Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza.

Numero della legge: 45
Data: 10 settembre 1993
Numero BUR: 26 suppl. ord. 1
Data BUR: 20/09/1993

Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza. (2)

[ Art. 1

(Finalitā)


1. La Regione al fine di promuovere e favorire l'attivitā socio-assistenziale concede contributi annuali agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) ed alle persone giuridiche private riconosciute con le modalitā di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, con sede nel territorio della Regione che operino nelle materie indicate nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 2
(Interventi ammessi a contributo)


1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi in ordine di prioritā:
a) per l'adeguamento delle strutture di servizio degli immobili dell'ente alle vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
b) per lavori urgenti di ordinaria e straordinaria manutenzione;
c) per lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli immobili destinati all'assistenza;
d) per il miglioramento e l'ampliamento dell'attivitā assistenziale;
e) per il ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto a spese di investimento.

2. I contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato, nella misura non superiore all'80% dell'ammontare delle spese ritenute ammissibili secondo l'ordine di prioritā previsto al comma 1.


Art. 3
(Domande di contributo)


1. Al fine della concessione del contributo I.P.A.B. e gli enti privati interessati devono inoltrare apposita domanda al competente Assessorato regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, corredata da:
a) dallo stato patrimoniale e finanziario dell'ente;
b) da una relazione analitica, firmata dal legale rappresentante dell'ente, sulla natura degli interventi da realizzare con i relativi allegati tecnici contenente l'ammontare della spesa prevista, sottoscritti da un tecnico o perito;
c) dalla documentazione integrativa richiesta dalla struttura del competente Assessorato regionale.

Art. 4
(Concessione del contributo)


1. Sulla base delle verifiche istruttorie effettuate dalla struttura del competente Assessorato regionale, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre, sentita la competente commissione consiliare permanente, tenuto conto dell'ammontare degli interventi ritenuti ammissibili nel rispetto dell'ordine di prioritā previsto all'art. 2, determina le misure percentuali dei contributi da corrispondere agli enti richiedenti in modo da contenere l'importo complessivo di essi nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale e ne dispone l'erogazione.


Art. 5
(Rendiconto)


1. Le I.P.A.B. e gli enti privati destinatari del contributo annuale debbono presentare, entro il trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori, un rendiconto dal quale risulti documentata la spesa sostenuta.

2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonchč la irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca dell'intero finanziamento o di parti di esso.

Art. 6
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa complessiva di L. 500 milioni che viene stanziata sul capitolo n. 42116 denominato: "Contributo alle I.P.A.B. e ad altre persone giuridiche private riconosciute ai sensi della legge regionale n. 73 del 1983, per adeguamenti delle strutture degli immobili, manutenzioni, ristrutturazioni, ed altre spese di investimento".

2. Alla copertura finanziaria si provvede, per l'anno 1993, con i fondi accantonati sul capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera f), del bilancio 1993.


Art. 7
(Norma transitoria)


1. Il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3 non opera per l'anno 1993.]



Note:

(2) Legge abrogata dall'articolo 24, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.