Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici.(1) (1a)

Numero della legge: 51
Data: 22 novembre 1982
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1982

L.R. 22 Novembre 1982, n. 51
Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici.(1) (1a)


Art. 1

La Regione Lazio, con riferimento agli obiettivi e finalita' contenute nel progetto di intervento denominato << Centri storici >>, gia' approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 maggio 1979, n. 640, promuove interventi sperimentali destinati al recupero di immobili, di interesse storico - artistico - ambientale, di proprieta' di enti pubblici, mediante la ristrutturazione, adattamento, ampliamento e restauro di tali edifici per adibirli permanentemente a servizi pubblici (sedi di comuni e di loro consorzi, distretti scolastici, biblioteche, centri sociali, centri studi, musei, auditorium, ed altri), nonche' il completamento di analoghi interventi in precedenza autorizzati. (2)
La Regione concorre alla realizzazione degli interventi previsti al 1° comma, partecipando alla spesa fino al massimo del 70 per cento dell’intero costo dell’opera. (3)

(3a)

I comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c), d) e e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, partecipano alla spesa per la realizzazione degli interventi previsti al primo comma, con una percentuale dell’intero costo dell’opera pari al: (4)
a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;
b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;
c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti; (5)
c bis) 20 per cento per i comuni da 3000 a 3999 abitanti; (6)
c ter) 25 per cento per i comuni da 4000 a 4999 abitanti. (6)
La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al presente articolo è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un’apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale dello stanziamento di bilancio destinato agli interventi previsti al primo comma, determinata annualmente con il piano di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 2. (5) (7)

5bis. Possono essere finanziati, fino al massimo del 70 per cento dell’intero costo dell’opera, anche interventi di recupero di immobili di interesse storico-artistico-ambientale di proprietà di altri enti ma utilizzati da enti pubblici a qualunque titolo. (8)



Art. 2 (9)

Il piano di ripartizione dei fondi è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento del relativo atto deliberativo; trascorso tale termine, il parere si intende acquisito positivamente.




Note :


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 novembre 1982, n. 33

(1a) Per l'ambito applicativo della presente legge vedi anche l'articolo 47 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e l'articolo 13, comma 1 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29

(2) Riguardo l'ambito di applicazione della legge vedi anche l'articolo 47, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 che si riporta:
<< 1. Le disposizioni di cui alla l.r. 51/1982, come modificata dall’articolo 25 della l.r. 7/1999, si applicano anche:
a) agli edifici che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 1 della l.r. 51/1982, ma siano ubicati al di fuori dei centri storici;
b) agli edifici che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 1 della l.r. 51/1982 e siano già destinati a sedi comunali;
c) agli spazi interni nonché ai giardini degli edifici di cui alle lettere a) e b) del presente comma ed all’articolo 1 della l.r. 51/1982. >>

(3) Comma aggiunto dall'articolo 27, primo comma della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30 e poi dall'art.icolo 25 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 59 con identica formulazione; successivamente l'articolo 33 della legge regionale . 18 giugno 1991, n. 21, ha abrogato il disposto del predetto articolo 27, ripristinato poi, limitatamente all'anno 1992, dall'articolo 40 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. In seguito tale comma è stato così sostituito dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Vedi anche il comma 3 dello stesso articolo). Il testo precedente era così formulato: «Gli interventi sperimentali destinati al recupero di immobili di interesse storico, artistico ed ambientale, di cui al presente articolo, si estendono anche all'acquisizione dell'immobile stesso, da parte di enti pubblici per le finalità indicate nel comma precedente >>. Da ultimo il comma è stato modificato dall'articolo 1, comma 39, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(3a) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 39, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(4) Comma modificato dall'articolo 81, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(5) Comma inserito dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 2003, n. 2

(6) Lettera inserita dall'articolo 81, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(7) Comma modificato dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e da ultimo dall'articolo 1, comma 39, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 39, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(9) Articolo sostituito dall'articolo 25, comma 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.