazione >>. Il piano generale dei trasporti, basato su una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, configura un sistema di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio - economico e di assetto territoriale del Lazio. A tale scopo il piano stabilisce le modalita' attraverso le quali individuare le possibili azioni politico - amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve, medio e lungo periodo; definisce gli interventi, anche di carattere istituzionale, da effettuare, indicandone priorita', durata e tempi di realizzazione; individua i criteri per la localizzazione delle infrastrutture che interessano il settore e determina eventuali vincoli per l' organica impostazione dei problemi attinenti il trasporto. Il piano fornisce, altresi', le indicazioni fondamentali per l' elaborazione e l' attuazione di progetti di interventi di cui all' articolo 18 della citata legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, con specificazione delle amministrazioni o degli enti locali assegnatari, per competenza propria o delegata, e dei parametri per il controllo preventivo dell' efficacia dei progetti stessi e le relative modalita' di effettuazione nonche' dei costi di investimento e di gestione, delle risorse da impiegare, delle fonti di finanziamento. Il piano individua, infine, i parametri per i controlli di attuazione dei progetti e di efficacia degli interventi ed i soggetti titolari della potesta' di vigilanza. Per la formulazione del piano si tiene conto dei documenti e dei progetti con particolare riguardo a quelli concernenti l' area metropolitana romana ed il riequilibrio tra detta area e l' intera Regione, i quali abbiano rilievo per la definizione di un nuovo assetto del sistema dei trasporti nel territorio regionale. Tra detti documenti figura anche lo << schema metodologico di riferimento per la formulazione del piano generale dei trasporti della Regione >> redatto da apposito comitato tecnico, istituito con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 1982, n. 746. Il piano generale dei trasporti del Lazio e' formulato in aderenza agli indirizzi ed agli obiettivi del piano nazionale dei trasporti previsto dalla legge 15 giugno 1984, n. 245.
Nel caso in cui la Regione, in base a proprie leggi speciali, provveda alla formulazione di piani di settore attinenti ai trasporti prima dell' approvazione del piano generale di cui alla presente legge, nelle metodologie relative a tali piani di settore dovranno essere previste le modalita' per il coordinamento degli stessi piani di settore con le elaborazioni concernenti il piano generale suddetto.


Art. 2
(Redazione del piano generale dei trasporti)

Nel limite della complessiva spesa, determinata al successivo articolo 9, la Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell' articolo 15, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, a conferire all' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) con sede in Roma, l' incarico per la redazione del piano di cui al precedente articolo 1. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' IRSPEL non provveda a comunicare alla Regione, sulla base di propri atti adottati nelle forme di legge, la disponibilita' ad assumere l' incarico suddetto nel rispetto delle temporalita' previste, la Giunta regionale, in conformita' all' ordinamento normativo di cui all' articolo 15, primo comma, della legge regionale n. 17 del 1986 ed all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 12 giugno 1986, n. 22, e' autorizzata a conferire tale incarico, ferma l' osservanza dei principi in materia di contabilita' pubblica, a societa' od ente particolarmente qualificati nel settore della pianificazione e della programmazione dei trasporti. Per la disciplina dei rapporti connessi con lo svolgimento dell' incarico predetto, il Presidente della Giunta regionale stipula con l' affidatario dell' incarico medesimo apposita convenzione, secondo lo schema allegato alla presente legge. Dopo la sottoscrizione delle parti, la convenzione e' sottoposta all' approvazione della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale e' competente ad adottare gli atti amministrativi necessari e conseguenti al perfezionamento della convenzione, ivi compresi quelli concernenti la liquidazione dei compensi spettanti all' affidatario dell' incarico secondo quanto sara' previsto nella stessa convenzione. In tale ambito, il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle relazioni all' uopo predisposte dalla segreteria tecnica del piano, di cui al successivo articolo 4, provvede all' approvazione degli stati di avanzamento dei lavori afferenti le singole fasi nelle quali si articolera' l' incarico disciplinato dalla convenzione medesima. Fermo restando il limite della spesa di cui al successivo articolo 9, alla convenzione potranno essere apportate le modificazioni che, nel quadro degli obiettivi determinati dalla presente legge, si rendessero indispensabili nel corso della sua attuazione per assicurare il miglior conseguimento degli obiettivi medesimi. All' approvazione di tali modificazioni provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni. Alla stipulazione dei conseguenti atti aggiuntivi alla convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale. Le determinazioni della Giunta regionale in ordine al conferimento dell' incarico a soggetti diversi dall' IRSPEL ed alle modificazioni della convenzione, sono assunte sentita la competente Commissione consiliare permanente il cui parere si intende favorevole se non espresso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.


Art. 3
(Procedure per l' approvazione del piano generale dei trasporti)

La Giunta regionale adotta, con proprio atto deliberativo, lo schema di piano generale dei trasporti del Lazio e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Rispettivamente entro sessanta giorni ed entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la Giunta regionale e le Amministrazioni provinciali procedono alle consultazioni sullo schema di piano, di cui al precedente comma, con le procedure fissate all' articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, al fine di garantire, secondo quanto previsto al titolo VII dello Statuto regionale ed in conformita' al disposto di cui all' articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la piu' ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati alla formulazione ed all' attuazione del piano. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle proprie consultazioni e dei documenti di osservazioni e proposte approvati dalle Amministrazioni provinciali, delibera la proposta di piano. Il piano generale dei trasporti del Lazio e' approvato mediante deliberazione del Consiglio regionale.


Art. 4
(Segreteria tecnica del piano generale dei trasporti )

Allo scopo di realizzare un idoneo strumento di conoscenza delle iniziative programmatiche e progettuali degli enti, delle amministrazioni e degli organismi che operano nel settore del trasporto pubblico nel Lazio e di assicurare, nelle fasi di approntamento del piano, il necessario raccordo e coordinamento tra le iniziative predette, e' istituita, presso l' assessorato regionale ai trasporti, una apposita segreteria tecnica del piano dei trasporti. Alla segreteria tecnica sono, altresi', attribuiti l' esame e la valutazione preventivi dei rapporti intermedi e degli elaborati finali concernenti la redazione del piano nonche' gli adempimenti di supporto relativi alla formazione del piano stesso e le attivita' afferenti l' acquisizione e l' elaborazione dei dati, non comprese tra quelle che formano oggetto dell' incarico disciplinato dalla convenzione di cui al precedente articolo 2. Per lo svolgimento dei compiti predetti, sono assegnati alla segreteria tecnica dipendenti regionali in servizio presso l' assessorato regionale ai trasporti. La Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, ad attribuire la responsabilita' della direzione della segreteria tecnica di cui al presente articolo ad un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alla individuazione ed assegnazione degli altri dipendenti regionali che operano nell' ambito della stessa segreteria. Fanno, altresi', parte della segreteria tecnica non piu' di cinque esperti esterni all' Amministrazione regionale, particolarmente qualificati nella materia dei trasporti. I rapporti tra la Regione e detti esperti sono regolati in conformita' alle disposizioni di cui all' articolo 49, terzo comma, dello Statuto regionale. La segreteria tecnica si avvale altresi', con le modalita' previste nello schema di convenzione allegato alla presente legge, di unita' di supporto fornite dall' affidatario della redazione del piano. La segreteria tecnica e' soppressa dopo l' approvazione del piano stesso da parte del Consiglio regionale.


Titolo II
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE


Art. 5
(Disciplina transitoria dell' esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza regionale )

Nella fase transitoria che precede l' approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio e l' adozione dei conseguenti provvedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 (legge generale sui pubblici trasporti in concessione) e successive integrazioni e modificazioni continuano ad applicarsi, per l' esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza regionale in atto gestiti dal consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, dall' ACOTRAL (Azienda consortile trasporti del Lazio), le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34.
Nell' ambito delle finalita' generali fissate nella vigente normativa della Regione Lazio in materia di pubblico trasporto l' Amministrazione regionale continua ad avvalersi delle disposizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10, all' articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 ed all' articolo 4 della richiamata legge regionale n. 34 del 1976, adottando provvedimenti di ristrutturazione della rete dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale mediante decreti del Presidente della Giunta regionale e dell' assessore regionale ai trasporti, all' uopo delegato dallo stesso Presidente.


