Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale.

Numero della legge: 7
Data: 20 marzo 1995
Numero BUR: 8
Data BUR: 23/03/1995

L.R. 20 Marzo 1995, n. 7 (1)
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale.

Art.1
1. A decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, è fissata nella misura corrispondente alla metà dell'imposta erariale e comunque non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a L. 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima (2) (3).

Art.2

L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, a carico delle utenze esenti, è determinata nella misura di L. 50 per metro cubo (3).


Art.2

1. Per la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale e all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, si applicano le norme contenute nel capo II decreto legislativo n. 398 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.3

1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge è finalizzato in via prioritaria al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione della prima fase del piano di interventi in materia di edilizia sanitaria, ad integrazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 novembre (rectius: 11 marzo; n.d.r.) 1988, n. 67 nonchè al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione del programma per il potenziamento dei trasporti pubblici nel Lazio, con particolare riguardo al piano di acquisti
di nuovi autobus disposto con l'art. 18 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 (4).


Art.4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 23 marzo 1995, n. 8 (S.O. n. 3).


(2) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20
marzo 1995, n. 8.

(3) A decorrere dal 1^ luglio 1997 le aliquote di cui al presente articolo sono state determinate in L. 60 al metro cubo di gas metano erogato, giusta art. 7, comma 1 e 2, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.
Al riguardo si ritiene opportuno riportare integralmente anche il testo del comma 3 dell'art. 7 citato:
"3. Ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cui ai numeri 11 e 12 dell'allegato A del (al) decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, si applica, a decorrere dalla stessa data di cui al comma 2, l'imposta sostitutiva dell'addizionale nella misura minima di lire 10 al metro cubo.".

(4) Articolo così modificato dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 8.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.