Interventi regionali per l' adeguamento del sistema portuale laziale (1)

Numero della legge: 72
Data: 29 novembre 1984
Numero BUR: 32
Data BUR: 29/11/1984

L.R. 29 Novembre 1984, n. 72
Interventi regionali per l' adeguamento del sistema portuale laziale (1)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Finalita')

Nelle more della predisposizione del piano generale dei porti, la Regione Lazio promuove iniziative che, attraverso la realizzazione di opere di riattamento, di ristrutturazione, di adeguamento e di completamento del sistema portuale laziale esistente, oltre a renderlo piu' efficiente e razionale, incrementino attivita' connesse alla nautica da diporto, alla pesca, al turismo e ad ogni altra attivita' produttiva e di trasformazione ad esso attinenti.


Art. 2
(Localizzazione degli interventi)

Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati, nell' ambito delle indicazioni di cui al successivo art. 3 e con riferimento alle previsioni dei vigenti piani regolatori, nei porti classificati ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e dall' articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 3
(Opere portuali finanziabili)


Le opere di cui al precedente articolo 1 che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge attengono a:
a) porti e scali che rivestono primaria importanza per le relazioni socio - economiche;
b) porti pescherecci, utilizzati in tutto od in parte dalle imbarcazioni adibite alla pesca;
c) porti turistici, progettati e costruiti esclusivamente per la nautica da diporto lungo il litorale e fuori da porti classificati secondo la vigente normativa statale, i cui impianti sono destinati al permanente stazionamento, all' alaggio, al rimessaggio ed alla manutenzione delle imbarcazioni e sono dotati di infrastrutture per la ricettivita' e l' assistenza ai diportisti;
d) approdi turistici, destinati in tutto od in parte allo stazionamento ed al transito delle unita' da diporto;
e) punti di ormeggio, costituiti da strutture di facile rimozione, che, adattandosi alle caratteristiche del litorale, consentano durante il periodo estivo l' ormeggio dei natanti da diporto mettendo a disposizione attrezzature mobili per la loro assistenza.

Art. 4
(Individuazione delle opere portuali sul territorio regionale)

Rientrano tra le opere di cui al precedente articolo 3, lettera a), quelle relative ai porti di Anzio, Formia, Terracina, Ventotene, nonche' alla parte del porto di Ponza non classificata come porto rifugio. Rientrano tra le opere di cui al precedente articolo 3, lettera b) e lettera d), quelle relative ai porti di Santa Marinella, Cala Feola (Ponza), Nettuno, San Felice Circeo, Sperlonga, Badino (Terracina), Santa Maria (Gaeta), Caposele (Formia), Bolsena e Capodimonte.



Titolo II
PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE DELLA REGIONE
E PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI PER OPERE PORTUALI


Art. 5
(Piano finanziario pluriennale della Regione)

Al fine di consentire la formulazione di previsioni che, prescindendo dalle disponibilita' annuali di bilancio, rispondano a criteri programmatici di piu' ampia portata, la Regione predispone, sulla base anche dello studio sulla portualita' del Lazio commissionato all' universita' di Roma, con particolare riferimento alle ipotesi di organizzazione dell' assetto portuale alle foci del Tevere e tenendo conto delle indicazioni del comune di Roma, un piano finanziario pluriennale per il quinquennio 1984- 1988, articolato nel biennio 1984- 1985 e nel triennio 1986- 1988 per la realizzazione degli interventi di cui al precedente titolo I. Detto piano comporta investimenti complessivi per L. 153.000 milioni di cui L. 23.000 milioni per il biennio 1984- 1985 e L. 130.000 milioni per il triennio 1986- 1988 cosi' articolati: L. 50.000 milioni per il 1986; L. 60.000 milioni per il 1987; L. 20.000 milioni per il 1988. Il piano finanziario pluriennale di cui al precedente comma e' attuato sulla base e nei limiti delle disponibilita' finanziarie che a tale fine sono stanziate nel bilancio regionale riferito ai rispettivi esercizi.



Titolo II
PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE DELLA REGIONE
E PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI PER OPERE PORTUALI


Capo I
PIANO BIENNALE DI INTERVENTI PER OPERE PORTUALI


Art. 6
(Contenuti del piano biennale di interventi)