Art. 6
(Disciplina transitoria dell' esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza comunale )

Nelle more dell' emanazione della normativa regionale prevista nel titolo I della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell' approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio, per la disciplina dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza comunale si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme di cui al decreto del Ministro dei trasporti 8 ottobre 1955 nonche' quelle che seguono. L' Amministrazione regionale, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle reali esigenze di mobilita' e, nel contempo, di garantire il contenimento delle spese di esercizio e di gestione dei servizi di trasporto di persone di competenza comunale nei limiti delle risorse finanziarie attribuite alla Regione, ai sensi delle norme di cui al titolo II della richiamata legge 10 aprile 1981, n. 151, promuove, di concerto con i comuni interessati, verifiche in ordine alla rispondenza dei servizi alle predette esigenze di mobilita' nonche' in ordine alla economicita' dei servizi stessi. Il sindaco del comune, nell' impartire, sia all' atto della concessione, sia successivamente, le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza e la regolarita' dell' esercizio dei servizi automobilistici di competenza dello stesso comune, dovra' sentire il parere dell' ufficio provinciale della motorizzazione civile, ai fini della sicurezza, nonche' quello dell' assessorato regionale ai trasporti, ai fini della regolarita' dell' esercizio predetto. Il parere dell' ufficio provinciale della motorizzazione civile avra' valore vincolante; quello dell' assessorato regionale ai trasporti comportera' la valutazione di ogni aspetto connesso con la regolarita' dell' esercizio, ivi compreso quello inerente alla economicita' della sua gestione, anche in considerazione dei parametri obiettivi di esercizio stabiliti dalla Giunta regionale ai fini della determinazione dei contributi ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42. Ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, la vigilanza sui servizi di interesse comunale e' esercitata, per quanto di rispettiva competenza, dai predetti uffici statali e regionali. Alle riunioni istruttorie di cui all' articolo 29 del decreto del Ministro dei trasporti 8 ottobre 1955 partecipa, oltre al rappresentante dell' Amministrazione statale competente, un rappresentante dell' assessorato regionale ai trasporti.


Art. 7
(Proroga dei termini indicati all' art. 4 ed all' art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42)

I termini per l' espletamento degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' articolo 4 ed all' articolo 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e concernenti la definizione dei contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, relativi agli anni 1985, 1986 e 1987, sono prorogati al 30 novembre 1987.


Titolo III
NORME FINALI E FINANZIARIE


Art. 8
(Norma finale)

Spetta alla Giunta regionale disporre il conferimento ad enti od istituzioni pubbliche, a societa' specializzate, a studiosi ed esperti, singoli od associati, dell' incarico di particolari attivita' e studi e/ o di altri progetti, documenti e strumenti che risultino necessari ai fini dell' attuazione della presente legge e che non possono essere direttamente compiuti dagli uffici regionali o dagli enti funzionali della Regione. Il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma avverra' con il rispetto dei principi desumibili dall' articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1970, n. 1077. La Giunta regionale, con l' osservanza dei principi vigenti in materia di contabilita' pubblica, provvede all' acquisto di beni strumentali, di materiali di studio e di particolari prodotti nonche' a disporre ogni altra spesa necessaria per l' elaborazione, la formazione, la pubblicazione e la diffusione del piano dei trasporti e per lo svolgimento di ogni attivita' conseguente all' attuazione della presente legge. Alle spese connesse con l' applicazione delle norme di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti disposti al successivo articolo 9.


Art. 9
(Norma finanziaria)

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di L. 4.000 milioni in ragione di L. 1.000 milioni per l' anno finanziario 1987, di L. 1.500 milioni per l' anno finanziario 1988 e di L. 1.500 milioni per l' anno finanziario 1989.
Alla copertura finanziaria della spesa di L. 1.000 milioni di cui al precedente comma, relativa all' anno 1987, si fa fronte, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera g), del bilancio di previsione della Regione Lazio per lo stesso anno 1986, concernente: << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma >>. La spesa di cui al precedente secondo comma sara' iscritta, in termini di competenza e di cassa, nell' apposito capitolo n. 09500, che si istituisce con la presente legge sul bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1987 con denominazione << Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e per l' attuazione della disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone >>. Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1988 e 1989 si provvedera' annualmente con le rispettive leggi di bilancio, in conformita' alle indicazioni all' uopo riportate nel bilancio pluriennale regionale 1987- 1989.


ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1987, N. 37 CONCERNENTE: << NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE LAZIO. DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE >>.

Bozza di convenzione



ATTO ALLEGATO


Art. 1
(Oggetto dell' incarico)

La Regione Lazio, piu' sotto indicata come committente, conferisce a . . . . ., di seguito indicato come affidatario, che accetta, l' incarico di elaborare la seconda fase del piano generale dei trasporti della Regione Lazio in conformita' agli indirizzi recati dalla legge regionale di cui il presente atto costituisce allegato, secondo i contenuti e le modalita' operative illustrate nel documento << Progetto di lavoro per l' elaborazione del piano regionale dei trasporti della Regione Lazio >> allegato alla presente convenzione.


Art. 2
(Prestazioni e compiti dell' affidatario dell' incarico)

L' affidatario, per l' espletamento del suo incarico, acquisira' la documentazione ed i dati di base disponibili, provvedendo poi ad integrare le informazioni cosi' acquisite con indagini e rilievi che si impegna ad eseguire nel contesto del presente incarico, secondo quanto descritto nell' allegato di cui al precedente articolo 1.
Per l' esecuzione di queste indagini e rilievi (studi sulla domanda di mobilita', sulla scelta modale e sulle funzioni di costo dei singoli archi delle reti di trasporto disponibili nei bacini di traffico interessati), l' affidatario potra' avvalersi della collaborazione di esperti e ditte specializzate altamente qualificati nei rispettivi settori di competenza, ma cio' senza oneri aggiuntivi per la Regione.
Nel caso in cui l' affidatario dell' incarico intenda avvalersi di persone giuridiche ai fini dello svolgimento, in tutto od in parte, del lavoro connesso con la redazione del piano, spetta alla Giunta regionale di esprimere il preliminare gradimento.
Per i soggetti fisici che direttamente od indirettamente saranno utilizzati per i compiti inerenti alla formazione del piano, il gradimento e' espresso dal Presidente della Giunta regionale o dall' assessore regionale ai trasporti dallo stesso Presidente delegato.
In conformita' agli indirizzi espressi nella legge regionale di cui il presente atto costituisce allegato l' affidatario svolgera' il suo incarico in stretta collaborazione con la segreteria tecnica per la formazione del piano, istituita presso l' assessorato ai trasporti della Regione. Il committente, i suoi organismi ed i suoi uffici saranno costantemente tenuti informati dell' andamento e dello sviluppo delle indagini ed elaborazioni affidate.
L' affidatario da' atto che le funzioni di collegamento e di coordinamento tra Amministrazione regionale e lo stesso affidatario saranno svolte dalla predetta segreteria tecnica cui sono attribuiti l' esame e la valutazione preventivi dei rapporti intermedi e degli elaborati finali concernenti la redazione del piano fornito dall' affidatario.
Nell' ambito del contratto di cui alla presente convenzione, l' affidatario porra' a disposizione dell' Amministrazione regionale, per l' attivita' di supporto da svolgersi presso la predetta segreteria tecnica, durante il periodo di elaborazione del piano, le seguenti unita' di personale, con le seguenti massime disponibilita':
a) 2 dattilografe: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali;
b) 1 stenodattilografa: 24 mesi x 1 = 24 mesi totali;
c) 1 operatore di fotocopie: 24 mesi x 1 = 24 mesi totali;
d) 2 disegnatori: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali;
e) 2 operatori di computer: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali.
Detto personale prestera' la propria collaborazione presso gli uffici dell' assessorato ai trasporti della Regione, secondo l' orario di lavoro degli uffici stessi e sara' diretto dal capo della segreteria tecnica e dal responsabile dell' affidatario del progetto nell' ambito di un programma di lavoro concordato tra le parti che specifichera' le attivita' ed i tempi di esecuzione.


