Interventi urgenti per il consolidamento dell' abitato del comune di Grotte di Castro (1)

Numero della legge: 76
Data: 21 novembre 1988
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1988

L.R. 21 Novembre 1988, n. 76
Interventi urgenti per il consolidamento dell' abitato del comune di Grotte di Castro (1)


Art. 1

1. La Regione interviene per il consolidamento dell' abitato del comune di Grotte di Castro.


Art. 2

1. Il settore regionale opere e lavori pubblici di Viterbo, sentito l' ufficio geologico regionale, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d' intesa con il comune di Grotte di Castro, un progetto esecutivo, eventualmente suddiviso in lotti annuali, per le opere di cui all' articolo 1.

2. Il progetto e' approvato dal comune di Grotte di Castro, il quale provvede alla sua realizzazione, sotto il controllo tecnico, del settore regionale opere e lavori pubblici di Viterbo e dell' Assessorato ai lavori pubblici della Regione.


Art. 3

1. La Regione dispone la concessione di contributi annuali in conto capitale, nella misura del 100 per cento della spesa necessaria, al comune di Grotte di Castro anche eventualmente in rate annuali sulla base dei lotti nei quali e' suddiviso il progetto esecutivo, secondo le modalita' di cui all' articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33.


Art. 4

1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva, omnicomprensiva, di L. 3.000 milioni. 2. La quota parte afferente l' esercizio 1988, di L. 1.000 milioni viene iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo di nuova istituzione n. 11726 denominato: << Interventi urgenti per il consolidamento dell' abitato del comune di Grotte di Castro >>.

3. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 1.000 milioni si provvede mediante analoga riduzione del fondo all' uopo accantonato al capitolo n. 29842, lettera c), elenco n. 4, del bilancio 1988.

4. Con i provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali da adottare in occasione dei bilanci degli esercizi successivi, si provvedera', entro il limite di L. 3.000 milioni autorizzato e tenuto conto dello stato di attuazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e delle disponibilita' di bilancio, ai finanziamenti dei rispettivi esercizi.


Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 1988, n. 34

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.