Per l' utilizzazione delle disponibilita' stanziate nel bilancio regionale per il primo biennio del piano pluriennale di cui al precedente articolo 5, la Regione opera per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge con riferimento ai seguenti porti: Santa Marinella Lavori di completamento L. 1.000.000.000 Anzio Lavori di prolungamento banchina molo Innocenziano L. 3.000.000.000 San Felice Circeo Lavori di escavazione straordinaria per l' accessibilita' L. 600.000.000 Sperlonga Lavori di sistemazione L. 1.000.000.000 Ventotene Lavori di ristrutturazione molo foraneo e completamento opere portuali L. 3.500.000.000 Ponza Lavori di sistemazione banchine di attracco L. 2.400.000.000 Terracina (Badino) Lavori di sistemazione moletti foranei, sistemazione opere esistenti, accessibilita' banchina interna L. 2.500.000.000 Formia Lavori per l' accesso (allargamento e costruzione piazzale a servizio della banchina). Primo lotto L. 7.500.000.000 Gaeta (Santa Maria) Completamento ed arredamento banchine L. 1.000.000.000 Bolsena Lavori di sistemazione banchine e prolungamento molo L. 500.000.000 Totale L. 23.000.000.000


Art. 7
(Attuazione degli interventi)

L' affidamento dei lavori riguardanti opere previste nel presente capo I e' effettuato mediante licitazione privata, appalto - concorso od affidamento dei lavori in concessione con le modalita' della legge sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni e sulla base di quanto previsto nel Titolo III della presente legge.



Titolo II
PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE DELLA REGIONE
E PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI PER OPERE PORTUALI


Capo II
PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER OPERE PORTUALI



Art. 8
(Formulazione ed approvazione del piano triennale di interventi)

Per l' utilizzazione delle risorse disponibili nel triennio 1986- 1988 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, La Regione, sentiti i comuni nel cui ambito territoriale insistono le opere che possono beneficiare dei finanziamenti, elabora un piano triennale nel quale sono individuati gli interventi da realizzare, le loro caratteristiche tecnico - finanziarie, i principali requisiti di fattibilita' nonche' l' ordine di priorita' nella realizzazione degli interventi stessi. Il piano triennale di cui al precedente comma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Eventuali modifiche all' ordine di priorita' indicato nel piano triennale, rese necessarie da oggettive difficolta' che attengono la fattibilita' tecnica, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale purche' non alterino i criteri programmatici posti a base della formulazione del piano stesso.


Art. 9
(Modalita' di attuazione del piano triennale di interventi)

Il piano triennale di interventi di cui al precedente art. 8 si attua attraverso progetti esecutivi i cui lavori sono affidati mediante appalto concorso o concessione con le modalita' previste nella vigente normativa e secondo le disposizioni del successivo titolo III.


Titolo III
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE



Art. 10
(Progettazione)

Qualora l' affidamento dei lavori finanziati con la presente legge non sia disposto mediante appalto - concorso o concessione, la Regione cura la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici. La progettazione delle opere di cui al precedente comma e' attuata tenendo conto della normativa vigente statale e regionale.


Art. 11
(Approvazione dei progetti esecutivi relativi a lavori affidati mediante licitazione privata)

I progetti esecutivi, redatti dalla Regione ai sensi del precedente art. 10, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale, istituito con legge 8 novembre 1977, n. 43, ed il raccordo con gli organi dello Stato laddove previsto dalla normativa vigente, anche ai fini del necessario coordinamento. Con lo stesso provvedimento e' autorizzato l' impegno contabile della spesa finanziata per la realizzazione delle opere relative al complesso portuale ammesso ai benefici di legge.


Art. 12
(Lavori affidati mediante appalto - concorso)

Ai lavori affidati mediante appalto - concorso e' applicata la disciplina all' uopo prevista dalla legge sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' quella introdotta con la presente legge.
La commissione giudicatrice dei progetti presentati a seguito di appalto - concorso di cui al precedente comma e' composta da:
a) l' Assessore regionale ai lavori pubblici o da suo delegato;
b) il responsabile del settore competente in materia di opere marittime;
c) un rappresentante tecnico del comune nel cui ambito territoriale insiste il porto interessato ai lavori da realizzare;
d) due esperti nella specifica materia delle opere marittime e portuali, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
L'aggiudicazione dei lavori e l' approvazione del progetto esecutivo sono effettuate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, ed il raccordo con gli organi dello Stato laddove previsto dalla normativa vigente anche ai fini del necessario coordinamento. Con il medesimo provvedimento e' determinata la misura del finanziamento regionale ed e' autorizzato l' impegno della relativa spesa.


Art. 13
(Pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere)

L' approvazione del progetto riguardante le opere di cui ai precedenti articoli 11 e 12 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.