Art. 3
(Termini di consegna e proprieta' degli elaborati di piano)

L' affidatario svolgera' il suo incarico nei termini di tempo e con le modalita' precisate nei successivi articoli e fornira' al committente i rapporti intermedi in cinque esemplari. Il rapporto finale sara' fornito in cinque esemplari unitamente ad una copia riproducibile di tutti i disegni. Fermo restando il compenso, indicato al successivo articolo 6, le parti convengono che la proprieta' letteraria e scientifica sugli elaborati del piano nonche' i diritti di autore, ivi compresi quelli esclusivi, di cui al titolo I, capo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, connessi con gli elaborati medesimi, sono trasferiti all' Amministrazione regionale del Lazio.
In relazione a quanto convenuto nel precedente terzo comma l' affidatario rilascia sin d' ora formale assenso, ai sensi dell' art. 2577, secondo comma, del codice civile, alle modificazioni che l' Amministrazione regionale riterra' di apportare, a suo insindacabile giudizio, agli elaborati del piano, fatto salvo che tali modifiche dovranno essere segnalate in calce all' elaborato, su eventuale richiesta dell' affidatario.


Art. 4
(Prestazioni del committente)

Il committente fornira' o mettera' a disposizione dell' affidatario dell' incarico tutta la documentazione e tutti i dati di base di cui dispone e fornira' all' affidatario medesimo l' assistenza necessaria per l' acquisizione dell' eventuale ulteriore documentazione che fosse disponibile presso altri enti od organismi.
A tali fini, il committente provvedera' ad intervenire per ottenere il rilascio all' affidatario di tutti i necessari permessi, nullaosta, lasciapassare ed assistenza che dovessero essere in qualunque modo necessari per lo svolgimento degli studi, delle indagini e dei rilievi.


Art. 5
(Tempi e modalita' di esecuzione dell' incarico)

L' affidatario svolgera' complessivamente il suo incarico in un periodo massimo di ventuno mesi, decorrenti dalla data in cui la presente convenzione sara' divenuta esecutiva ed operante e calcolati al netto delle eventuali interruzioni di termini (di seguito piu' specificamente precisate) conseguenti a richieste di chiarimenti e/ o di modificazioni dei rapporti intermedi e degli elaborati finali del piano, formulate dall' Amministrazione regionale nel corso delle operazioni di controllo e di verifica dei rapporti e degli elaborati predetti.
Secondo il progetto di lavoro di cui all' allegato l' incarico sara' realizzato in 4 fasi temporali, cosi' descritte:
1a fase (4 mesi): Impostazione generale L. . . . milioni (di cui L. . . . . milioni relativi alle competenze delle unita' di personale di cui all' articolo 2)
Raccolta ragionata materiali ed indagini gia' effettuate
Quadro normativo e tecnico
Consultazioni e rilevazioni dirette presso operatori, aziende, enti locali Analisi di gestione delle aziende di trasporto
Elaborazione della metodologia operativa
2a fase (5 mesi): Analisi condizioni strutturali L.... milioni
Prima definizione del sistema informativo (banca dati) (di cui L... milioni relativi alle competenze delle unita' di personale di cui all' articolo 2)
Consultazioni e rilevazioni dirette presso: enti locali operatori pubblici e privati del trasporto utenti economici, aziende utenti individuali ( ca 2.000)
Prima definizione di modelli previsivi Implementazione ed aggiornamenti dati tecnici e matrici origine - destinazione
3a fase (4 mesi): Quadro delle opzioni L.... milioni Realizzazione dei modelli di simulazione (di cui L.... milioni relativi alle competenze delle unita' di personale di cui all' articolo 2)
Realizzazione dei modelli di simulazione Analisi del rapporto costo - benefici
Definizione grafi modali e intermodali Definizione criteri per la valutazione di impatto ambientale
4a fase (3 mesi): Redazione del piano regionale L.... milioni
Definizione quadro ipotesi operativa (di cui L... milioni relativi alle competenze delle unita' di personale di cuiall' articolo 2)
Caratteristiche tecnico - gestionali degli interventi previsti
Individuazione priorita' modali
Al termine della prima, della seconda e della terza fase di lavoro, l' affidatario dell' incarico consegnera' al committente, dietro rilascio di ricevuta, un rapporto intermedio conclusivo della singola fase che sara' esaminato e valutato dalla segreteria tecnica ed approvato dall' Amministrazione regionale entro il tempo, rispettivamente di trenta giorni e quarantacinque giorni dalla data di consegna da parte dell' affidatario medesimo al fine di consentire il rispetto dei tempi complessivi.
L' Amministrazione regionale ha, peraltro, facolta' di chiedere all' affidatario, chiarimenti e/ o integrazioni in ordine ai rapporti trasmessi, purche' questi attengano alle indicazioni contenute nel << Progetto di lavoro >> di cui al precedente articolo 1 a cui lo stesso affidatario non avesse dato sviluppo.
Alla richiesta dell' Amministrazione regionale l' affidatario dara' seguito provvedendo a fornire detti chiarimenti e/ o procedere a dette integrazioni, senza che cio' comporti ulteriori oneri, anche per revisione dei prezzi, a carico della Regione.
In tali casi, verra' stabilito di comune accordo il termine per la trasmissione dei chiarimenti e/ o per la consegna degli elaborati intermedi modificati ed il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di chiarimenti e/ o di modificazione e l' approvazione del lavoro non verra' computato ai fini contrattuali, fatta eccezione, al riguardo, del compenso dovuto dall' Amministrazione regionale per le unita' di personale poste a disposizione dall' affidatario per le attivita' della segreteria tecnica del piano.
All' inizio del lavoro l' affidatario comunichera' al committente i nominativi dei tecnici incaricati di dirigere operativamente il progetto.
A conclusione della quarta fase e comunque entro e non oltre ventuno mesi decorrenti dalla data in cui la presente convenzione sara' divenuta esecutiva ed operante (cioe' dalla data di comunicazione, da parte dell' Amministrazione regionale, dell' avvenuta approvazione della presente convenzione da parte della Commissione di controllo), e calcolati al netto delle eventuali interruzioni dei termini di approvazione dei rapporti intermedi innanzi precisati, l' affidatario fornira' al committente gli elaborati finali dello schema del piano.
Gli elaborati finali dello schema del piano saranno esaminati e valutati dalla segreteria tecnica ed adottati dalla Giunta regionale entro il tempo, rispettivamente, di quarantacinque giorni e di novanta giorni dalla data di consegna da parte dell' affidatario.
L' Amministrazione regionale ha, peraltro, facolta' di chiedere all' affidatario, chiarimenti e/ o integrazioni in ordine agli elaborati trasmessi purche' questi attengano alle indicazioni contenute nel << Progetto di lavoro >> di cui al precedente articolo 1 A cui l' affidatario medesimo non avesse dato sviluppo.
Alla richiesta dell' Amministrazione regionale l' affidatario dara' seguito provvedendo a fornire detti chiarimenti e/ o a procedere a dette modificazioni senza che cio' comporti ulteriori oneri, anche per revisione dei prezzi, a carico della Regione.
In tali casi, verra' stabilito di comune accordo il termine per la trasmissione dei chiarimenti e/ o per la consegna degli elaborati finali modificati ed il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di chiarimenti e/ o di modificazioni e l' approvazione del lavoro non verra' computato ai fini contrattuali, fatta eccezione, al riguardo, del compenso dovuto dall' Amministrazione regionale per le unita' di personale poste a disposizione dell' affidatario per le attivita' della segreteria tecnica del piano.
Qualora la consegna, da parte dell' affidatario, degli elaborati finali venga ritardata, per responsabilita' dello stesso affidatario, oltre i termini previsti dal presente articolo (ventuno mesi) verra' applicata, per ogni sette giorni compiuti di ritardo, una penale di L. 250.000 (duecentocinquantamilalire) da detrarre sull' ultimo pagamento da effettuarsi all' affidatario.


Art. 6
(Compenso)

A fronte delle prestazioni fornite dall' affidatario del' incarico per la redazione del piano secondo le modalita' previste nella presente convenzione, verra' riconosciuto all' affidatario medesimo un compenso forfettario di L.... milioni (.....), piu' IVA, da erogarsi dal committente secondo le modalita' ed i termini previsti al successivo articolo 8. Tale compenso e' comprensivo di spese e costi generali, di costi di segreteria e dattilografia, dei costi delle copie della documentazione nel numero indicato al precedente articolo 3, nonche' dei costi afferenti il personale che l' affidatario porra' a disposizione della segreteria tecnica del piano in conformita' alle disponibilita' massime convenute in proposito nel precedente articolo 2.
Il compenso totale per il personale che opera presso la segreteria tecnica pari a L.... milioni (........) piu' IVA e' cosi' suddiviso:
a) dattilografe: 20 per cento;
b) stenodattilografe: 12 per cento;
c) operatore per fotocopie: 10 per cento;
d) disegnatore: 28 per cento;
e) operatore computer: 30 per cento.


Art. 7
(Garanzie)

A garanzia di buona esecuzione l' affidatario dell' incarico prestera', all' atto del pagamento dell' ultima fattura di cui al seguente articolo 8, una fidejussione di pari importo di primarie banche nazionali o di compagnie di assicurazione, estesa fino alla approvazione definitiva degli elaborati finali del piano da parte del Consiglio regionale.


Art. 8
(Fatturazioni e pagamenti)

La fatturazione ed il pagamento del compenso di cui al precedente articolo 6 sara' effettuato in cinque rate alle seguenti scadenze e con i seguenti importi:
L..... milioni piu' IVA, pari al 20 per cento dell' importo contrattuale, fatturati alla data in cui la convenzione e' divenuta esecutiva:
pagamento con valuta trenta giorni dalla data della fattura;
L.... milioni piu' IVA, pari all' 80 per cento dei costi totali della prima fase fatturati alla consegna del rapporto: pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell' Amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;
L.... milioni piu' IVA, pari all' 80 per cento dei costi totali della seconda fase fatturati alla consegna del rapporto: pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell' Amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;
L.... milioni piu' IVA, pari all' 80 per cento del costo della terza fase fatturati alla consegna del rapporto: pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell' Amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;
L..... milioni piu' IVA, pari all' 80 per cento dei costi della quarta fase fatturati alla consegna degli elaborati finali dello schema del piano:
pagamento con valuta a novanta giorni data della fattura previa prestazione di fidejussione di primarie banche nazionali o di compagnie di assicurazione estesa fino all' approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale degli elaborati finali del piano.
Il pagamento dei compensi come sopra indicati sara' effettuato dall' Amministrazione regionale mediante accredito sul conto corrente n.... intestato all' affidatario dell' incarico.
Sui pagamenti in ritardo rispetto ai tempi sopra indicati verra' applicato il tasso di interesse interbancario vigente al momento.


Art. 9
(Revisione prezzi)

Ai soli fini della revisione prezzi l' importo forfettario di L.... milioni (.....) piu' IVA e' considerato fisso ed invariabile con riferimento alle prestazioni dovute, secondo i tempi stabiliti nel presente capitolato, entro il 31 dicembre 1988.
Gli importi fatturati oltre tale data per cause non dovute all' affidatario dell' incarico saranno aggiornati secondo la seguente formula di revisione:
RI = Rc. (0,10 + 0,90 Tl/ To).
dove Rl = importo aggiornato di ogni singola fase; Rc = importo iniziale di ogni singola fase; To = retribuzione mensile contrattuale dell' impiegato di V livello (contratto metalmeccanico) al 1o gennaio 1986;
Tl = retribuzione mensile contrattuale dell' impiegato di V livello (contratto metalmeccanico) alla data di emissione delle singole fatture.
Ove ricorrano le condizioni per l' applicazione dell' istituto della revisione dei prezzi, la revisione stessa potra' riguardare esclusivamente la parte dei lavori non eseguita e consegnata nel termine per cause non dovute all' affidatario dell' incarico e diverra' operante, giusta il disposto recato dall' articolo 33, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), soltanto nel caso in cui la variazione dei prezzi, calcolata con la formula innanzi riportata, risulti superiore al 10 per cento del corrispettivo convenuto, commisurato alla quota dei predetti lavori non eseguita.


Art.10
(Condizioni per lavori aggiuntivi e per variazioni di utilizzo del personale fornito dall' affidatario dell' incarico)

Studi e lavori aggiuntivi, integrativi e di assistenza, copie dei documenti in piu' richiesti dal committente durano il periodo di elaborazione del piano e, successivamente, durano la fase di attuazione del piano stesso, ulteriori prestazioni del personale di cui al precedente articolo 2 saranno forniti dall' affidatario dell' incarico e con tempi e costi secondo accordi convenuti caso per caso tra le parti.
Se all' atto della definizione del programma di lavoro, di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, verra' concordato un utilizzo del personale fornito dall' affidatario inferiore al massimo previsto dallo stesso articolo 2, il relativo importo verra' proporzionato all' effettivo utilizzo stabilito e ripartito nelle singole fasi.


Art. 11
(Giurisdizione)

Per qualunque controversia comunque nascente, anche indirettamente dalla presente convenzione, sara' competente il Foro di Roma.


Art. 12
(Spese contrattuali)

Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione della presente convenzione sono a carico del committente.


Art. 13
(Domicilio)

Per tutti gli effetti del presente atto l' affidatario dell' incarico elegge domicilio legale presso la propria sede in..... .... e la Regione Lazio presso la propria sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.


ALLEGATO


ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1987, N. 37 CONCERNENTE: << NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO
GENERALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE LAZIO.
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE >>.


ATTO ALLEGATO

Progetto di lavoro per l' elaborazione
del piano regionale dei trasporti della Regione Lazio