Art.14
(Affidamento dei lavori in concessione)

Qualora la progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto degli interventi di cui alla presente legge siano affidate in concessione ad imprese ovvero ad associazioni anche temporanee di imprese o a consorzi di imprese, la Regione deve indire un bando nel quale sono contenute le indicazioni, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 agosto 1977, n. 548, nonche' i requisiti e le condizioni atte a dimostrare la capacita' tecnica ed economica del concorrente con riferimento, tra l' altro, all' iscrizione all' albo nazionale per la categoria e per l' importo indicato nell' avviso di gara. L' affidamento in concessione e' disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte presentate a seguito del bando di cui al precedente comma.
A tale scopo la Giunta regionale si avvale dell' apporto tecnico di apposita commissione istituita con la medesima composizione di quella prevista nel precedente art. 13 per l' esame delle offerte presentate a seguito di appalto - concorso.
Entro sessanta giorni dal perfezionamento del provvedimento di cui al precedente comma e' redatto ed approvato dalla Giunta regionale apposito schema di convenzione tra la Regione concedente e la concessionaria.
La convenzione dovra', tra l' altro, prevedere:
1) le procedure relative all' elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonche' le procedure per l' approvazione dei progetti medesimi;
2) le modalita' di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;
3) le modalita' per le forniture e per l' esecuzione dei lavori che la concessionaria potra' realizzare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalita' per l' affidamento di opere a terzi;
4) l' importo della cauzione definitiva da prestare ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;
5) i criteri per la vigilanza sull' esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo delle opere;
6) i criteri per la determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalita' ed i tempi del relativo pagamento alla concessionaria;
7) le penali per i ritardi, le ipotesi della decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione nonche' i tempi e le modalita' per la consegna delle opere e delle attrezzature gia' eseguite;
8) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni alla concessionaria per una percentuale massima non superiore al 20 per cento dell' intero importo contrattuale e previa prestazione di idonea garanzia;
9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale composto da:
a) un consigliere del tribunale amministrativo regionale del Lazio designato dallo stesso tribunale;
b) un magistrato di corte d' appello nominato dal Presidente della medesima corte d' appello;
c) un componente tecnico del comitato tecnico consultivo regionale nominato dal Presidente della seconda sezione dello stes
so comitato;
d) un funzionario regionale direttivo amministrativo di qualifica dirigenziale;
e) un libero professionista incaricato dall' impresa appaltatrice;
f) un segretario, funzionario regionale direttivo, per le eventuali controversie relative all' applicazione del contenuto della convenzione.
All'atto della stipula della convenzione la concessionaria deve dimostrare di aver prestato cauzione definitiva. La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata con provvedimento della Giunta regionale.
Nel caso di affidamento in concessione per l' attuazione degli interventi di cui alla presente legge la concessionaria e' delegata ad espletare le attivita' relative al procedimento espropriativo previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore della Regione per i porti di Anzio, di Formia, di Terracina, di Ventotene e di Ponza per la parte non classificata come porto rifugio, in favore dei comuni nel cui ambito territoriale insistono le opere e le attrezzature portuali oggetto dell' intervento regionale per gli altri porti.


Art.15
(Collaudo delle opere)

La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice per le opere finanziate ai sensi della presente legge e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di redazione del certificato di ultimazione dei lavori. Su iniziative della Regione l' incarico puo' essere attribuito anche in corso d' opera. In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi sono scelti anche tra i dipendenti regionali. In ordine agli incarichi di cui al precedente comma trova applicazione quanto previsto nel quarto e quinto comma dell' art. 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Il Presidente della Giunta regionale approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, determina la spesa definitivamente occorsa per la realizzazione dell' opera finanziata ai sensi della presente legge ed accerta l' eventuale economia.



Titolo IV
NORME FINALI


Art. 16
(Piano regionale dei porti e piano pluriennale di interventi)

Nelle more della redazione ed approvazione del piano generale dei porti, gli interventi di cui alla presente legge garantiscono l' efficiente e razionale utilizzazione delle strutture portuali esistenti. Il piano pluriennale di interventi previsto dalla presente legge, dovra' essere adeguato al piano generale dei porti o ad altro strumento programmatico a valenza generale attinente la materia, se redatti ed approvati prima della sua completa attuazione.


Art.17
(Interventi regionali)

Gli interventi di cui alla presente legge sono a totale carico della Regione.


Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l' anno 1984 la spesa di L. 5.000 milioni alla cui copertura si provvede mediante riduzione rispettivamente delle somme di L. 1.000 milioni dal capitolo n. 12001 e di L. 4.000 milioni dalla partita contabile (di cui alla lettera O) capitolo n. 25802 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio per il medesimo anno. La predetta somma viene iscritta al capitolo n. 12501 che e' istituito nel bilancio dell' esercizio finanziario 1984 con la seguente denominazione: << Interventi regionali per l' adeguamento dell' esistente sistema portuale laziale >>. Alla copertura degli oneri afferenti gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, si procedera' con apposito stanziamento che sara' definito con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 29 novembre 1984, n.32, S.O. n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.