1. Premessa
Il ruolo potenzialmente crescente delle Regioni nell' ambito della programmazione riferita alle infrastrutture di trasporto ed alla mobilita' di merci e persone, trova una sua profonda opportunita' nella necessita':
a) di garantire un adeguato quadro settoriale di riferimento alle politiche nazionali, al fine di << mirarle >> e, quindi, di consentirne il successo di fronte alla domanda;
b) di << constringere >> gli obiettivi settoriali del piano ad una integrazione funzionale allo sviluppo di aree culturalmente ed economicamente definite;
c) di attivare le potenzialita' presenti su scala locale, sia istituzionali che imprenditoriali ed economico- finanziarie, al fine di produrre una opportuna sinergia ed ottimizzare gli sforzi realizzativi.
Da questo punto di vista la Regione Lazio con il << programna regionale >> 1976/ 1979 si e' impegnata a proseguire in un piano di interventi infrastrutturali che tendessero a rompere il disequilibrio storico tra le cinque province laziali, dove Roma, polo di attrazione di flussi e traffici nazionali ed internazionali oltre che regionali, continuava a rappresentare << la testa troppo grande di un corpo gracilissimo >>.
L' impostazione secondo la quale le realizzazioni e/ o i potenziamenti infrastrutturali sono strumenti attivi dello sviluppo socio - economico e riescono dunque in parte a determinarlo, ha progressivamente rappresentato un' adeguata metodologia di intervento tesa al piu' generale riequilibrio delle opportunita' economiche, sociali ed individuali di mobilita'.
In questo quadro sembra necessario, nella fase attuale, non perdere di vista la ricchezza per molti versi nuova ed articolata della realta' socio - economica laziale che, pur continuando ad essere profondamente influenzata dal ruolo svolto dalla capitale, ha visto consolidare, negli ultimi anni, poli territoriali con vocazioni economiche autonome e con robusti << trend >> di crescita demografica. Basi ricordare:
a) nell' alto Lazio, il ruolo crescente, nel sistema energetico non solo regionale, dei poli di Civitavecchia e Montalto ed il consolidarsi dei processi di industrializzazione nella area di Civitacastellana;
b) nel basso Lazio, l' ormai consistente realta' industriale delle aree di Latina, di Anagni e di Frosinone;
c) nell' area romana, l' autonomia crescente dal punto di vista delle esigenze infrastrutturali, del poli industriali di Pomezia e dell' area dei Castelli.
Alcuni dati desunti dal recente censimento possono poi aiutare a cogliere con maggiore attenzione questa diversa immagine regionale:
a) nell' industria ad un aumento degli addetti nel capoluogo pari all' 11 per cento corrisponde un aumento nel resto della Regione del 40 per cento;
b) nelle attivita' terziarie riferite al comparto del commercio e dei trasporti, ad un 8 per cento di incremento di addetti riferito a Roma, risponde il 32,5 per cento del resto della Regione;
c) perfino nelle attivita' di terziario cosiddetto avanzato al tradizionale ed insostituibile ruolo della grande concentrazione urbana, di accentramento di servizi evoluti all' impresa ed all' economia (non si trascuri tra l' altro che Roma e' capitale della nazione), si affianca una altrettanto significativa tendenza alla crescita di addetti nel resto della Regione.
Di fronte a questa evoluzione nuova rispetto agli anni 1960, il problema che sembra porsi e' allora non piu' soltanto quello di definire politiche infrastrutturali, mirate al riequilibrio socio -economico regionale, ma contestualmente di operare per una qualificazione specifica delle aree vitali della Regione, con raccordi e relazioni crescenti all' interno ed all' esterno della Regione stessa.
In questo senso una politica adeguata della Regione Lazio nel campo dei trasporti dovrebbe puntare a garantire condizioni piu' favorevoli di sviluppo a quei sottosistemi socio - economici e territoriali regionali che esprimono potenzialita' significative, non limitandosi quindi alla progettazione dei soli grandi assi infrastrutturali ma definendo interventi particolari e puntuali riferiti a singole realta'.
Il progetto mirato per l' area metropolitana romana, mentre risponde all' esigenza fondamentale di affrontare sistematicamente ed in modo integrato i problemi di mobilita' di un' area affetta da una crisi acuta, puo' rappresentare anche una metodologia di intervento in particolari sub - zone regionali da considerare complementare all' ipotesi generale di piano. Questo e' tanto piu' necessario se non si vuole che il pur doveroso progetto per l' area romana, finisca per assorbire completamente forze e potenzialita' mobilitate a livello nazionale frustrando nel contempo le disponibilita' collaborative, oltre che le domande, del reticolo istituzionale ed imprenditoriale delle altre province.
Di questa impostazione deriva la necessita' di una opportuna integrazione tra piano regionale trasporti ed ipotesi di pianificazione urbanistica, cosi' come obbligato appare il collegamento con piani di settore, deleghe regionali agli enti locali e procedure individuate in sede di legislazione regionale.
2. Il piano regionale dei trasporti
2.1 Gli obiettivi
Una programmazione dei trasporti integrata deve dunque mirare a garantire migliori e piu' efficienti condizioni di mobilita', individuandone l' evoluzione nel tempo in base al modificarsi della situazione socio - economica e dell' assetto degli insediamenti sul territorio.
L' obiettivo principale del piano deve essere quello di collegare strettamente le componenti modali del sistema alle esigenze di sviluppo delle attivita' economiche e dell' insieme delle strutture di servizi pubblici e sociali.
In alcuni casi si trattera' di individuare interventi di breve, medio o lungo termine finalizzati alla valorizzazione socio - economica di zone e/ o bacini regionali; in altri di realizzare infrastrutture, ammodernare e potenziare sistemi modali in grado di raggiungere obiettivi di decongestionamento e razionalizzazione territoriale o di sostegno ad attivita' economiche piu' sviluppate.
In ogni caso qualsiasi metodologia di approccio alla definizione di un piano integrato regionale deve, contestualmente alla individuazione delle specifiche problematiche trasportiste ed alla definizione dei modi, dei tempi e dei costi degli interventi realizzativi, sviluppare una analisi socio - economica territoriale in grado di proporre una adeguata gerarchizzazione delle realizzazioni infrastrutturali e di mobilita', consentendo anche, attraverso precise strumentazioni metodologiche, proiezioni future sul grado di sviluppo dei parametri socio - economici determinanti.
Passando a definire, per linee generali, alcuni degli elementi qualificanti della realizzazione del piano, per quanto concerne gli aspetti piu' direttamente propri del sistema di trasporto, si puo' affermare che esso deve essenzialmente prevedere iniziative che tendono:
a) ad un miglioramento degli << standards >> qualitativi del trasporto pubblico nella coscienza di una evoluzione e maturazione non solo quantitativa della domanda, favorendo in questo modo lo sviluppo ed il potenziamento della domanda, favorendo in questo modo lo sviluppo ed il potenziamento del trasporto collettivo rispetto quello privato. Cio' puo' esprimersi: in una puntuale ristrutturazione ed ammodernamento di infrastrutture, mezzi di trasporto e criteri gestionali ambientali; nell' adeguamento di tempi e periodicita' di percorso; ma anche e soprattutto nella realizzazione di un sistema integrato di trasporto che consenta l' incontro funzionale tra mezzo pubblico e privato (parcheggi di attestamento ed altro) tra mezzo su gomma e su rotaia, raggiungendo un obiettivo di sistematicita' ed efficienza nei processi di scambio tanto piu' importante in quanto interessante un' area a forte pendolarismo quale e' appunto, quella laziale; privilegiando, per quanto attiene al trasporto nelle medie - lunghe distanze, il trasporto per ferrovia;
b) ad una evoluzione dei sistemi intermodali di trasporto e delle infrastrutture ad essi necessari, per consentire il raggiungimento di adeguati << standards >> di efficienza nel trasporto merci. Questo deve voler dire l' attrezzamento dei punti terminali dei flussi di traffico merci (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie) in senso plurimodale e la progettazione e realizzazione su aree territoriali idonee di strutture interportuali;
c) ad una rivalutazione del trasporto locale in funzione culturale e turistica. Anche in questo senso sembra necessario il superamento di un' ottica puramente settoriale nella definizione di un programma regionale di trasporto che facendo riferimento a costi di esercizio e necessita' di bilancio non abbia il coraggio di puntare su di una scommessa di immagine a valorizzazione del territorio i cui risultati economici potrebbero comunque essere significativi in tempi differenziati; d) ad una sempre maggiore integrazione di reti infrastrutturali in grado di ottimizzare la sinergia dei settori della telecomunicazione, dell' energia, dei trasporti, nel quadro di una strategia unitaria che veda nello sviluppo delle forme di comunicazione e dei processi di informazione la condizione ineliminabile di ogni progresso futuro.
2.2 Le compatibilita' nazionali e locali del piano regionale La definizione del piano regionale richiede di procedere ad una integrazione con gli obiettivi del piano generale dei trasporti nazionali( PGT).
Il rispetto degli interessi funzionali della societa' e della economica regionale va commisurato alla logica complessiva che sottende la programmazione su scala nazionale, alle sue compatibilita' tecniche ed economiche.
Contemporaneamente la realizzazione del piano regionale del Lazio, cosi' come degli altri piani regionali, e' contributo essenziale al raggiungimento degli scopi del piano nazionale, fornendo ad esso una maggiore precisione nella analisi dell' offerta e della domanda potenziale di trasporto.
Tale processo intrecciato e sinergico tra scala regionale e nazionale va considerato valido anche in relazione a livelli territoriali inferiori. Da questo punto di vista la realizzazione del piano regionale del Lazio deve sostanziarsi con la contestuale realizzazione di piani di bacino e contemporaneamente avvalersi del sistema di realizzazione, studi e sinergie operative presenti nel quadro del << piano integrato >> per l' area metropolitana romana.
La valorizzazione delle aree di vitalita' economica ed il rispetto delle esigenze e delle domande di trasporto e mobilita' della societa' locale laziale, sono condizioni irrinunciabili di una programmazione insieme democratica ed efficiente.
La definizione del piano regionale richede quindi, per rispondere a questa esigenza, di avvalersi di una adeguata individuazione degli areali di bacino.
Essi vanno ovviamente considerati a prescindere da una presenza istituzionale specifica ed interpretati come dimensione di pianificazione dei trasporti intermedia tra regione e comuni.
Cio' non di meno essi vanno individuati come numero, confini geografici, competenze ed organizzazione funzionale che ne assicurino l' integrazione con i piani comunali e comprensoriali.
Questo impegno di individuazione dei bacini e la realizzazione di piani relativi puo' consentire il reale coinvolgimento di istituzioni ed enti locali, di imprenditoria e societa', di risorse e disponibilita' economiche nella programmazione e consentire la compatibilita' degli obiettivi complessivi con la domanda reale di trasporto e mobilita'.
2.3. I contenuti del piano
Tenendo conto che l' impegno realizzato riguardante infrastrutture e mobilita' riferite ad uno dei modi di trasporto va proporzionato e modellato contestualmente a quello riferito agli altri, evitando settorialismi e parzialita' che impedirebbero l' ottimizzazione del successo del singolo progetto, il lavoro per la realizzazione del piano dovra' occuparsi di:
1 - Modalita' ed infrastrutture viarie
1.1. autostradali (nuovi caselli locali ed altro)
1.2. interregionali
1.3. locali
1.4. urbane
2 - Infrastrutture ferroviarie
2.1. fondamentali
2.2. complementari
2.3. secondarie
2.4. stazioni
3 - Infrastrutture portuali e trasporto per via d' acqua
3.1. porti commerciali
3.2. porti turistici
4 - Infrastrutture aeroportuali
5 - Infrastrutture per nodi intermodali
6 - Gestione, organizzazione, ammodernamento del sistema delle autolinee urbane ed extraurbane
Per quanto riguarda la rete viaria si tratta di sviluppare una analisi tesa ad individuare sia lo stato fisico e l' utilizzazione degli elementi componenti la rete, sia il ruolo funzionale di ciascun elemento.
Sotto il profilo operativo il piano dovra' puntare:
a) a verificare l' adeguatezza della rete viaria regionale in relazione alla evoluzione nel tempo dell' assetto economico e territoriale della Regione;
b) a raggiungere obiettivi di efficienza e funzionalizzazione interna al sistema di trasporto, puntando, soprattutto, all' integrazione delle reti stradali e ferroviarie;
c) ad individuare un programma di interventi sulla rete capace di garantire una distribuzione piu' equilibrata delle correnti di traffico ed interregionali;
d) a definire gli interventi di integrazione, rafforzamento e manutenzione permanente della viabilita' minore. Per quanto riguarda il sistema ferroviario, cui la prima fase della programmazione regionale ha gia' assegnato una funzione fondamentale relativa al soddisfacimento delle esigenze di mobilita' regionale ed interregionale per quanto attiene sia merci che soprattutto persone, si tratta di:
a) affrontare i problemi di frequenze, velocita' commerciali, piu' generale efficienza di servizio in relazione alla esigenza di rispondere convenientemente ai bisogni di mobilita' attuale e di quella futura prevedibile;
b) favorire l' integrazione tra servizi pubblici ferroviari e stradali con la selezione di nodi di interscambio piu' validi;
c) definire l' esigenza e la localizzazione di interporti per il trasporto merci al fine di favorire l' uso di tecniche intermodali che siano in grado di garantire la ottimizzazione dell' intero sistema del trasporto merci;
d) garantire obiettivi di rafforzamento e riorganizzazione della rete al fine di rendere realistica l' opzione strategica del trasporto su ferro.
Per quanto riguarda il sistema portuale, tenendo conto del relativamente alto sviluppo delle coste nella Regione ed il sostanziale sottoutilizzo delle potenzialita' delle infrastrutture portuali presenti, si tratta di:
a) potenziare le funzioni connesse alle attivita' di movimentazione merci, garantendo inoltre idonei collegamenti alle reti stradali e ferroviarie, nella coscienza delle difficolta' proprie degli scali di Civitavecchia e Gaeta per quanto attiene carenza di spazi ed attrezzature e delle loro potenzialita' in relazione alle necessita' dei bacini di sviluppo economico regionali ed in alcuni casi extraregionali;
b) definire la classificazione funzionale degli scali e la specializzazione dei terminali in relazione alle rispettive vocazioni, al fine di evitare l' effetto concorrenziale tra i porti regionali e quelli nazionali e mirare l' utilizzo delle risorse;
c) analizzare le potenzialita' future, oltre alle esigenze attuali del trasporto passeggeri, soprattutto in relazione al collegamento con le isole e la Sardegna;
d) avviare un processo omogeneo di valorizzazione turistica della costa laziale, coordinando e migliorando l' offerta di servizi per la nautica da diporto.
Per quanto riguarda il sistema aeroportuale il piano dovra':
a) individuare adeguate specializzazioni funzionali mirando a recuperare la piena efficienza di scali attualmente trascurati come quelli di Viterbo e Rieti, nella interpretazione delle strutture puntuali del traffico aereo come nuove occasioni di supporto e promozione socio - economica d' area;
b) garantire, l' attuazione delle opere infrastrutturali di raccordo necessarie, aggiuntive a quelle gia' previste per lo scalo di Fiumicino nella prima fase del piano regionale.
Per quanto riguarda i sistemi intermodali, tenendo conto dell' attuale tendenza del trasporto merci ad orientarsi verso l' autotrasporto nonostante la ricca dotazione ferroviaria regionale il piano dovra':
a) proporre gli interventi per eliminare tale squilibrio a favore di un sistema basato sull' integrazione di modi di trasporto;
b) individuare necessita', opportunita' e conseguentemente localizzazione e caratteristiche di centri intermodali (interporti) il cui compito e' anche quello di favorire il riassetto economico del territorio.
L' impegno del piano regionale deve essere anche rivolto ad affrontare i problemi tecnico - organizzativi che contraddistinguono il settore delle autolinee urbane ed extraurbane rispetto alle quali gia' e' presente un preciso schema di intervento razionalizzatore della Regione Lazio.
In particolare il piano dovra':
a) individuare le modalita' tecnico - economiche per interventi idonei a risolvere il degrado del settore;
b) predisporre l' armonizzazione dei diversi mezzi e servizi di trasporto con lo scopo di fornire agli utenti migliori << standards >> qualitativi di servizio e contemporaneamente contenere i costi nei limiti accettabili di una logica di produttivita' aziendale;
c) individuare le soluzioni di ristrutturazione funzionale piu' adatte a garantire il servizio nelle varie aree regionali favorendo eventualmente l' integrazione con il traffico privato interno ai singoli bacini di traffico.
2.4. I tempi del piano regionale
Il raggiungimento degli obiettivi del piano richiede ovviamente la predisposizione di una tempistica che preveda momenti differenziati di attuazione.
Sistematicamente si puo' affermare che il piano regionale deve essere un piano di lungo periodo in grado di articolarsi in scadenze brevi e medie gia' caratterizzate da ipotesi operative.
Il livello di elevata maturita' di alcuni progetti infrastrutturali regionali sia dal punto di vista tecnico che legislativo e finanziario richiede che nel breve periodo si proceda alla definizione attuativa delle opere intervenendo solo nel senso di migliorarne l' integrazione con la programmazione nazionale e la domanda locale e controllandone le funzionalita' alle ipotesi complessive regionali, che il piano va definendo.
Nel medio periodo si deve essere in grado di sviluppare l' integrazione trasporto - territorio regionale puntualizzando le strategie operative in relazione alle previsioni di sviluppo insediativo, demografico, economico dei singoli bacini, delle sub - aree e della Regione nel suo complesso.
Una tale articolazione prevede, dunque, il raggiungimento progressivo degli obiettivi di lungo periodo attraverso la metodologia ormai nota del piano
- processo la cui funzione risulta essere quella di tendere alla ottimizzazione delle risorse e delle forze aziendali, imprenditoriali e locali presenti nel territorio, permettendo una verifica costante dei suoi intendimenti e quindi la capacita' di coinvolgimento e controllo della comunita' locale.
La flessibilita' del piano e' necessaria, del resto, per garantire l' accuratezza della sua caratteristica di integrazione con la realta' socio - economica in evoluzione e per consentire strategie mirate e puntuali relative al territorio.
3. PIANO REGIONALE ED AREA METROPOLITANA ROMANA
Operare nell' ottica della definizione di un piano integrato dei trasporti, che ponga in relazione l' area romana con le problematiche di assetto a livello regionale, richiede la attivazione della lettura intrecciata di una pluralita' di aspetti articolati tra loro quali:
a) la realta' delle infrastrutture di trasporto collettivo metropolitano attuali, dei loro limiti e potenzialita';
b) la nuova domanda della societa' locale espressa nel corso delle sue tendenze evolutive sia economiche che civili;
c) l' analisi del rapporto costi - benefici degli interventi realizzativi programmati;
d) l' individuazione dei tempi e dei modi piu' adeguati di progettazione esecutiva.
La contemporaneita' e l' intersecazione funzionale di queste letture e' condizione essenziale per operare un approccio operativo al problema del trasporto collettivo metropolitano. La crescita spesso caotica ed abusiva del tessuto urbano romano rende arduo l' impegno di programmazione territoriale degli interventi ma insieme ne costituisce la condizione principale.
L' obiettivo di riqualificazione dello sviluppo terziario dell' area con la progettazione del SDO (sistema direzionale orientale) costituisce uno stimolo all' approntamento di una rete infrastrutturale adeguata alle future ambizioni della capitale.
La stessa situazione demografica attuale piu' volte letta come stazionaria, nasconde in realta' << trend >> di crescita nell' area dei comuni con termini che solo una interpretazione miope potrebbe non valutare come direttamente interessanti i progetti di sviluppo del trasporto collettivo dell' area romana.
Sviluppo territoriale, nuova qualificazione di attivita' economiche, incremento demografico sono dunque alcuni degli sfondi sui quali collocare ogni programmazione in grado di alleviare gli insopportabili carichi di trasporto attuali ed insieme prevedere le condizioni di piu' equilibrato futuro.
Ragionare su Roma e' dunque gia' da tempo ragionare su una dimensione metropolitana territorialmente piu' ampia rispetto ai semplici confini comunali.
Affrontare il problema della realizzazione e gestione di un programma di trasporti collettivi nell' area di Roma, richiede obbligatoriamente di fare i conti con le strutture e gli organismi che possono essere in grado di operare tali intrecci funzionali e di governo.
Appare evidente intanto la necessita' di un coordinamento operativo dei soggetti chiamati a realizzare, nell' ambito delle loro competenze, le previste opere infrastrutturali. La individuazione operata dal protocollo d' intesa firmato dal Ministero dei trasporti, dalle Ferrovie dello Stato, Regione Lazio, comune di Roma, di una commissione mista tra i firmatari, al fine di predisporre le convenzioni relative alla progettazione ed attuazione del sistema, sembra rappresentare una risposta adeguata a questa esigenza. Bisogna infatti tener presente il ruolo non solo locale ma anche regionale, nazionale, internazionale ed intercontinentale che i vari progetti ricoprono e la necessita' dunque di un processo di programmazione che sia in grado di ottimizzare risorse e capacita' disponibili su area larga.
3.1. Il quadro di riferimento
In relazione alle necessita' del piano regionale trasporti sara' necessario suddividere le problematiche dell' << area metropolitana >> di Roma su tre livelli di lettura:
a) il livello urbano: legato al sistema metropolitano del trasporto;
b) il livello regionale: legato al bacino di utenza caratterizzato da un forte pendolarismo e da una accentuata movimentazione merci;
c) il livello internazionale ed intercontinentale. In relazione ai tre livelli individuali, si dovranno scegliere i criteri direttivi per l' inserimento di un sistema integrato di trasporti per l' area romana, nel quadro complessivo del piano regionale dei trasporti: tali criteri debbono indirizzare la strategia di piano nel senso di garantire:
1) la compatibilita' con gli ambiti territoriali di pianificazione dei trasporti:
a) rapporto con gli obiettivi generali del piano generale dei trasporti;
b) rapporto di interscambio dialettico con le direttive di assetto territoriale regionale e con gli obiettivi e le indicazioni operative emergenti dallo stesso piano nazionale dei trasporti;
2) coordinamento tra i vari enti istituzionali, centrali e periferici, e gli organi preposti alla elaborazione, esecuzione e gestione degli interventi sul sistema dei trasporti;
3) verifica e fattibilita' degli interventi, sulla base sia della economicita' intrinseca degli stessi (intesa come efficacia nel rapporto costi - benefici), sia della capacita' potenziale di attingere a piu' fonti di finanziamento diversificate.
3.2. Gli indirizzi realizzativi
I principali indirizzi realizzativi che dovranno essere perseguiti a livello di area metropolitana in relazione alle sue valenze funzionali riferibili alla pianificazione regionale sono, in relazione ai singoli modi, i seguenti:
A) Sistema ferroviario:
il sistema ferroviario, al di la' del suo ruolo tradizionale di collegamento alla grande e media scala, assume una importanza strategica come ossatura portante del ridisegno della riqualificazione della maglia dei trasporti urbani e delle sue interconnessioni a livello di << hinterland >> metropolitano e di bacino di utenza territoriale.
In questo senso il piano regionale dovra' fornire riferimento e legittimazione programmatica a scelte attualmente gia' definite che siano coerenti con tale disegno. In questa direzione vanno, nel breve medio termine alcuni obiettivi realizzativi quali:
1) collegamento con l' aeroporto di Fiumicino;
2) completamento della cintura ferroviaria nord, tra le stazioni di Roma - San Pietro (bivio Viterbo) e Roma - Tiburtina, da valutare nelle sue valenze sia a livello urbano che a scala regionale.
Nel contesto di tale struttura dovrebbe in futuro inserirsi buona parte dei treni regionali che troveranno nell' itinerario circolare corrispondenza con le attuali linee metropolitane, a Tiburtina ed Ostiense con la con la << linea B >>, a Tuscolana e Valle Aurelia con la << linea A >>;
3) potenziamento e ristrutturazione dei poli ferroviari di Tiburtina ed Ostiense e delle relative aree adiacenti;
4) incremento e completamento delle linee metropolitane con l' obiettivo di creare una vera e propria rete urbana, di cui la << linea D >> dovra' rappresentare uno degli assi portanti;
5) la valorizzazione di reti ferroviarie dello << hinterland >> romano e di funzione interprovinciale, al fine di realizzare linee di metropolitane leggere;
6) ristrutturazione, riqualificazione funzionale e miglioramento dello standard qualitativo del servizio su alcune linee di interconnessione tra centro urbano e bacino di utenza:
a) Piramide - Lido di Ostia;
b) Roma - Prima Porta;
c) Roma - San Cesareo.
In particolare nel ridisegno gerarchico e funzionale della maglia del trasporto urbano, i nodi - stazione dovranno assumere un nuovo ruolo strategico di punti di interscambio e di integrazione tra le modalita' di trasporto diverse e, di conseguenza, come elemento di riferimento per l' organizzazione dell' intero tessuto cittadino.
In questo senso diventa decisiva la progettazione del recupero e della trasformazione delle grandi aree demaniali di proprieta' delle Ferrovie dello Stato adiacenti alle principali stazioni di Termini, Tiburtina ed Ostiense.
Tali aree potrebbero validamente essere riutilizzate per migliorare l' accesso tattico, ottimizzando l' uso degli spazi e riqualificando le << condizioni al contorno >> nel trasporto col contesto urbano.
B) Mobilita' ed infrastrutture viarie
L' analisi per la definizione degli obiettivi del piano potra' essere sviluppata su due fronti principali:
1) valutazione delle potenzialita' e degli effetti indotti sulla scala territoriale, romana e regionale, dalla realizzazione di grandi infrastrutture di collegamento, quali la bretella autostradale Fiano - San Cesareo ed i sistemi tangenziali dell' area comunale romana;
2) potenziamento, razionalizzazione e riqualificazione della offerta del trasporto pubblico su gomma, attraverso una riorganizzazione delle aziende municipalizzate di trasporto urbano ed extraurbano, attuando per queste ultime una programmazione basata su servizi modellati in funzione dei nuovi << bacini di utenza >>.
C) Sistema aeroportuale
L' attuale assetto delle infrastrutture e la loro organizzazione gerarchica appare sostanzialmente confermata nel breve periodo. Soltanto un eventuale futuro sviluppo del trasporto passeggeri e merci a carattere regionale ed interregionale potrebbe favorire, nel medio e lungo periodo, una nuova rete di collegamento tra aeroporti di terzo livello, cui potrebbero essere eventual- - mente assimilati (previa ristrutturazione) gli scali minori dell' Urbe, di Rieti, di Viterbo e di Aquino.
4. Criteri di flessibilita' e condizioni per l' aggiornamento del piano
La realizzazione del piano regionale dei trasporti della Regione Lazio dovra' rispondere a criteri di flessibilita' ed essere predisposto secondo metodiche che consentano suoi successivi aggiornamenti ed adeguamenti. In questo modo esso si caratterizzera' come un piano - processo.
A tal fine e' necessario prevedere iniziative tese:
A) Al coinvolgimento operativo degli enti locali L' attenzione del reticolo istituzionale regionale all' insieme delle problematiche legate al trasporto ed alla modalita' e' una condizione irrinunciabile di ogni programmazione che prevede una articolazione per bacini ma anche della necessaria operativita' dei progetti.
L' ente locale puo' e deve essere in grado di cogliere in modo esaustivo e dettagliato l' insieme delle esigenze delle domande di trasporto espresse dalla societa' locale nel suo insieme e cio' puo' essere garanzia di una adeguata qualificazione programmatica.
Contemporaneamente l' ente locale, adeguatamente coordinato dall' iniziativa regionale, deve farsi promotore dei progetti operativi stessi ed individuare le forme migliori, dal punto di vista giuridico e tecnico, della loro realizzazione.
Solo con l' opportuna individuazione dei soggetti e delle responsabilita' e' del resto possibile ottenere i finanziamenti necessari ed attivare forme di raccolta complementare ottimizzando l' impegno dei privati.
Operando in tal senso sara' possibile definire una metodologia di confronto e di scambio informativo - operativo valida per la realizzazione del piano - processo.
B) Alla definizione di strumentazioni informative appropriate Per la realizzazione del piano sara' importante definire i primi elementi di un sistema informativo adeguato.
Il sistema informativo dovra' essere progressivamente in grado di raccogliere, selezionare e soprattutto fornire, secondo prefissati criteri, i dati di natura fisica, tecnica e socio - economica che caratterizzano il bacino di riferimento ed essere ovviamente predisposto ad implementarli. Per ottenere una efficace utilizzazione dei dati di archivio e' necessario che il sistema informativo consenta:
1) facilita' di consultazione dei dati di archivio. Ovvero l' informazione deve poter essere reperita con notevole facilita' da personale anche non particolarmente specializzato. Cio' significa che le modalita' di archiviazione devono essere particolarmente studiate per rendere agevole la consultazione;
2) presentazione del dato in forma agevole, il piu' possibile prossima alle consuete forme di rappresentazione in modo da creare il minimo imbarazzo agli addetti alla consultazione;
3) possibilita' di accesso ad altre banche dati che custodiscono dati di interesse connesso con quello prevalente, reperibile nella banca dati principale.
A tale sistema informativo dovranno fare riferimento i modelli matematici, le metodologie predisposte per valutare e gestire le risorse in relazione alle diverse esigenze del territorio.
Con una metodologia cosi' concepita diviene plausibile prevedere la possibilita' di aggiornamenti progressivi e successivi del << Piano >>, evitandone in questo modo la staticita' e garantendone la flessibilita' necessaria all' adeguamento alle tendenze dello sviluppo regionale, che peraltro il << Piano >> stesso, nelle sue fondamentali realizzazioni, avra' contribuito a determinare.
5. Piano di Lavoro
Il lavoro per la definizione del Piano regionale dei trasporti si potra' articolare in quattro fasi:
Prima fase: impostazione generale, definizione della metodologia operativa e del quadro interpretativo riferito alla situazione in atto, attraverso la raccolta dei dati disponibili. In questa prima fase si procedera' tra l' altro:
a) all' acquisizione del materiale informativo e di studio precedentemente elaborato sia in sede regionale che locale per quanto attiene trasporto, viabilita' e problemi territoriali connessi, allo scopo di omogeneizzare i livelli necessari di conoscenza della realta' regionale e insieme cogliere orientamenti e opzioni differenziate utili al confronto critico e alla razionalizzazione delle ipotesi avanzate;
b) all' acquisizione dei dati disponibili sull' offerta e domanda di trasporto merci e persone relative ai vari modi;
c) alla definizione dei criteri di identificazione dei bacini regionali sulla base di parametri di modalita', demografici, sociali ed economici, in sintonia e collaborazione con le istanze avanzate dagli enti locali territoriali;
d) alla individuazione dei criteri giuridici normativi e istituzionali di coordinamento ed integrazione del Piano regionale dei trasporti con il Piano generale dei trasporti nazionale;
e) alla prima interpretazione dei problemi di organizzazione e di gestione di enti e aziende impegnati nel settore del trasporto pubblico, iniziando, cosi', ad attivare con essi, in modo permanente, un momento di intesa e collaborazione sull' insieme dei problemi del Piano regionale.
Seconda fase: analisi delle condizioni strutturali di definizione del Piano.
In particolare si prevede:
A) la messa a punto di un sistema informativo regionale riguardante:
1) assetto e utilizzazione del territorio;
2) situazione demografica, occupazionale, economica regionale e di bacino;
3) mobilita' regionale e di attraversamento relativo a passeggeri e merci (domanda di trasporto).
4) condizioni e caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di trasporto (offerta di trasporto). La raccolta e l' ottimizzazione di questi dati disponibili presso varie fonti o direttamente rilevabili (per quanto riguarda la domanda di mobilita', attraverso matrici origine/ destinazione) e' anche l' occasione per determinare una opportuna sinergia di fonti istituzionali pubbliche e private ai fini del Piano;
B) la realizzazione di rilevamenti e ricerche di base anche utili a definire il sistema informativo nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi. Tali rilevamenti e ricerche potranno riguardare:
1) le caratteristiche della nuova qualita' della domanda di trasporto passeggeri attraverso indagini di campo, su base campionaria, riferita ai diversi modi di trasporto;
2) le esigenze e i problemi del trasporto merci attraverso un' indagine tra gli operatori del settore;
3) la domanda di nuove infrastrutture e trasporto avanzate dalle istituzioni e dalle associazioni imprenditoriali e di categoria locali;
C) la definizione delle caratteristiche dei modelli di riproduzione della domanda di trasporto da costruire, per prevedere il comportamento del sistema di trasporto al variare degli << inputs >> socio - economici e territoriali e tenendo conto della loro necessaria verifica periodica al fine di ricalibrarli rispetto all' evoluzione dei fattori che li determinano. Terza fase: puntualizzazione tecnico operativa delle ipotesi di Piano. Quadro delle opzioni.
In questa fase si procedera' alla realizzazione di adeguati supporti alle ipotesi di Piano attraverso:
1) la piu' puntuale individuazione delle interdipendenze tra assetto del territorio e sistema dei trasporti attraverso la definizione di un idoneo modello previsivo;
2) l' analisi del rapporto costi - benefici relativo a diversi modi di trasporto e alle ipotesi di loro riorganizzazione;
3) l' analisi del rapporto costi - benefici relativo alle ipotesi di nuove realizzazioni infrastrutturali;
4) la definizione dei criteri per la Valutazione d' impianto Ambientale( VIA) attivabile in relazione alle scelte operative di cui alla fase quarta.
Quarta fase: definizione del piano regionale dei trasporti. In quest' ultima fase si procedera' alla redazione del Piano regionale dei trasporti attraverso:
a) la definizione di un quadro di ipotesi operative derivanti dalle analisi e la selezione delle varie soluzioni alternative riguardanti:
1) l' insieme dei nuovi collegamenti e delle nuove opere da aggiungere alla rete esistente e gli interventi di riqualificazione, integrazione e gerarchizzazione necessari;
2) gli standards e le prestazioni da raggiungere per adeguare i servizi alla domanda;
b) l' individuazione delle caratteristiche tecniche e gestionali di qualsiasi intervento previsto;
c) l' individuazione delle priorita' in ciascun comparto di trasporto;
d) la definizione della ripartizione delle opere e degli interventi nelle varie fasi del Piano regionale.



Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio del 30 luglio 1987, n. 21, S.O. n. 1

(2) Legge abrogata dal numero 78) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.